TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 586/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Marco BELLUARDO ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Modica in via M. Scevola n. 82
Attrice contro in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Aldo D'AVOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa in via G. Di Vittorio n. 1
Convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla liquidazione dell'indennizzo dovuto in forza della polizza Pt_1 assicurativa stipulata dall' con , a copertura degli infortuni subiti dai tesserati;
CP_2 CP_1 conseguentemente e per l'effetto, condannare la società convenuta al versamento della somma di € 13.254,50, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali
Parte convenuta:
- Dichiarare inammissibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare la domanda attrice essendo carente di presupposti e di condizioni, manifestamente infondata e non provata in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa. Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario, IVA e CPA nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di far accertare il diritto della stessa alla liquidazione Controparte_1 dell'indennizzo dovuto -in applicazione della polizza assicurativa stipulata dall' con CP_2 CP_1 per l'infortunio verificatosi in data 23.07.2023 lungo la S.S. 115, in prossimità di Gela. Altresì,
[...] chiedeva di condannare la società convenuta al versamento della somma di € 13.254,50 o della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa. A tale riguardo, parte attrice rappresentava che in data 23.07.2023 alle ore 15.00 si trovava in qualità di passeggera, a bordo del motociclo Piaggio targato ES38357, di proprietà e condotto da , CP_3 il quale percorrendo la S.S. 115, in prossimità di Gela, perdeva il controllo della guida e andava a sbattere contro il muro che delimita la strada. In conseguenza dell'urto l'attrice subiva dei Pt_1 danni fisici -meglio specificati in atti- di cui ne chiede il risarcimento. Sul punto, precisava che la medesima e si trovavano a percorrere la predetta strada in quanto stavano rientrando CP_3 presso la loro abitazione dopo aver partecipato al motoraduno “Raid Sciacca- Palermo-Sciacca in notturna”, evento accreditato da parte dell' , cui è affiliato il Controparte_4
Vespa Club. Posto ciò, parte attrice invocando l'applicazione nel caso di spece della clausola 2 e 3 della polizza assicurativa stipulata tra e chiedeva di ottenere la liquidazione dell'indennizzo Controparte_1 CP_2 dovuto in seguito al verificarsi del sinistro in data 23.07.2023 in quanto trattasi di infortunio avvenuto durante trasferte fuori sede nel tragitto dal luogo di svolgimento dell'attività e il domicilio. Costituitasi in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta la CP_1 chiedeva di rigettare la domanda attrice in quanto carente dei presupposti per il suo accoglimento. Segnatamente, la convenuta deduceva che nella fattispecie non può essere riconosciuto l'indennizzo chiesto dall'attrice atteso che l'infortunio si è verificato a distanza di 12 ore dalla conclusione Pt_1 dell'evento e che, dunque, non può trovare applicazione l'art. 2 e 3 del contratto assicurativo indicato. Inoltre, parte convenuta contestava le voci di danno richieste poiché in contrasto ed eccedenti rispetto alle previsioni e ai limiti di polizza. Istruita documentalmente, il Giudice rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In ordine ai termini di applicazione della garanzia per gli infortuni in itinere subiti dagli assicurati, si riportano le clausole di interesse:
- “Sezione II – INFORTUNI LESIONI/MORTE”, art. 2 “Art. 2 “Oggetto del rischio ed operatività delle garanzie” prevede che “l'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano: la morte;
una o più lesioni….., anche in occasione di gare e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l'egida della Contraente ed anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di: riunioni organizzative, assemblee, riunioni organizzative….il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati come di seguito definito….Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati, in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato, subiscano l'infortunio durante: a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro (se lavoratore dipendente) sino al luogo di gara in sede e/o allenamento, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunque entro 1 (una) ora dall'inizio o termine della gara o allenamento, salvo comprovati e documentati impedimenti;
b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività oggetto dell'assicurazione e viceversa;
c) il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro….
pagina 2 di 3 Da quanto emerge, pacificamente, dagli atti di causa, il raduno (fuori sede) si è concluso in fascia oraria non compatibile con quella in cui si è verificato il sinistro, ovvero nella notte tra il 22 e 23 luglio, ma il sinistro si è verificato intorno alle 15.00 del 23.7.2023. La distanza chilometrica (meno di 150 km) non giustifica tale dilatazione temporale, spiegabile solo con una soluzione di continuità tra l'evento e il rientro a casa. Ed invece nella copertura assicurativa rientrano sì gli infortuni occorsi durante il rientro a casa, ma che siano avvenuti in continuità con l'evento sportivo (un'ora per gli allenamenti o le gare in sede e il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività in oggetto dell'assicurazione e viceversa per gli eventi fuori sede). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 586/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna l'attrice in favore della convenuta al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese del procedimento del presente giudizio, che liquida in € 2.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 586/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Marco BELLUARDO ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Modica in via M. Scevola n. 82
Attrice contro in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Aldo D'AVOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa in via G. Di Vittorio n. 1
Convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla liquidazione dell'indennizzo dovuto in forza della polizza Pt_1 assicurativa stipulata dall' con , a copertura degli infortuni subiti dai tesserati;
CP_2 CP_1 conseguentemente e per l'effetto, condannare la società convenuta al versamento della somma di € 13.254,50, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali
Parte convenuta:
- Dichiarare inammissibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare la domanda attrice essendo carente di presupposti e di condizioni, manifestamente infondata e non provata in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa. Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario, IVA e CPA nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di far accertare il diritto della stessa alla liquidazione Controparte_1 dell'indennizzo dovuto -in applicazione della polizza assicurativa stipulata dall' con CP_2 CP_1 per l'infortunio verificatosi in data 23.07.2023 lungo la S.S. 115, in prossimità di Gela. Altresì,
[...] chiedeva di condannare la società convenuta al versamento della somma di € 13.254,50 o della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa. A tale riguardo, parte attrice rappresentava che in data 23.07.2023 alle ore 15.00 si trovava in qualità di passeggera, a bordo del motociclo Piaggio targato ES38357, di proprietà e condotto da , CP_3 il quale percorrendo la S.S. 115, in prossimità di Gela, perdeva il controllo della guida e andava a sbattere contro il muro che delimita la strada. In conseguenza dell'urto l'attrice subiva dei Pt_1 danni fisici -meglio specificati in atti- di cui ne chiede il risarcimento. Sul punto, precisava che la medesima e si trovavano a percorrere la predetta strada in quanto stavano rientrando CP_3 presso la loro abitazione dopo aver partecipato al motoraduno “Raid Sciacca- Palermo-Sciacca in notturna”, evento accreditato da parte dell' , cui è affiliato il Controparte_4
Vespa Club. Posto ciò, parte attrice invocando l'applicazione nel caso di spece della clausola 2 e 3 della polizza assicurativa stipulata tra e chiedeva di ottenere la liquidazione dell'indennizzo Controparte_1 CP_2 dovuto in seguito al verificarsi del sinistro in data 23.07.2023 in quanto trattasi di infortunio avvenuto durante trasferte fuori sede nel tragitto dal luogo di svolgimento dell'attività e il domicilio. Costituitasi in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta la CP_1 chiedeva di rigettare la domanda attrice in quanto carente dei presupposti per il suo accoglimento. Segnatamente, la convenuta deduceva che nella fattispecie non può essere riconosciuto l'indennizzo chiesto dall'attrice atteso che l'infortunio si è verificato a distanza di 12 ore dalla conclusione Pt_1 dell'evento e che, dunque, non può trovare applicazione l'art. 2 e 3 del contratto assicurativo indicato. Inoltre, parte convenuta contestava le voci di danno richieste poiché in contrasto ed eccedenti rispetto alle previsioni e ai limiti di polizza. Istruita documentalmente, il Giudice rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In ordine ai termini di applicazione della garanzia per gli infortuni in itinere subiti dagli assicurati, si riportano le clausole di interesse:
- “Sezione II – INFORTUNI LESIONI/MORTE”, art. 2 “Art. 2 “Oggetto del rischio ed operatività delle garanzie” prevede che “l'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano: la morte;
una o più lesioni….., anche in occasione di gare e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l'egida della Contraente ed anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di: riunioni organizzative, assemblee, riunioni organizzative….il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati come di seguito definito….Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati, in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato, subiscano l'infortunio durante: a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro (se lavoratore dipendente) sino al luogo di gara in sede e/o allenamento, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunque entro 1 (una) ora dall'inizio o termine della gara o allenamento, salvo comprovati e documentati impedimenti;
b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività oggetto dell'assicurazione e viceversa;
c) il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro….
pagina 2 di 3 Da quanto emerge, pacificamente, dagli atti di causa, il raduno (fuori sede) si è concluso in fascia oraria non compatibile con quella in cui si è verificato il sinistro, ovvero nella notte tra il 22 e 23 luglio, ma il sinistro si è verificato intorno alle 15.00 del 23.7.2023. La distanza chilometrica (meno di 150 km) non giustifica tale dilatazione temporale, spiegabile solo con una soluzione di continuità tra l'evento e il rientro a casa. Ed invece nella copertura assicurativa rientrano sì gli infortuni occorsi durante il rientro a casa, ma che siano avvenuti in continuità con l'evento sportivo (un'ora per gli allenamenti o le gare in sede e il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività in oggetto dell'assicurazione e viceversa per gli eventi fuori sede). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 586/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna l'attrice in favore della convenuta al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese del procedimento del presente giudizio, che liquida in € 2.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3