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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16306 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa AU NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21976/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata ed assistita dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1 Sicari in virtù di procura in atti
- opponente -
contro
(C.F. ) rappresentato ed assistito dall'Avv. Giovanni CP_1 C.F._2 Ugo Bargiacchi in virtù di procura in atti
- opposto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 settembre 2025: per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e pronunciate tutte le declaratorie di cui infra nonché quelle altre reputate necessarie od opportune:
1. In via pregiudiziale e principale, dichiarare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito suddetto pari a euro 13.000,00 si è estinto, in parte, per effetto dei pagamenti ricevuti dall'avv. per euro 5.500,00; e per altra parte in ragione della CP_1 compensazione legale quivi opposta dall'avv. quanto all'importo di euro 5.849,55. Parte_1 (corrispondente alla quota del 70%, a carico dell'opposto medesimo, delle spese sostenute dall'avv.
nell'interesse dei tre figli minori per complessivi euro 8.095,53), riducendosi così ad Parte_1 euro 650,45 ovvero a quell'altra minor somma che sarà dichiarata di giustizia in esito all'istruttoria, anche e all'occorrenza in via equitativa.
3. Per l'effetto, revocare e/o annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo quivi opposto, dichiarando che l'avv. nulla deve, a Parte_1 qualsivoglia titolo, all'avv. ovvero accertando e dichiarando se e quali importi siano CP_1 eventualmente dovuti dalla prima al secondo.
pagina 1 di 6 per parte opposta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei minori , e e, per l'effetto, Per_1 Per_2 Persona_3 estromettere dal giudizio de quo l'Avv. quale esercente la responsabilità genitoriale dei Pt_1 predetti minori. in via preliminare: accertare e, per l'effetto dichiarare che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4159/2024 R.G. n. 6037/2024; in via principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione ex adverso spiegata, rigettandola integralmente, confermando in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4159/2024 del R.G. n. 6037/2024, da dichiararsi definitivamente esecutivo. sempre in via principale accertare e dichiarare che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni in favore dell'Avv. Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia” Con CP_1 vittoria di spese e compensi professionali”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione in proprio Parte_1
“nonché per quanto occorrer possa anche nell'interesse dei figli , e Per_2 Per_1 Persona_3 e quale co-esercente la potestà genitoriale sui medesimi” al decreto ingiuntivo n. 4159/2024 del 2 aprile 2024 (N.R.G. n. 6037/2024) notificato via pec il 3 aprile 2024, a mezzo del quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 13.000,00 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione in favore di (coniuge separato). CP_1
Il credito azionato in via monitoria trova ragione nella pretesa di restituzione degli importi dal CP_1 corrisposti alla a titolo di mantenimento per lei e per i due figli minori in ottemperanza alla Pt_1 ordinanza Presidenziale n. 8221/2023 del 17.05.2023 resa nell'ambito dell'incardinato giudizio di separazione;
tali importi sono risultati versati in eccedenza in ragione della diversa decorrenza del relativo obbligo del stabilita dalla Corte di Appello di Roma che, in sede di definizione del CP_1 reclamo (decreto del 29.01.2024 - RG 51201/2023 VG), ha stabilito che il menzionato obbligo di mantenimento dovesse iniziare a far data dal mese successivo al giorno di allontanamento del CP_1 dalla casa coniugale (da collocarsi pacificamente alla data del 17.05.2023) anziché, come previsto dal Tribunale , dalla data di deposito della domanda di separazione (gennaio 2023)
In sede di ricorso monitorio, il ha dato atto che dall'originario importo dovuto era stato già CP_1 quello di euro 4.032,24 corrisposto dalla in data 1.2.2024 in adempimento di una proposta di Pt_1 rateizzazione da quest'ultima formulata e non accettata dal che aveva, in ogni caso, trattenuto la CP_1 somma quale acconto sul maggior credito vantato.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepiva, quale circostanza parzialmente estintiva Parte_1 del credito azionato, i seguenti pagamenti (ulteriori rispetto a quello già evidenziato dal e, nello CP_1 specifico: pagina 2 di 6 • bonifico del 22.2.2024 per euro 1.500,00;
• bonifico del 22. 2.2024 per euro 1.500,00;
• bonifico del 12.3.2024 per euro 1.000,00;
• bonifico del 20.3.2024 per euro 1.000,00;
• bonifico del 16.4.2024 per euro 500,00; il tutto per un totale di euro: 5.500,00 (per errore materiale indicato in euro 6.500) di cui l'ultimo effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, lamentando che il non avesse fornito CP_1 tempestiva evidenza di tali pagamenti.
Parte opponente aggiungeva che con decreto in data 23 aprile 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva disponeva la citazione diretta a giudizio dell'avv. con CP_1 l'imputazione «del delitto previsto e punito dall'art. 483 c.p.c., con riferimento all'art. 76 DPR 445/2000 per avere reso dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10.3.2023 e nel verbale di udienza del 15.5.2023 dinanzi al Giudice Civile del Tribunale di Roma investito della sua separazione, omettendo di indicazione alcuni conti correnti dossier di titoli” essendo dunque venuta a conoscenza che, sino al 15 settembre 2023, il conto corrente acceso a nome di CP_1 su BCC, n. 18722/01, presentava un saldo pari a euro 1.319.272,78 nonché l'esistenza di un
[...] conto titoli intestato a pari a euro 31.806,10; rappresentava altresì, che l'avv. CP_1 CP_1 aveva acquistato nel novembre del 2023 un appartamento sito in Roma Via Caposile n. 6 al prezzo di euro 670.000,00 pagati in contanti cosicché, la considerevoli disponibilità economica di quest'ultimo denotava come meramente emulativo il suo diniego alla richiesta rateizzazione formulata dalla stessa.
In diritto deduceva la irripetibilità delle somme in ragione dei principi da ultimo sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022) deducendo che gli importi percepiti in eccedenza erano stati interamente consumati per le esigenze sue e della prole.
Parte opponente deduceva, infine, di essere a sua volta creditrice dell'Avv. per il CP_1 rimborso in via di regresso e pro – quota (70%) delle spese extra – assegno da lei anticipate in via esclusiva nell'interesse dei due figli per il complessivo importo di euro 5.849,55 e, nello specifico :- di euro 3.000,00 (campus estivo di luglio 2023 ); - di euro 307,00 (biglietto aereo ): - di Per_3 Per_1 euro 1.050,00 (lezioni inglese gennaio-giugno 2023); - di euro 400,00(lezioni inglese settembre- dicembre 2023); - di euro 250,00 euro (corso di chitarra da gennaio –giugno 2023); - di euro 330,00 (corso di chitarra da settembre – dicembre 2024); - di euro 415,00 (pianoforte di e Per_2 Per_1 gennaio - giugno 2023); - di euro 160,00 (pianoforte di settembre- dicembre 2023); -di euro Per_2 665,00 (ginnastica IL); - di euro 1000,00 /spese odontoiatriche per LI e IL nell'anno 2023); - di euro 68 (ecografia francesco); - di euro 150 ( , saggio di danza); - di euro 300,00 (II Per_3 semestre danza IL).
Tale complessivo importo (euro 5.849,55) parte opponente eccepiva in compensazione legale a deconto del contrapposto credito di euro 13.000,00 dedotto dall'avv. in sede monitoria. CP_1
Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva , eccependo il difetto di legittimazione attiva della limitatamente CP_1 Pt_1 alla sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli, non contestando i pagamenti dedotti dalla ma evidenziando che fossero stati effettuati dopo il deposito del ricorso, nello specifico Pt_1 rappresentava che l'importo di € 1.000,00 in data 25.03.2024 era stato corrisposto da un terzo soggetto a favore del quale aveva, lui, prestato attività professionale di cui alla fattura n. 137/2024 e che, dunque, tale importo non potesse essere imputato al pagamento del debito della Pt_1
pagina 3 di 6 Contestava nel merito le deduzioni della opponente in ordine alla ripetibilità delle somme, sostenendo che proprio da una corretta applicazione dei principi di cui alla richiamata sentenza dovesse affermarsi la piena ripetibilità delle somme pretese in restituzione.
Deduceva, altresì, la non operatività della compensazione legale trattandosi di credito non omogeneo e, comunque, non liquido ed esigibile;
contestava in ogni caso la sussistenza del contro – credito opposto di cui nel merito eccepiva anche il difetto di prova. Concludeva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., alla prima udienza il giudice interrogava liberamente le parti, tentando, senza esito, una conciliazione.
Con ordinanza riservata, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, disattesa la richiesta della di riunire il presente giudizio a quello di separazione, la causa veniva Pt_1 rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa. All'esito il giudice riservava il deposito della sentenza.
****
In via preliminare non può darsi luogo alla richiesta di parte opposta di dichiarare il difetto di legittimazione della nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
la Pt_1 ha speso questa sua qualità con la riserva “per quanto occorrer possa”, poiché la costituzione in Pt_1 giudizio non è certo suscettibile di condizione, la qualità medesima può considerarsi tamquam non esset con la conseguente irrilevanza delle formulata eccezione.
Parte opponente è del resto l'unica legittimata passiva alla pretesa di restituzione atteso che in tema di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (vedi tra le molte Cass. Sez. 3 Ordinanza 27421/23).
Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata ed andrà accolta per quanto di ragione
Deve farsi, infatti, corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022. Tale pronuncia esclude infatti l'operatività della generale regola della ripetibilità in due specifiche ipotesi e, nell'ambito delle stesse, solo qualora si tratti di somme modeste che possano presumersi ragionevolmente consumate dal soggetto economicamente debole.
Stabilisce la Suprema Corte che “a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purchè sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
Ora, è evidente che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di cui al punto b) - sola ipotesi in cui rileva l'entità modesta o meno delle somme – ma, piuttosto, nell'ipotesi a) di “insussistenza ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento, avendo valutato la Corte che la permanenza del CP_1 nella casa familiare doveva far presumere al giudice di primo grado che il medesimo avesse continuato pagina 4 di 6 a provvedere alle spese per la gestione domestica ed al mantenimento della coniuge e dei figli;
ne consegue la evidente la sussumibilità della concreta fattispecie nell'ipotesi della carenza ab origine dei presupposti legittimanti il contributo di mantenimento.
Del resto la stessa opponente ha dato spontaneamente corso al (parziale) pagamento ponendo in essere una condotta acquiescente alla relativa pretesa.
D'altro lato, risulta fondata l'eccezione di avvenuto parziale pagamento posto che è stata documentata l'effettuazione di ben cinque bonifici per un totale di euro 5.500,00, i primi quattro dopo il deposito del ricorso monitorio (15.02.2024) ma prima della sua emissione ed il quinto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Anche il bonifico eseguito dal terzo deve essere imputato al credito azionato in Parte_2 ragione della chiara imputazione che ha qualificato il bonifico di euro 1.000,00 del 26.03.2024
“Adempimento a beneficio di in acconto su richiesta di restituzione assegno di Parte_1 mantenimento” (all. 13 – 19 atto di citazione), senza che possa in alcun modo darsi credito alla imputazione alla fattura n. 137/2024 emessa dall'Avv. per (generiche) prestazioni delle quali CP_1 non vi è, peraltro, prova alcuna.
Il decreto andrà, pertanto, comunque revocato in quanto la sopravvenienza del pagamento dopo il deposito del ricorso ma prima della emissione del decreto ingiuntivo, importa in ogni caso la revoca del decreto ed è suscettibile di incidere unicamente sul regolamento delle spese della procedura (Cass. n. 164/96, Cass. n. 3054/90).
Parte opponente dovrà, dunque, essere condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di euro (13.000 – 5.500) 7.500 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Non può invece ritenersi operare la dedotta compensazione legale tra il credito ingiunto e quello dedotto dalla opponente.
La compensazione legale presuppone, infatti, un credito liquido – e, dunque, certo – ed esigibile secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. I Civile - Ordinanza 03 luglio 2023 n. 18750).
Nel caso in esame il credito opposto in compensazione è contestato e, dunque, non liquido conseguendone che il giudice non può dichiararne la compensazione legale, dovendosi escludere che possa trattarsi – come, peraltro, tardivamente dedotto dall'opponente - di spese, cosiddette routinarie azionabili esecutivamente in virtù del solo titolo giudiziale originario.
Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso.
Ora, le spese dedotte dalla (potendosi considerare solo quelle tempestivamente allegate) non Pt_1 appaiono caratterizzate da una prevedibile reiterazione (Cass. Civ. 15.02.21) trattandosi di stage all'estero, biglietti aerei, lezioni di musica, di inglese. In disparte la considerazione che i relativi esborsi non risultano neppure adeguatamente documentati (si veda ad esempio le spese odontoiatriche per le quali è stato depositato solo il preventivo di spesa). Parte opponente dovrà dunque agire con separato giudizio per il rimborso di dette spese straordinarie.
Il decreto opposto andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 5 di 6 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente atteso che la medesima presuppone la totale soccombenza della parte a carico della quale è chiesta.
L'esito del giudizio con il parziale accoglimento della opposizione, la natura degli interessi sottesi alla controversia, la condotta tenuta da parte opponente sia prima che nel corso del giudizio con l'offerta del pagamento rateale ed il parziale pagamento effettuato, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite sia della fase monitoria che di quella di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 4159/2024 (N.R.G. n. 6037/2024); condanna (cod. fisc. ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) dell'importo di euro 7.500,00 oltre interessi di CP_1 C.F._2 legge dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta. Spese compensate.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice
AU NI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa AU NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21976/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata ed assistita dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1 Sicari in virtù di procura in atti
- opponente -
contro
(C.F. ) rappresentato ed assistito dall'Avv. Giovanni CP_1 C.F._2 Ugo Bargiacchi in virtù di procura in atti
- opposto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 settembre 2025: per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e pronunciate tutte le declaratorie di cui infra nonché quelle altre reputate necessarie od opportune:
1. In via pregiudiziale e principale, dichiarare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito suddetto pari a euro 13.000,00 si è estinto, in parte, per effetto dei pagamenti ricevuti dall'avv. per euro 5.500,00; e per altra parte in ragione della CP_1 compensazione legale quivi opposta dall'avv. quanto all'importo di euro 5.849,55. Parte_1 (corrispondente alla quota del 70%, a carico dell'opposto medesimo, delle spese sostenute dall'avv.
nell'interesse dei tre figli minori per complessivi euro 8.095,53), riducendosi così ad Parte_1 euro 650,45 ovvero a quell'altra minor somma che sarà dichiarata di giustizia in esito all'istruttoria, anche e all'occorrenza in via equitativa.
3. Per l'effetto, revocare e/o annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo quivi opposto, dichiarando che l'avv. nulla deve, a Parte_1 qualsivoglia titolo, all'avv. ovvero accertando e dichiarando se e quali importi siano CP_1 eventualmente dovuti dalla prima al secondo.
pagina 1 di 6 per parte opposta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei minori , e e, per l'effetto, Per_1 Per_2 Persona_3 estromettere dal giudizio de quo l'Avv. quale esercente la responsabilità genitoriale dei Pt_1 predetti minori. in via preliminare: accertare e, per l'effetto dichiarare che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4159/2024 R.G. n. 6037/2024; in via principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione ex adverso spiegata, rigettandola integralmente, confermando in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4159/2024 del R.G. n. 6037/2024, da dichiararsi definitivamente esecutivo. sempre in via principale accertare e dichiarare che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni in favore dell'Avv. Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia” Con CP_1 vittoria di spese e compensi professionali”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione in proprio Parte_1
“nonché per quanto occorrer possa anche nell'interesse dei figli , e Per_2 Per_1 Persona_3 e quale co-esercente la potestà genitoriale sui medesimi” al decreto ingiuntivo n. 4159/2024 del 2 aprile 2024 (N.R.G. n. 6037/2024) notificato via pec il 3 aprile 2024, a mezzo del quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 13.000,00 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione in favore di (coniuge separato). CP_1
Il credito azionato in via monitoria trova ragione nella pretesa di restituzione degli importi dal CP_1 corrisposti alla a titolo di mantenimento per lei e per i due figli minori in ottemperanza alla Pt_1 ordinanza Presidenziale n. 8221/2023 del 17.05.2023 resa nell'ambito dell'incardinato giudizio di separazione;
tali importi sono risultati versati in eccedenza in ragione della diversa decorrenza del relativo obbligo del stabilita dalla Corte di Appello di Roma che, in sede di definizione del CP_1 reclamo (decreto del 29.01.2024 - RG 51201/2023 VG), ha stabilito che il menzionato obbligo di mantenimento dovesse iniziare a far data dal mese successivo al giorno di allontanamento del CP_1 dalla casa coniugale (da collocarsi pacificamente alla data del 17.05.2023) anziché, come previsto dal Tribunale , dalla data di deposito della domanda di separazione (gennaio 2023)
In sede di ricorso monitorio, il ha dato atto che dall'originario importo dovuto era stato già CP_1 quello di euro 4.032,24 corrisposto dalla in data 1.2.2024 in adempimento di una proposta di Pt_1 rateizzazione da quest'ultima formulata e non accettata dal che aveva, in ogni caso, trattenuto la CP_1 somma quale acconto sul maggior credito vantato.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepiva, quale circostanza parzialmente estintiva Parte_1 del credito azionato, i seguenti pagamenti (ulteriori rispetto a quello già evidenziato dal e, nello CP_1 specifico: pagina 2 di 6 • bonifico del 22.2.2024 per euro 1.500,00;
• bonifico del 22. 2.2024 per euro 1.500,00;
• bonifico del 12.3.2024 per euro 1.000,00;
• bonifico del 20.3.2024 per euro 1.000,00;
• bonifico del 16.4.2024 per euro 500,00; il tutto per un totale di euro: 5.500,00 (per errore materiale indicato in euro 6.500) di cui l'ultimo effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, lamentando che il non avesse fornito CP_1 tempestiva evidenza di tali pagamenti.
Parte opponente aggiungeva che con decreto in data 23 aprile 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva disponeva la citazione diretta a giudizio dell'avv. con CP_1 l'imputazione «del delitto previsto e punito dall'art. 483 c.p.c., con riferimento all'art. 76 DPR 445/2000 per avere reso dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10.3.2023 e nel verbale di udienza del 15.5.2023 dinanzi al Giudice Civile del Tribunale di Roma investito della sua separazione, omettendo di indicazione alcuni conti correnti dossier di titoli” essendo dunque venuta a conoscenza che, sino al 15 settembre 2023, il conto corrente acceso a nome di CP_1 su BCC, n. 18722/01, presentava un saldo pari a euro 1.319.272,78 nonché l'esistenza di un
[...] conto titoli intestato a pari a euro 31.806,10; rappresentava altresì, che l'avv. CP_1 CP_1 aveva acquistato nel novembre del 2023 un appartamento sito in Roma Via Caposile n. 6 al prezzo di euro 670.000,00 pagati in contanti cosicché, la considerevoli disponibilità economica di quest'ultimo denotava come meramente emulativo il suo diniego alla richiesta rateizzazione formulata dalla stessa.
In diritto deduceva la irripetibilità delle somme in ragione dei principi da ultimo sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022) deducendo che gli importi percepiti in eccedenza erano stati interamente consumati per le esigenze sue e della prole.
Parte opponente deduceva, infine, di essere a sua volta creditrice dell'Avv. per il CP_1 rimborso in via di regresso e pro – quota (70%) delle spese extra – assegno da lei anticipate in via esclusiva nell'interesse dei due figli per il complessivo importo di euro 5.849,55 e, nello specifico :- di euro 3.000,00 (campus estivo di luglio 2023 ); - di euro 307,00 (biglietto aereo ): - di Per_3 Per_1 euro 1.050,00 (lezioni inglese gennaio-giugno 2023); - di euro 400,00(lezioni inglese settembre- dicembre 2023); - di euro 250,00 euro (corso di chitarra da gennaio –giugno 2023); - di euro 330,00 (corso di chitarra da settembre – dicembre 2024); - di euro 415,00 (pianoforte di e Per_2 Per_1 gennaio - giugno 2023); - di euro 160,00 (pianoforte di settembre- dicembre 2023); -di euro Per_2 665,00 (ginnastica IL); - di euro 1000,00 /spese odontoiatriche per LI e IL nell'anno 2023); - di euro 68 (ecografia francesco); - di euro 150 ( , saggio di danza); - di euro 300,00 (II Per_3 semestre danza IL).
Tale complessivo importo (euro 5.849,55) parte opponente eccepiva in compensazione legale a deconto del contrapposto credito di euro 13.000,00 dedotto dall'avv. in sede monitoria. CP_1
Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva , eccependo il difetto di legittimazione attiva della limitatamente CP_1 Pt_1 alla sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli, non contestando i pagamenti dedotti dalla ma evidenziando che fossero stati effettuati dopo il deposito del ricorso, nello specifico Pt_1 rappresentava che l'importo di € 1.000,00 in data 25.03.2024 era stato corrisposto da un terzo soggetto a favore del quale aveva, lui, prestato attività professionale di cui alla fattura n. 137/2024 e che, dunque, tale importo non potesse essere imputato al pagamento del debito della Pt_1
pagina 3 di 6 Contestava nel merito le deduzioni della opponente in ordine alla ripetibilità delle somme, sostenendo che proprio da una corretta applicazione dei principi di cui alla richiamata sentenza dovesse affermarsi la piena ripetibilità delle somme pretese in restituzione.
Deduceva, altresì, la non operatività della compensazione legale trattandosi di credito non omogeneo e, comunque, non liquido ed esigibile;
contestava in ogni caso la sussistenza del contro – credito opposto di cui nel merito eccepiva anche il difetto di prova. Concludeva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., alla prima udienza il giudice interrogava liberamente le parti, tentando, senza esito, una conciliazione.
Con ordinanza riservata, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, disattesa la richiesta della di riunire il presente giudizio a quello di separazione, la causa veniva Pt_1 rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa. All'esito il giudice riservava il deposito della sentenza.
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In via preliminare non può darsi luogo alla richiesta di parte opposta di dichiarare il difetto di legittimazione della nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
la Pt_1 ha speso questa sua qualità con la riserva “per quanto occorrer possa”, poiché la costituzione in Pt_1 giudizio non è certo suscettibile di condizione, la qualità medesima può considerarsi tamquam non esset con la conseguente irrilevanza delle formulata eccezione.
Parte opponente è del resto l'unica legittimata passiva alla pretesa di restituzione atteso che in tema di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (vedi tra le molte Cass. Sez. 3 Ordinanza 27421/23).
Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata ed andrà accolta per quanto di ragione
Deve farsi, infatti, corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022. Tale pronuncia esclude infatti l'operatività della generale regola della ripetibilità in due specifiche ipotesi e, nell'ambito delle stesse, solo qualora si tratti di somme modeste che possano presumersi ragionevolmente consumate dal soggetto economicamente debole.
Stabilisce la Suprema Corte che “a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purchè sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
Ora, è evidente che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di cui al punto b) - sola ipotesi in cui rileva l'entità modesta o meno delle somme – ma, piuttosto, nell'ipotesi a) di “insussistenza ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento, avendo valutato la Corte che la permanenza del CP_1 nella casa familiare doveva far presumere al giudice di primo grado che il medesimo avesse continuato pagina 4 di 6 a provvedere alle spese per la gestione domestica ed al mantenimento della coniuge e dei figli;
ne consegue la evidente la sussumibilità della concreta fattispecie nell'ipotesi della carenza ab origine dei presupposti legittimanti il contributo di mantenimento.
Del resto la stessa opponente ha dato spontaneamente corso al (parziale) pagamento ponendo in essere una condotta acquiescente alla relativa pretesa.
D'altro lato, risulta fondata l'eccezione di avvenuto parziale pagamento posto che è stata documentata l'effettuazione di ben cinque bonifici per un totale di euro 5.500,00, i primi quattro dopo il deposito del ricorso monitorio (15.02.2024) ma prima della sua emissione ed il quinto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Anche il bonifico eseguito dal terzo deve essere imputato al credito azionato in Parte_2 ragione della chiara imputazione che ha qualificato il bonifico di euro 1.000,00 del 26.03.2024
“Adempimento a beneficio di in acconto su richiesta di restituzione assegno di Parte_1 mantenimento” (all. 13 – 19 atto di citazione), senza che possa in alcun modo darsi credito alla imputazione alla fattura n. 137/2024 emessa dall'Avv. per (generiche) prestazioni delle quali CP_1 non vi è, peraltro, prova alcuna.
Il decreto andrà, pertanto, comunque revocato in quanto la sopravvenienza del pagamento dopo il deposito del ricorso ma prima della emissione del decreto ingiuntivo, importa in ogni caso la revoca del decreto ed è suscettibile di incidere unicamente sul regolamento delle spese della procedura (Cass. n. 164/96, Cass. n. 3054/90).
Parte opponente dovrà, dunque, essere condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di euro (13.000 – 5.500) 7.500 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Non può invece ritenersi operare la dedotta compensazione legale tra il credito ingiunto e quello dedotto dalla opponente.
La compensazione legale presuppone, infatti, un credito liquido – e, dunque, certo – ed esigibile secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. I Civile - Ordinanza 03 luglio 2023 n. 18750).
Nel caso in esame il credito opposto in compensazione è contestato e, dunque, non liquido conseguendone che il giudice non può dichiararne la compensazione legale, dovendosi escludere che possa trattarsi – come, peraltro, tardivamente dedotto dall'opponente - di spese, cosiddette routinarie azionabili esecutivamente in virtù del solo titolo giudiziale originario.
Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso.
Ora, le spese dedotte dalla (potendosi considerare solo quelle tempestivamente allegate) non Pt_1 appaiono caratterizzate da una prevedibile reiterazione (Cass. Civ. 15.02.21) trattandosi di stage all'estero, biglietti aerei, lezioni di musica, di inglese. In disparte la considerazione che i relativi esborsi non risultano neppure adeguatamente documentati (si veda ad esempio le spese odontoiatriche per le quali è stato depositato solo il preventivo di spesa). Parte opponente dovrà dunque agire con separato giudizio per il rimborso di dette spese straordinarie.
Il decreto opposto andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 5 di 6 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente atteso che la medesima presuppone la totale soccombenza della parte a carico della quale è chiesta.
L'esito del giudizio con il parziale accoglimento della opposizione, la natura degli interessi sottesi alla controversia, la condotta tenuta da parte opponente sia prima che nel corso del giudizio con l'offerta del pagamento rateale ed il parziale pagamento effettuato, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite sia della fase monitoria che di quella di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 4159/2024 (N.R.G. n. 6037/2024); condanna (cod. fisc. ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) dell'importo di euro 7.500,00 oltre interessi di CP_1 C.F._2 legge dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta. Spese compensate.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice
AU NI
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