Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9706 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
O L 2 L -7 O 9 B -1 6 I 2 D L R E A D T 2 S 4 6 O . • 9706/ 01 P U UBBLICA ITALIANA .R M .P I D A B l. D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l a E . T b N a 2, J E CORTE SUPREMA S A 2 E . t r a OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ALL'INDENNITA' DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIO - Presidente R.G.N. 13454/99 Dott. Angelo GRIECO Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron.22308 Rel. Consigliere Dott. LV SALVAGO - Rep. 3301 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 22/03/2001 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio COMUNE DI CODRONGIANOS, in persona del Sindaco pro dal Sig. HL-SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA il17 LUG. 2001- PALESTRINA 19, presso l'avvocato MANCA BITTI DANIELE, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato ISETTA FEDERICO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA ricorrente
contro
NN GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 27, presso l'avvocato ANTONIO FILIPPO CARCANO VALLEBELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO 2001 CORDA, giusta procura a margine del controricorso;
$825 controricorrente avverso la sentenza n. 188/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 05/11/98; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. DE AJ LV per diritti E .Le udienza del 22/03/2001 dal Consigliere Dott. 22 GEN. 2002 il SALVAGO;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, l'Avvocato Dettori Masala, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Corda, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 5 novembre 1998, la Corte di ap- pello di Cagliari, sez.distaccata di Sassari, ha deter- minato in £.216.761.500 l'indennità dovuta a GI IN per l' espropriazione di un terreno di sua pro- prietà, riportato in catasto al foglio 12,part.111, di- sposta a favore del comune di Codrongianos con decretOTESFSUPREMA DI CASSAZIONE UFFUFFICIO COPIE 4 maggio 1987 del Presidente della Giunta regionale, a Rich iesta copia studio dal Sig. Alberti perpirit € 3. (0 fine di realizzare il Piano di zona approvato con de- 14-26 creto assessoriale del 23 aprile 1979. Ha osservato al IL CANCELLIERE riguardo: a) che l'inclusione del terreno al momento del- glu p la imposizione del vincolo espropriativo, nel piano di 2 zona previsto dalla legge 167/72 era sufficiente ad at- tribuirgli vocazione edificatoria;
b) che, considerando le cubature realizzabili, il consulente tecnico era correttamente pervenuto ad un valore dell'immobile pari a £.20.275 per mq.; c) che l'indennità di occupazione temporanea protrattasi dall'8 maggio 1981 alla data del CANCELLERIA decreto ablativo, andava calcolata in misura corrispon- dente agli interessi legali annui su quella di espro- priazione. Per la cassazione di questa sentenza il comune di CANCELLERIA Codrongianos ha proposto ricorso per due motivi;
cui re- siste la IN con controricorso. Entrambe le parti han- no depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, il comune di Co- D VI drongianos, deducendo violazione dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, si duole che la sentenza impugnata abbia attribuito all'immobile destinazione edificato- ria, pur essendo incluso dallo strumento generale pree- כל כ 7187113 sistente fra i terreni agricoli, senza considerare che il P.E.E.P. ha natura meramente espropriativa, della quale perciò non deve tenersi conto per l'accertamento dell'edificabilità delle aree espropriate in attuazione di esso. p Il motivo è infondato. Ни 3 Il Comune di Codrongianos ha, in effetti invocato, il pregresso orientamento di questa Corte (peraltro forma- tosi con riferimento a fattispecie di vincoli imposti dal p.e.e.p. su immobili cui il P.R.G. о il Pr. di attribuito destinazione edificatoria) fabbr. avevano per cui nella determinazione del valore di mercato di un terreno, al fine della liquidazione dell'indenni- ta' di espropriazione (o del danno per l'occupazione appropriativa), non doveva tenersi conto della desti- nazione dell'area ad edilizia residenziale pubblica, atteso che questa non si risolve in un vincolo con- formativo della proprietà, fissato dagli strumenti ur- banistici nell'ambito della cosiddetta zonizzazione del territorio, sebbene in un vincolo squisitamente espropriativo, perchè strumentale alla successiva ablazione;
sicchè anche in tal caso la vocazione dell'immobile doveva essere desunta dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico generale (P.R.G. o Piano di fabbricazione). E tuttavia le Sezioni Unite, approfondita e rimedi- tata la questione, con sentenza n.11433 del 18 novembre 1997, sono pervenute a diversa conclusione, osservando che il P.E.E.P. rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno 4 ply strumento urbanistico piu' ampio, sicche' esso non puo' essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante. Pertanto, il fatto stesso che un terreno sia com- preso nel P.E.E.P. ed in esso abbia destinazione al- l'edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costi- se' elemento tuisce attuazione о variante, e' di per edificatorio del giustificativo del legale carattere terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente. E d'altra parte, ove la zona oggetto del pia- no non fosse già prevista come zona di espansione de- stinata ad edilizia residenziale, come nel caso che es- sa avesse destinazione agricola nel Piano regolatore generale, l'approvazione del P.e.e.p. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tem- po approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello (Piano regolatore ge- 18 nerale о Piano di fabbricazione) ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello (v. art. 8 1. n. 167/62; 33 1. n. 865/1971, 2 e 13 1. n. 10 del 1977). Ed allora, nella valutazione della natura edifi- cabile del terreno secondo diritto, a fini espropria- p 5 tivi, non è sufficiente fare riferimento al P.r.g. nella sua originaria formulazione nel quale il terreno in questione sia collocato in zona agricola (come nel caso di specie), ma Occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.e.e.p. che del P.r.g. о del P.d.f. costituisce va- riante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edi- ficatoria e valutarne le caratteristiche: così come ha fatto la Corte di appello, pervenuta al risultato che il terreno espropriato avesse natura edificabile proprio in base ai principi appena esposti, espressamente ri- chiamati ed ai quali nessuna valida argomentazione di segno contrario ha opposto l'amministrazione comunale;
che si è limitata ad invocare anche in questa sede il pregesso ed ormai superato indirizzo di questa Corte. Con il secondo motivo, l'amministrazione comunale denunciando altra violazione dell'art.5 bis, nonché omessa e contraddittoria motivazione su di un punto de- cisivo della controversia censura la sentenza impugnata per avere determinato il valore dell'immobile con il criterio analitico deduttivo che aveva comportato l'attribuzione di un valore assai lontano dalla realtà del mercato di quella zona, peraltro ubicata alla peri- feria del centro abitato, piuttosto che con il più af- fidabile criterio sintetico comparativo;
che nel caso y l 6 f poteva avvalersi di numerosi atti pubblici di compra- vendita attestanti che anche terreni situati nelle più centrali zone A e B ed aventi maggiori indici di edifi- cabilità, avevano avuto valutazioni inferiori anche in anni successivi al decreto di esproprio. La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la va- lutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motiva- zione sono attività riservate al giudice del merito, nei cui poteri rientra quindi la facoltà di scegliere quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda о dell'eccezione, dando prevalenza al- l'uno od all'altro mezzo di prova;
e che, quando questo sia costituito da una consulenza tecnica di ufficio, la stessa, quale fonte di prova, è liberamente valutabile da detto giudice. Il quale dunque, allorchè ne condivi- da le conclusioni, può senz'altro recepirle, senza do- versi soffermare ad un dettagliato esame delle ragioni che lo inducono a far propri gli accertamenti svolti nonché i criteri seguiti dal consulente. Tuttavia, ove l'operato, il ragionamento scientifi- CO o le conclusioni di costui siano stati posti in di- scussione dalle parti con specifiche censure, poten- 7 fluß zialmente idonee ad incidere sulla soluzione della con- troversia, insorge per il giudice l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza (anche mediante l'adeguamento o il rinnovo dell'indagi- ne tecnica) sia per disattenderli, indicandone con ade- guata motivazione le ragioni;
ed egli non assolve per- tanto all'obbligo di motivazione semplicemente ignoran- do le critiche mosse alla consulenza pur in maniera specifica e circostanziata e tale che se fossero fonda- te potrebbero indurlo ad una decisione diversa (Cass. 11711/1997; 1042/1997; 7150/1995). Nel caso di specie, non v'è dubbio che il metodo analitico-deduttivo prescelto dal consulente per deter- minare il valore venale dell'immobile all'epoca del de- creto ablativo, potesse risultare decisivo per la stima dell'indennità di esproprio in base al parametro stabi- lito dell'art.5 bis della legge 359/1992, così come conferma la sentenza impugnata laddove ricorda che il valore sudetto è stato individuato in £.39.000 mq. te- nendo conto, per un verso, delle cubature realizzabili secondo il piano di zona, e per altro verso di una de- trazione del 30% per la necessaria realizzazione delle opere di urbanizzazione;
e che, dunque, non potevano es- sere ignorati i rilievi mossi sulla correttezza di tale criterio dall'amministrazione comunale, la quale vi ha contrapposto la sussistenza di numerosissimi atti di compravendita di terreni ubicati nella zona ed in quel- le contigue, appartenenti alle più centali zone A e B ed aventi più elevati indici di edificabilità, tutti specificamente trascritti nel ricorso e non contestati dalla controparte, in cui erano riportati prezzi note- volmente inferiori pur essendo i stati i contratti sti- pulati in epoca successiva, spesso di molti anni, a quella del decreto ablativo. Laddove la Corte di appel- lo si è limitata a recepire acriticamente le conclusio- ni, peraltro del tutto apodittiche cui è pervenuto il consulente, ritenendole non suscettibili di censure, senza il benché minimo accenno a detti rilievi e senza neppure esaminare gli atti pubblici su cui erano fonda- ti: in tal modo incorrendo nel denunziato vizio di ca- renza motivazionale. Il quale nel caso assume maggior rilievo posto che questa Corte ha più volte enunciato il principio che qualora l'indennità di espropriazione debba essere determinata in base a parametri che tenga- no conto del valore venale del fondo (art. 39 della legge 2359 del 1865), deve avere carattere prioritario il metodo sintetico-comparativo in quanto, pur non es- sendo prescritto da questa norma che non detta criteri vincolanti di valutazione, è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del giusto prezzo "in una libera contrattazione di com- Ни pravendita": basandosi esso sull'effettiva realtà di mercato per immobili di caratteristiche similari alla data di riferimento e desumendone quindi il valore da dati economici concreti perché fondati sul reale punto di incontro tra domanda ed offerta. (Cass.2392/1990; 4080/1989). Sicchè il giudice può adottare il metodo analitico-ricostruttivo (sostanzialmente corrispondente al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall'andamento del merca- to) soprattutto in assenza di elementi idonei di raf- fronto dei prezzi correnti di mercato ovvero previa mo- tivazione logica e basata su dati obbiettivi delle ra- gioni per cui non ritenga praticabile il metodo sinte- tico-comparitivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata in ordine a quest'ultimo motivo con rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente procedimento, alla Corte di appello di Cagliari per nuovo esame sul punto di cui sopra alla luce dei criteri indicati.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso;
ac- coglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello Pyla di Cagliari. 10 13654/ RG Così deciso in Roma il 22 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Friendly Angelo Grieco Kelo LV Salvago ретрор IL CANCELLIERE Frane Dr.блого Maria Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 177 LUG 2001. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo " Nuore O L L O B I D 2 A -7 2 T 0 4 S 1 6 - . O 6 R 2 . P .P L M E I D D .B A ll D a . E b T a t N 2 E 2 . t H r 1097 best a 456T 10,33 TOT139,44 UFFICIO DELLE ENTRAT A 2 2002 Serie 4Regist $2.6. Registrato in data D e versate £139,44, al n. CENTOTRENTAÑOVE/44 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia PPO) Responsabile Servizio udhar (Dr. M. RACQIC 11