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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2208/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pontedera (PI) via F. Lotti n. 12 presso e nello studio dell'avv.to Sonia Ticciati che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attrice
(P IVA elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Cascina (Pi) via Tosco Romagnola n. 211 presso e nello studio dell'avv. Vania Valori che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
(P. IVA: ) con sede in Via della Controparte_2 P.IVA_2
Moscova, 3 c/o FIS 20121 Milano
Terza chiamata in causa contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 26.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la sig.ra chiedendo di accertare la responsabilità Parte_1 contrattuale ed extracontrattuale del nel sinistro per cui è causa, e Controparte_3 per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per le lesioni dalla stessa subite, a titolo di danno biologico, danno morale o aumento personalizzato,
1 invalidità temporanea assoluta, spese ed esborsi tutti, quantificabili nella somma complessiva di € 7.000,00.
Nel merito della controversia parte attrice ha dedotto che:
1. In data 01.01.2018 alle ore 20.00 la sig.ra dopo essere scesa dall'autovettura, Parte_1
mentre percorreva il marciapiede (posto in prossimità dell'intersezione della Via Tosco
Romagnola con la Via Mazzei del Comune di ) cadeva a terra, urtando CP_3 entrambe le ginocchia, finendo con il piede sinistro in una buca profonda oltre 60 cm non visibile;
2. Successivamente è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera, dove le è stato diagnosticato dal sanitario di turno una “gonalgia sx. post traumatica” con una prognosi di sette giorni;
e presso il medesimo ospedale ha effettuato una visita specialistica il giorno seguente dove veniva refertata diagnosi di “trauma contusivo distorsivo ginocchio sx., contusione ginocchio dx”;
3. Si è poi sottoposta ad altre due visite di controllo e in data 19.04.2018 il dott. Per_1
constatando il persistere di una limitazione antalgica del ginocchio, ha redatto una perizia nella quale ha refertato “postumi permanenti compendiabili in persistente gonalgia sinistra in esiti di trauma distorsivo-contusivo del ginocchio sn con lesione del menisco mediale e lesione da impatto del compartimento interno con danno biologico quantificabile intorno al 4%”;
4. Ha sostenuto € 739,29 di spese mediche;
5. Ha inviato al richiesta di risarcimento danni dapprima in data CP_1 CP_3
05.01.2018 e successivamente in data 28.10.2019, ma – a fronte di tali richieste – il ha declinato ogni sua responsabilità; Controparte_3
6. Nella perizia sullo stato dei luoghi effettuata dal geometra quest'ultimo ha CP_4
individuato una profonda cavità di forma circolare (in prossimità dell'intersezione della Via Tosco Romagnola con la Via Mazzei) nascosta dall'inerbimento del terreno
(cfr. doc. 18 allegato all'atto di citazione di parte attrice);
7. È nel pieno diritto della sig.ra ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a Parte_1 seguito del sinistro, essendo la responsabilità imputabile al posto Controparte_3 che la causa esclusiva della caduta e delle lesioni è da ravvisarsi nella presenza di una buca non visibile e non prevedibile.
2 Si è regolarmente costituito il chiedendo, in via preliminare di essere Controparte_3 autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa da cui in ipotesi essere tenuta indenne, in via principale, di accertare che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi alla sig.ra e pertanto di respingere tutte le domande avversarie perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
e in via subordinata, di accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito dalla stessa.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
8. La buca in cui parte attrice asserisce di essere caduta non si trova né sul marciapiede pavimentato indirizzato verso la via Mazzei, né sulla banchina stradale - fascia di pertinenza della via Tosco Romagnola -, bensì su un'aiuola adiacente alla banchina che per sua natura non è destinata ad essere percorsa da alcun utente della strada;
9. Parte attrice è caduta mentre stava attraversando, durante una serata invernale e, dunque, priva di luce naturale, un'aiuola, id est un'area non percorribile che per sua natura presenta una superficie non uniforme, in quanto ricoperta da terra e non da pavimentazione;
10. In particolare, la caduta è avvenuta presso l'aiuola che separa la carreggiata della via
Tosco romagnolo dal parcheggio privato dell'esercizio McDonald's, un'area, dunque, in cui parte attrice non avrebbe dovuto camminare, posto che l'aiuola non costituisce il percorso naturale dei pedoni;
11. Parte attrice avrebbe dovuto piuttosto percorrere la fascia di pertinenza stradale (priva di anomalie) che l'avrebbe condotta naturalmente al marciapiede di accesso indirizzato verso la via Mazzei e da lì raggiungere l'esercizio;
12. Non risulta in alcun modo dimostrato che l'ostacolo fosse occulto, ossia nascosto e non facilmente visibile, posto che l'asserito sinistro è avvenuto in una strada dotata di numerosi lampioni posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, uno dei quali proprio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale;
13. Dinanzi a tali condizioni di tempo e di luogo gravava a carico di parte attrice un onere massimo di attenzione, che, al contrario, non è stato adempiuto;
14. Non sussiste né il nesso causale né un profilo di colpa del CP_3
3 15. Dunque, nessuna responsabilità può essere ascritta all'Amministrazione Comunale, ma come al contrario la stessa deve essere imputata a parte attrice;
16. Si eccepisce la quantificazione manifestamente eccessiva del danno lamentato da parte attrice.
Parte terza chiamata pur regolarmente citata, è rimasta Controparte_2 contumace.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio con incarico affidato al dott. CP_3
All'udienza del 26.02.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha qualificato la propria domanda invocando genericamente la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale di parte convenuta ed asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della convenuta.
A tal proposito, occorre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
In applicazione dei suesposti principi, ad onta della qualificazione formale data dall'attrice, si ritiene che la domanda spiegata - alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati - sia da inquadrare all'interno della disciplina della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
4 Nel caso di specie deve ritenersi configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del convenuto, quale custode – circostanza non contestata da parte convenuta e pertanto da ritenere pacifica ai sensi dell'art. 115 c.c. – della pertinenza stradale posta in prossimità dell'intersezione della Via Tosco Romagnola con la Via Mazzei del Comune di CP_3 dove si è verificato il sinistro denunciato da parte attrice.
Alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è un'ipotesi di responsabilità che ha carattere oggettivo, per cui il rapporto di custodia - in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della res medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità.
Tuttavia, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la Cassazione (sez. III Ordinanza n.
25856 del 31.10.2017) ha stabilito che grava sul danneggiato l'onere di provare, oltre alla sussistenza del fatto dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, la più delicata prova dell'esistenza di intrinseca pericolosità in capo alla cosa in custodia. Nello specifico deve provare che ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, tuttavia, lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno. In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente, lo stato o le circostanze dei luoghi abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.
Nel caso oggetto di causa parte attrice ha dedotto di aver posto il piede in una buca del terreno, come confermato dalle prove orali assunte;
in particolare il teste Testimone_1 all'udienza del 27.04.2023 ha riferito i seguenti fatti: “stavo scendendo dall'auto quando ho sentito le urla, mi sono girata e ho visto a terra, aveva una gamba all'interno di questa buca e io ho Parte_1 aiutato ad alzarla insieme al suo compagno, aveva le ginocchia a terra;
non so dire la misura esatta della buca ma era profonda”.
Dalla documentazione fotografica prodotta nella relazione tecnica (a cura del geometra datata 20.06.2019 e allegata come doc. n. 18 nell'atto di citazione di parte attrice) è CP_4
5 possibile constatare con chiarezza la presenza nel terreno di una profonda cavità di forma circolare (seminascosta dall'inerbimento del terreno) posta sulla fascia di pertinenza stradale (id est, “la striscia di terreno compresa fra la carreggiata ed il confine stradale” secondo la definizione contenuta nell'art 3 comma 1 del Codice della strada) e più precisamente situata sul lato destro della via Tosco Romagnola del comune di in prossimità CP_3 dell'intersezione con la via Mazzei. Tale cavità presente sulla fascia di pertinenza stradale rappresenta sicuramente un'insidia, pericolosa per i passanti che transitano in prossimità del confine stradale.
Riconosciuta la pericolosità intrinseca della cavità situata sulla fascia di pertinenza stradale, non correttamente mantenuta, è integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a parte convenuta.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c. sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico (cfr., tra le altre, Cass.
25/7/2008 n. 20427), evidenziando in particolare come il caso fortuito non attenga ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. n. 2284/2006 e Cass.
15429/2004).
Si osserva inoltre che la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051
c.c. è costante nell'affermare che “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.” (Cassazione civile III sez. sentenza n. 23919 del 2013; sottolineatura della scrivente).
6 Nel caso concreto risulta che parte attrice si trovasse in prossimità della pertinenza stradale posta nell'intersezione della Via Tosco Romagnola con la Via Mazzei del Comune di , non emergendo circostanze da cui dedurre che fosse a conoscenza della CP_3 situazione dei luoghi. La circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui la buca del terreno fosse perfettamente visibile e illuminata, oltre a non essere stata dimostrata, non esclude la responsabilità dell'ente, sul quale grava l'onere di provvedere alla relativa manutenzione e messa in sicurezza delle pertinenze stradali su cui possono transitare pedoni. Si osserva in ultimo che parte convenuta, su cui grava l'onere di dimostrare il caso fortuito ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, non ha allegato circostanze esterne idonee a tal fine.
Circa la contestazione di parte convenuta, in merito all'opportunità che l'attrice passasse in altra sede e non sul manto erboso non essendo quella la via deputata al transito pedonale, si evidenzia come l'accesso fosse libero e non ci fossero restrizioni o cartelli che ne inibissero il passaggio, ragione per cui il soggetto custode aveva l'onere di manutenere quello spazio, coprendo la buca – come poi è stato fatto – per evitare il verificarsi di sinistri.
Per quanto tutto sopra premesso, è accertata la responsabilità del Controparte_3 nella causazione del sinistro occorso alla signora in data 01.01.2018, così Parte_1 come descritto negli atti di causa.
Sul quantum risarcitorio
La consulenza depositata dal Dott. – congrua, motivata, immune da vizi Persona_2 logici e non contestate dai consulenti delle parti e come tale condivisibile nelle sue conclusioni dalla scrivente – ha ritenuto che parte attrice “a causa di una profonda buca sul selciato, nella quale finì per infilare quasi tutto l'arto inferiore sinistro, ha riportato una contusione distorsione del ginocchio destro e sinistro con attendibile lesione del menisco mediale a sinistra”. Il consulente ha altresì precisato che “il nesso è ammissibile;
l'evoluzione delle lesioni ha comportato il verificarsi di esiti attinenti alla sfera soggettiva (gonalgia sinistra) ed oggettiva (lieve ipotrofia muscolare, modesto deficit flessorio del ginocchio sinistro per lesione di menisco mediale)” ed ha accertato che tali eventi lesivi abbiano integrato “un danno alla salute permanente equamente valutabile nella misura massima di due percento (2%) della totale validità goduta ante sinistro dalla perizianda;
l'invalidità
7 temporanea (certificata in 108 giorni) corrispondente al periodo di malattia traumatica medico-legalmente identificabile (danno biologico temporaneo), trova equo riconoscimento in un periodo equiparabile alla stregua di 7 + 20 + 30 giorni (itr75% + itr50% + itr25%). Nessun apprezzabile riflesso è ipotizzabile sulla specifica attività di casalinga.”
Alla luce di quanto sopra, il danno non patrimoniale subito viene determinato sulla base del seguente calcolo, tenuto conto delle testimonianze assunte in punto di difficoltà di deambulazione e persistenza del dolore:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.729,77
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.256,71
Danno morale (33,33%) € 995,39
TOTALE GENERALE: € 3.981,87
Alla luce di quanto sopra, considerata la dinamica dell'evento, il è Controparte_3 condannato a pagare a favore di la somma di € 3.981,87 oltre interessi Parte_1 legali sulla somma devalutata al 01.01.2018 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
8 Il CTU incaricato ha inoltre riconosciuto come dovuti le spese mediche indicate da parte attrice congrue ed aderenti, con conseguente condanna del al Controparte_3 pagamento a favore di della somma di € 739,29 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 01.01.2018 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Vista la chiamata in causa dell'assicurazione da parte del visto il contratto CP_3 assicurativo prodotto, ritenuto il contratto valido e applicabile al caso di specie condanna a tenere indenne il di quanto sarà obbligato Controparte_2 Controparte_3
a pagare a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, in un valore intermedio tra i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2208/2021, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie la domanda proposta da parte di per l'effetto, Parte_1
Condanna il al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 3.981,87oltre interessi legali sulla somma devalutata al
[...]
01.01.2018 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Condanna il al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 739,29 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
[...]
e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del
01.01.2018 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
9 Condanna il al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3
liquidate in € 3.500,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Parte_1 di spese generali oltre € 362,31 per esborsi,
Condanna a tenere indenne il Controparte_2 CP_3
di quanto sarà tenuto a versare a favore di
[...] Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2 di liquidate in € 3.500,00 per compensi, iva e cpa di legge Controparte_3 oltre 15% di spese generali.
Pisa, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
10
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2208/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pontedera (PI) via F. Lotti n. 12 presso e nello studio dell'avv.to Sonia Ticciati che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attrice
(P IVA elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Cascina (Pi) via Tosco Romagnola n. 211 presso e nello studio dell'avv. Vania Valori che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
(P. IVA: ) con sede in Via della Controparte_2 P.IVA_2
Moscova, 3 c/o FIS 20121 Milano
Terza chiamata in causa contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 26.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la sig.ra chiedendo di accertare la responsabilità Parte_1 contrattuale ed extracontrattuale del nel sinistro per cui è causa, e Controparte_3 per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per le lesioni dalla stessa subite, a titolo di danno biologico, danno morale o aumento personalizzato,
1 invalidità temporanea assoluta, spese ed esborsi tutti, quantificabili nella somma complessiva di € 7.000,00.
Nel merito della controversia parte attrice ha dedotto che:
1. In data 01.01.2018 alle ore 20.00 la sig.ra dopo essere scesa dall'autovettura, Parte_1
mentre percorreva il marciapiede (posto in prossimità dell'intersezione della Via Tosco
Romagnola con la Via Mazzei del Comune di ) cadeva a terra, urtando CP_3 entrambe le ginocchia, finendo con il piede sinistro in una buca profonda oltre 60 cm non visibile;
2. Successivamente è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera, dove le è stato diagnosticato dal sanitario di turno una “gonalgia sx. post traumatica” con una prognosi di sette giorni;
e presso il medesimo ospedale ha effettuato una visita specialistica il giorno seguente dove veniva refertata diagnosi di “trauma contusivo distorsivo ginocchio sx., contusione ginocchio dx”;
3. Si è poi sottoposta ad altre due visite di controllo e in data 19.04.2018 il dott. Per_1
constatando il persistere di una limitazione antalgica del ginocchio, ha redatto una perizia nella quale ha refertato “postumi permanenti compendiabili in persistente gonalgia sinistra in esiti di trauma distorsivo-contusivo del ginocchio sn con lesione del menisco mediale e lesione da impatto del compartimento interno con danno biologico quantificabile intorno al 4%”;
4. Ha sostenuto € 739,29 di spese mediche;
5. Ha inviato al richiesta di risarcimento danni dapprima in data CP_1 CP_3
05.01.2018 e successivamente in data 28.10.2019, ma – a fronte di tali richieste – il ha declinato ogni sua responsabilità; Controparte_3
6. Nella perizia sullo stato dei luoghi effettuata dal geometra quest'ultimo ha CP_4
individuato una profonda cavità di forma circolare (in prossimità dell'intersezione della Via Tosco Romagnola con la Via Mazzei) nascosta dall'inerbimento del terreno
(cfr. doc. 18 allegato all'atto di citazione di parte attrice);
7. È nel pieno diritto della sig.ra ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a Parte_1 seguito del sinistro, essendo la responsabilità imputabile al posto Controparte_3 che la causa esclusiva della caduta e delle lesioni è da ravvisarsi nella presenza di una buca non visibile e non prevedibile.
2 Si è regolarmente costituito il chiedendo, in via preliminare di essere Controparte_3 autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa da cui in ipotesi essere tenuta indenne, in via principale, di accertare che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi alla sig.ra e pertanto di respingere tutte le domande avversarie perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
e in via subordinata, di accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito dalla stessa.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
8. La buca in cui parte attrice asserisce di essere caduta non si trova né sul marciapiede pavimentato indirizzato verso la via Mazzei, né sulla banchina stradale - fascia di pertinenza della via Tosco Romagnola -, bensì su un'aiuola adiacente alla banchina che per sua natura non è destinata ad essere percorsa da alcun utente della strada;
9. Parte attrice è caduta mentre stava attraversando, durante una serata invernale e, dunque, priva di luce naturale, un'aiuola, id est un'area non percorribile che per sua natura presenta una superficie non uniforme, in quanto ricoperta da terra e non da pavimentazione;
10. In particolare, la caduta è avvenuta presso l'aiuola che separa la carreggiata della via
Tosco romagnolo dal parcheggio privato dell'esercizio McDonald's, un'area, dunque, in cui parte attrice non avrebbe dovuto camminare, posto che l'aiuola non costituisce il percorso naturale dei pedoni;
11. Parte attrice avrebbe dovuto piuttosto percorrere la fascia di pertinenza stradale (priva di anomalie) che l'avrebbe condotta naturalmente al marciapiede di accesso indirizzato verso la via Mazzei e da lì raggiungere l'esercizio;
12. Non risulta in alcun modo dimostrato che l'ostacolo fosse occulto, ossia nascosto e non facilmente visibile, posto che l'asserito sinistro è avvenuto in una strada dotata di numerosi lampioni posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, uno dei quali proprio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale;
13. Dinanzi a tali condizioni di tempo e di luogo gravava a carico di parte attrice un onere massimo di attenzione, che, al contrario, non è stato adempiuto;
14. Non sussiste né il nesso causale né un profilo di colpa del CP_3
3 15. Dunque, nessuna responsabilità può essere ascritta all'Amministrazione Comunale, ma come al contrario la stessa deve essere imputata a parte attrice;
16. Si eccepisce la quantificazione manifestamente eccessiva del danno lamentato da parte attrice.
Parte terza chiamata pur regolarmente citata, è rimasta Controparte_2 contumace.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio con incarico affidato al dott. CP_3
All'udienza del 26.02.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha qualificato la propria domanda invocando genericamente la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale di parte convenuta ed asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della convenuta.
A tal proposito, occorre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
In applicazione dei suesposti principi, ad onta della qualificazione formale data dall'attrice, si ritiene che la domanda spiegata - alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati - sia da inquadrare all'interno della disciplina della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
4 Nel caso di specie deve ritenersi configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del convenuto, quale custode – circostanza non contestata da parte convenuta e pertanto da ritenere pacifica ai sensi dell'art. 115 c.c. – della pertinenza stradale posta in prossimità dell'intersezione della Via Tosco Romagnola con la Via Mazzei del Comune di CP_3 dove si è verificato il sinistro denunciato da parte attrice.
Alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è un'ipotesi di responsabilità che ha carattere oggettivo, per cui il rapporto di custodia - in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della res medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità.
Tuttavia, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la Cassazione (sez. III Ordinanza n.
25856 del 31.10.2017) ha stabilito che grava sul danneggiato l'onere di provare, oltre alla sussistenza del fatto dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, la più delicata prova dell'esistenza di intrinseca pericolosità in capo alla cosa in custodia. Nello specifico deve provare che ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, tuttavia, lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno. In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente, lo stato o le circostanze dei luoghi abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.
Nel caso oggetto di causa parte attrice ha dedotto di aver posto il piede in una buca del terreno, come confermato dalle prove orali assunte;
in particolare il teste Testimone_1 all'udienza del 27.04.2023 ha riferito i seguenti fatti: “stavo scendendo dall'auto quando ho sentito le urla, mi sono girata e ho visto a terra, aveva una gamba all'interno di questa buca e io ho Parte_1 aiutato ad alzarla insieme al suo compagno, aveva le ginocchia a terra;
non so dire la misura esatta della buca ma era profonda”.
Dalla documentazione fotografica prodotta nella relazione tecnica (a cura del geometra datata 20.06.2019 e allegata come doc. n. 18 nell'atto di citazione di parte attrice) è CP_4
5 possibile constatare con chiarezza la presenza nel terreno di una profonda cavità di forma circolare (seminascosta dall'inerbimento del terreno) posta sulla fascia di pertinenza stradale (id est, “la striscia di terreno compresa fra la carreggiata ed il confine stradale” secondo la definizione contenuta nell'art 3 comma 1 del Codice della strada) e più precisamente situata sul lato destro della via Tosco Romagnola del comune di in prossimità CP_3 dell'intersezione con la via Mazzei. Tale cavità presente sulla fascia di pertinenza stradale rappresenta sicuramente un'insidia, pericolosa per i passanti che transitano in prossimità del confine stradale.
Riconosciuta la pericolosità intrinseca della cavità situata sulla fascia di pertinenza stradale, non correttamente mantenuta, è integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a parte convenuta.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c. sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico (cfr., tra le altre, Cass.
25/7/2008 n. 20427), evidenziando in particolare come il caso fortuito non attenga ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. n. 2284/2006 e Cass.
15429/2004).
Si osserva inoltre che la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051
c.c. è costante nell'affermare che “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.” (Cassazione civile III sez. sentenza n. 23919 del 2013; sottolineatura della scrivente).
6 Nel caso concreto risulta che parte attrice si trovasse in prossimità della pertinenza stradale posta nell'intersezione della Via Tosco Romagnola con la Via Mazzei del Comune di , non emergendo circostanze da cui dedurre che fosse a conoscenza della CP_3 situazione dei luoghi. La circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui la buca del terreno fosse perfettamente visibile e illuminata, oltre a non essere stata dimostrata, non esclude la responsabilità dell'ente, sul quale grava l'onere di provvedere alla relativa manutenzione e messa in sicurezza delle pertinenze stradali su cui possono transitare pedoni. Si osserva in ultimo che parte convenuta, su cui grava l'onere di dimostrare il caso fortuito ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, non ha allegato circostanze esterne idonee a tal fine.
Circa la contestazione di parte convenuta, in merito all'opportunità che l'attrice passasse in altra sede e non sul manto erboso non essendo quella la via deputata al transito pedonale, si evidenzia come l'accesso fosse libero e non ci fossero restrizioni o cartelli che ne inibissero il passaggio, ragione per cui il soggetto custode aveva l'onere di manutenere quello spazio, coprendo la buca – come poi è stato fatto – per evitare il verificarsi di sinistri.
Per quanto tutto sopra premesso, è accertata la responsabilità del Controparte_3 nella causazione del sinistro occorso alla signora in data 01.01.2018, così Parte_1 come descritto negli atti di causa.
Sul quantum risarcitorio
La consulenza depositata dal Dott. – congrua, motivata, immune da vizi Persona_2 logici e non contestate dai consulenti delle parti e come tale condivisibile nelle sue conclusioni dalla scrivente – ha ritenuto che parte attrice “a causa di una profonda buca sul selciato, nella quale finì per infilare quasi tutto l'arto inferiore sinistro, ha riportato una contusione distorsione del ginocchio destro e sinistro con attendibile lesione del menisco mediale a sinistra”. Il consulente ha altresì precisato che “il nesso è ammissibile;
l'evoluzione delle lesioni ha comportato il verificarsi di esiti attinenti alla sfera soggettiva (gonalgia sinistra) ed oggettiva (lieve ipotrofia muscolare, modesto deficit flessorio del ginocchio sinistro per lesione di menisco mediale)” ed ha accertato che tali eventi lesivi abbiano integrato “un danno alla salute permanente equamente valutabile nella misura massima di due percento (2%) della totale validità goduta ante sinistro dalla perizianda;
l'invalidità
7 temporanea (certificata in 108 giorni) corrispondente al periodo di malattia traumatica medico-legalmente identificabile (danno biologico temporaneo), trova equo riconoscimento in un periodo equiparabile alla stregua di 7 + 20 + 30 giorni (itr75% + itr50% + itr25%). Nessun apprezzabile riflesso è ipotizzabile sulla specifica attività di casalinga.”
Alla luce di quanto sopra, il danno non patrimoniale subito viene determinato sulla base del seguente calcolo, tenuto conto delle testimonianze assunte in punto di difficoltà di deambulazione e persistenza del dolore:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.729,77
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.256,71
Danno morale (33,33%) € 995,39
TOTALE GENERALE: € 3.981,87
Alla luce di quanto sopra, considerata la dinamica dell'evento, il è Controparte_3 condannato a pagare a favore di la somma di € 3.981,87 oltre interessi Parte_1 legali sulla somma devalutata al 01.01.2018 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
8 Il CTU incaricato ha inoltre riconosciuto come dovuti le spese mediche indicate da parte attrice congrue ed aderenti, con conseguente condanna del al Controparte_3 pagamento a favore di della somma di € 739,29 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 01.01.2018 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Vista la chiamata in causa dell'assicurazione da parte del visto il contratto CP_3 assicurativo prodotto, ritenuto il contratto valido e applicabile al caso di specie condanna a tenere indenne il di quanto sarà obbligato Controparte_2 Controparte_3
a pagare a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, in un valore intermedio tra i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2208/2021, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie la domanda proposta da parte di per l'effetto, Parte_1
Condanna il al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 3.981,87oltre interessi legali sulla somma devalutata al
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01.01.2018 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Condanna il al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 739,29 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
[...]
e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del
01.01.2018 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
9 Condanna il al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3
liquidate in € 3.500,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Parte_1 di spese generali oltre € 362,31 per esborsi,
Condanna a tenere indenne il Controparte_2 CP_3
di quanto sarà tenuto a versare a favore di
[...] Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2 di liquidate in € 3.500,00 per compensi, iva e cpa di legge Controparte_3 oltre 15% di spese generali.
Pisa, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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