Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2014, n. 15997
CASS
Sentenza 28 febbraio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, spetta al Gip in funzione di giudice dell'esecuzione.

Quando la richiesta di restituzione del bene in sequestro, dopo l'archiviazione del procedimento, è erroneamente presentata al P.M, l'istanza deve essere trasmessa al giudice per le indagini preliminari e riqualificata come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, e non può, invece, essere dichiarata inammissibile, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impegnationis" di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.

In tema di restituzione di cose sequestrate, il termine per proporre opposizione contro il provvedimento che accoglie o respinge l'istanza decorre dalla data della conoscenza effettiva dell'atto del giudice da parte del soggetto interessato, quando lo stesso non abbia ricevuto formale comunicazione o notificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la decadenza del difensore dal termine per proporre opposizione computando il "dies a quo" dalla data in cui il professionista aveva acquisito copia degli atti del provvedimento nel cui ambito era stato emesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose in sequestro).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2014, n. 15997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15997
    Data del deposito : 28 febbraio 2014

    Testo completo