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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10142/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 settembre 2025 da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Aida Capissi e l'Avv. Marco Cardini presso i quali ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Attilio Cesare Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Scilla (RC) in data 24/08/2018, Comune di Scilla (RC) al n. 46, Parte II, Serie A, anno 2018, In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e che Parte_1 Parte_2 vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e per l'effetto ordinare al Comune di Garbagnate Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Dare atto che l'immobile sito in Comune di Garbagnate Milanese (MI), Via Pasubio n. 18, composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina, servizi, balcone ed area al piano rialzato, con annessi pertinenziali un vano cantina e un box ad uso autorimessa con locale deposito posti al piano seminterrato, con collegamento a mezzo scala interna, adibito a casa coniugale, di proprietà per la quota di 6/10 (sei decimi) del sig. e per la restante quota di 4/10 (quattro Parte_2 decimi) della sig.ra e dunque entrambi congiuntamente per l'intero, come da Rogito Parte_1 del 18/05/2021 Rep. N. 36.695, racc. n. 27.097, reg. a Milano II il 10 giugno 2021 al n. 59881 Serie 1T, trascritto a Milano 2 il 11/06/2021 ai n. ri 84381/57311 a ministero del Notaio Dott.
[...]
(ancora doc.
3 - Rogito del 18/05/2021) sarà trasferito in proprietà esclusiva al sig. Per_1
con tutti gli accessori e arredi e ivi contenuti, fatto salvo quanto previsto e concordato tra Pt_2 le parti (sub. doc. 8);
- Pertanto in ossequio a quanto sopra la sig.ra si impegna a cedere al prezzo di € Parte_1
118.000,00 al sig. che accetta la quota del 40% (4/10) della proprietà dell'unità Parte_2 immobiliare di Via Pasubio n. 18 sita in Garbagnate Milanese (MI) così nominativamente identificata:
- unità immobiliare composta da ingresso, disimpegno, due camere, cucina, servizi, balcone ed area al piano rialzato, con annessi pertinenziali un vano cantina e un box ad uso autorimessa con locale deposito posti al piano seminterrato, con collegamento a mezzo scala interna. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Garbagnate Milanese (MI) come segue:
- Foglio 30, mappale 28 subalterno 1, via Pasubio n. 18, piano T-S1, categoria A/7, classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 133, escluse aree scoperte mq. 130, Rendita Catastale Euro 383,47;
- Foglio 30, mappale 28 subalterno 2, via Pasubio n. 18, piano S1, categoria C/6, classe 8, mq. 24, superficie catastale mq. 32, Rendita Catastale Euro 60,74. I confini a corpo sono: mappale 32, mappale 31, mappale 30, mappale 387, via Pasubio. Si precisa che nel prezzo di vendita concordato e sopra indicato, devono intendersi compresi tutti gli accessori e arredi presenti nell'immobile al momento del rogito. 3) Dare atto che la somma di € 118.000,00 di cui al punto sub. 2 delle condizioni di cui al presente ricorso per separazione consensuale sarà corrisposta alla sig.ra con le seguenti modalità: Pt_1
- € 30.000,00 mediante la consegna dell'assegno circolare intestato alla sig.ra e reso non Pt_1 trasferibile, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
- € 88.000,00 mediante consegna di un assegno circolare di pari importo, intestato alla sig.ra Pt_1
e reso non trasferibile, all'atto del Rogito notarile stipulato dal Notaio scelto dal sig. , da Pt_2 eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione ed i cui costi verranno sostenuti interamente dal predetto. 4) Dare atto che il predetto trasferimento immobiliare così come previsto a completa definizione delle pendenze patrimoniali tra i coniugi, sarà effettuato in ottemperanza della circolare n. 2E dell'Agenzia delle Entrate con il regime d'imposta agevolato per i trasferimenti tra i coniugi in esecuzione degli accordi di separazione.
5) Dare atto che i coniugi hanno raggiunto, altresì, un accordo in ordine alla gestione del cane BE di proprietà esclusiva della sig.ra che prevede la collocazione a settimane alterne o comunque Pt_1 paritetica dell'animale domestico presso la casa di ciascuna parte, il tutto fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo tra le stesse.
6) Dare atto che ciascun coniuge provvederà a farsi carico del mantenimento diretto del cane durante i periodi di rispettiva competenza.
7) Dare atto che la sig.ra si farà esclusivo carico di provvedere al pagamento di tutte le spese Pt_1 straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il cane, eccezion fatta per il costo della polizza assicurativa RC e veterinaria annuale dell'animale che verrà sostenuto da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno e ciò per tutta la vita del cane.
8) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ognuno in forza dei rispettivi redditi e pertanto nessun assegno di mantenimento potrà essere disposto dall'uno in favore dell'altro.
9) Dare atto che i coniugi si impegnano entro il mese di ottobre 2025 alla voltura delle utenze domestiche in favore del sig. avendo la sig.ra locato un appartamento in Via Eliseo Pt_2 Pt_1
Vismara n. 86 - 20044 Arese (MI) dove si è trasferita di comune accordo con il marito. Fino ad allora il costo delle utenze e di tutte le spese della casa coniugale sarà ripartito equamente tra i coniugi.
10) Dare atto che la sig.ra di comune accordo con il marito, ha provveduto ad asportare dalla Pt_1 casa coniugale i suoi beni ed effetti personali, ivi compreso il corredo nuziale che è stato equamente suddiviso tra le parti, nonché i regali di nozze provenienti dalla sua famiglia di origine, come da allegato sub. n. 8.
11) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento degli accordi convenuti ed esposti nel presente atto, le stesse ritengono di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al rapporto di coniugio e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o, comunque, a ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa, eccezion fatta per gli impegni assunti ai punti sub 6 e sub 7 delle condizioni di cui al presente ricorso.
12) Dichiarare compensate le spese legali tra le parti. Gli avvocati delle parti sottoscrivono la presente anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad accezione delle rispettive dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni che sono state comunque depositate agli atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Scilla (RC) in data 24/08/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune di Scilla al n. 46, Parte II, Serie A, anno 2018, optando per il regime di separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scilla (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 settembre 2025 da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Aida Capissi e l'Avv. Marco Cardini presso i quali ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Attilio Cesare Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Scilla (RC) in data 24/08/2018, Comune di Scilla (RC) al n. 46, Parte II, Serie A, anno 2018, In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e che Parte_1 Parte_2 vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e per l'effetto ordinare al Comune di Garbagnate Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Dare atto che l'immobile sito in Comune di Garbagnate Milanese (MI), Via Pasubio n. 18, composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina, servizi, balcone ed area al piano rialzato, con annessi pertinenziali un vano cantina e un box ad uso autorimessa con locale deposito posti al piano seminterrato, con collegamento a mezzo scala interna, adibito a casa coniugale, di proprietà per la quota di 6/10 (sei decimi) del sig. e per la restante quota di 4/10 (quattro Parte_2 decimi) della sig.ra e dunque entrambi congiuntamente per l'intero, come da Rogito Parte_1 del 18/05/2021 Rep. N. 36.695, racc. n. 27.097, reg. a Milano II il 10 giugno 2021 al n. 59881 Serie 1T, trascritto a Milano 2 il 11/06/2021 ai n. ri 84381/57311 a ministero del Notaio Dott.
[...]
(ancora doc.
3 - Rogito del 18/05/2021) sarà trasferito in proprietà esclusiva al sig. Per_1
con tutti gli accessori e arredi e ivi contenuti, fatto salvo quanto previsto e concordato tra Pt_2 le parti (sub. doc. 8);
- Pertanto in ossequio a quanto sopra la sig.ra si impegna a cedere al prezzo di € Parte_1
118.000,00 al sig. che accetta la quota del 40% (4/10) della proprietà dell'unità Parte_2 immobiliare di Via Pasubio n. 18 sita in Garbagnate Milanese (MI) così nominativamente identificata:
- unità immobiliare composta da ingresso, disimpegno, due camere, cucina, servizi, balcone ed area al piano rialzato, con annessi pertinenziali un vano cantina e un box ad uso autorimessa con locale deposito posti al piano seminterrato, con collegamento a mezzo scala interna. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Garbagnate Milanese (MI) come segue:
- Foglio 30, mappale 28 subalterno 1, via Pasubio n. 18, piano T-S1, categoria A/7, classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 133, escluse aree scoperte mq. 130, Rendita Catastale Euro 383,47;
- Foglio 30, mappale 28 subalterno 2, via Pasubio n. 18, piano S1, categoria C/6, classe 8, mq. 24, superficie catastale mq. 32, Rendita Catastale Euro 60,74. I confini a corpo sono: mappale 32, mappale 31, mappale 30, mappale 387, via Pasubio. Si precisa che nel prezzo di vendita concordato e sopra indicato, devono intendersi compresi tutti gli accessori e arredi presenti nell'immobile al momento del rogito. 3) Dare atto che la somma di € 118.000,00 di cui al punto sub. 2 delle condizioni di cui al presente ricorso per separazione consensuale sarà corrisposta alla sig.ra con le seguenti modalità: Pt_1
- € 30.000,00 mediante la consegna dell'assegno circolare intestato alla sig.ra e reso non Pt_1 trasferibile, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
- € 88.000,00 mediante consegna di un assegno circolare di pari importo, intestato alla sig.ra Pt_1
e reso non trasferibile, all'atto del Rogito notarile stipulato dal Notaio scelto dal sig. , da Pt_2 eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione ed i cui costi verranno sostenuti interamente dal predetto. 4) Dare atto che il predetto trasferimento immobiliare così come previsto a completa definizione delle pendenze patrimoniali tra i coniugi, sarà effettuato in ottemperanza della circolare n. 2E dell'Agenzia delle Entrate con il regime d'imposta agevolato per i trasferimenti tra i coniugi in esecuzione degli accordi di separazione.
5) Dare atto che i coniugi hanno raggiunto, altresì, un accordo in ordine alla gestione del cane BE di proprietà esclusiva della sig.ra che prevede la collocazione a settimane alterne o comunque Pt_1 paritetica dell'animale domestico presso la casa di ciascuna parte, il tutto fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo tra le stesse.
6) Dare atto che ciascun coniuge provvederà a farsi carico del mantenimento diretto del cane durante i periodi di rispettiva competenza.
7) Dare atto che la sig.ra si farà esclusivo carico di provvedere al pagamento di tutte le spese Pt_1 straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il cane, eccezion fatta per il costo della polizza assicurativa RC e veterinaria annuale dell'animale che verrà sostenuto da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno e ciò per tutta la vita del cane.
8) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ognuno in forza dei rispettivi redditi e pertanto nessun assegno di mantenimento potrà essere disposto dall'uno in favore dell'altro.
9) Dare atto che i coniugi si impegnano entro il mese di ottobre 2025 alla voltura delle utenze domestiche in favore del sig. avendo la sig.ra locato un appartamento in Via Eliseo Pt_2 Pt_1
Vismara n. 86 - 20044 Arese (MI) dove si è trasferita di comune accordo con il marito. Fino ad allora il costo delle utenze e di tutte le spese della casa coniugale sarà ripartito equamente tra i coniugi.
10) Dare atto che la sig.ra di comune accordo con il marito, ha provveduto ad asportare dalla Pt_1 casa coniugale i suoi beni ed effetti personali, ivi compreso il corredo nuziale che è stato equamente suddiviso tra le parti, nonché i regali di nozze provenienti dalla sua famiglia di origine, come da allegato sub. n. 8.
11) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento degli accordi convenuti ed esposti nel presente atto, le stesse ritengono di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al rapporto di coniugio e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o, comunque, a ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa, eccezion fatta per gli impegni assunti ai punti sub 6 e sub 7 delle condizioni di cui al presente ricorso.
12) Dichiarare compensate le spese legali tra le parti. Gli avvocati delle parti sottoscrivono la presente anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad accezione delle rispettive dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni che sono state comunque depositate agli atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Scilla (RC) in data 24/08/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune di Scilla al n. 46, Parte II, Serie A, anno 2018, optando per il regime di separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scilla (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG