Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 3
La competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, spetta al Gip in funzione di giudice dell'esecuzione.
Quando la richiesta di restituzione del bene in sequestro, dopo l'archiviazione del procedimento, è erroneamente presentata al P.M, l'istanza deve essere trasmessa al giudice per le indagini preliminari e riqualificata come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, e non può, invece, essere dichiarata inammissibile, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impegnationis" di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
In tema di restituzione di cose sequestrate, il termine per proporre opposizione contro il provvedimento che accoglie o respinge l'istanza decorre dalla data della conoscenza effettiva dell'atto del giudice da parte del soggetto interessato, quando lo stesso non abbia ricevuto formale comunicazione o notificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la decadenza del difensore dal termine per proporre opposizione computando il "dies a quo" dalla data in cui il professionista aveva acquisito copia degli atti del provvedimento nel cui ambito era stato emesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose in sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2014, n. 15997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15997 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/02/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO M. - rel. Consigliere - N. 704
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 37875/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IG N. IL 16/01/1945;
avverso l'ordinanza n. 806/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 13/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Galli M. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 13 maggio 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione al provvedimento di rigetto adottato il 24 giugno 2010 inaudita altera parte, dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la richiesta avanzata da Villa LU, volta ad ottenere la restituzione della pianta topografica della città di Milano rilevata nell'anno 1807, disegnata, in scala da 1 a 100, in 39 fogli delle dimensioni mm 675x53 (oltre ad un foglio di unione), con inchiostro nero e carmino e finemente colorita ad acquarello, da AD RO (pubblicata al n. 91 del catalogo "Milano e dintorni", stampato nel mese di dicembre 2000. Il bene era stato sottoposto a sequestro, in quanto corpo di reato, nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di Villa per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), successivamente definito con archiviazione per difetto dell'elemento soggettivo del reato. Il giudice osservava che la notificazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione del bene, adottata de plano, non era stata rituale, poiché era stata eseguita presso il domicilio eletto divenuto inefficace, trattandosi di domicilio eletto in fase di cognizione (art. 164 c.p.p.). Peraltro, la parte interessata aveva avuto piena conoscenza della decisione adottata il 27 dicembre 2011, allorché il nuovo difensore nel frattempo nominato (avv. Tommaso Butrano) aveva ottenuto copia degli atti, secondo quanto risultante dalla sottoscrizione apposta dal suddetto legale sulla domanda di visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento penale n. 21101/06 R.G. N.R., nel cui ambito era stato emesso il provvedimento poi oggetto di opposizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4. L'opposizione era stata proposta dal difensore solo in data 21 marzo 2012 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni stabilito dalla legge.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Villa, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione dell'art. 262 c.p.p., art. 263 c.p.p., commi 4 e 6, art. 665 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 6, art. 676 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 175 c.p.p., comma 2. Osserva in proposito che il ricorso introduttivo dell'incidente di esecuzione era stato proposto in duplice forma:
mediante "ricorso" diretto al giudice dell'esecuzione competente per al restituzione dopo l'adozione del decreto di archiviazione;
"in subordine", nella forma dell'opposizione alla precedente ordinanza reiettiva. Rilevava che erroneamente Villa aveva, a suo tempo, indirizzata la richiesta di restituzione al pubblico ministero anziché al giudice dell'esecuzione e che, erroneamente, l'Ufficio di Procura aveva trasmesso gli atti al giudice dell'esecuzione in base al principio di conservazione degli atti processuali anziché dichiarare l'irricevibilità dell'istanza.
Denuncia, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, intervenuta dopo la fissazione dell'udienza camerale (e, quindi, dopo un'implicita valutazione di ammissibilità), all'esito della quale veniva riservata la decisione (effettivamente intervenuta a distanza di sette mesi) e senza considerare la qualificazione "subordinata" attribuita dalla difesa
Da ultimo eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle ragioni poste a base della decisione adottata, attesa l'irritualità della notifica del provvedimento adottato de plano che non ammetteva equipollenti e che, pertanto, non determinava la decorrenza dei termini per impugnare, l'impossibilità di assumere quale dies a quo un atto "interno" al procedimento, quale la richiesta di estrazione di copia degli atti, nonché l'assenza di un'effettiva conoscenza del provvedimento oggetto d'impugnazione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre preliminarmente rilevare che, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha emesso, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro appartiene al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione.
Una conclusione del genere si fonda sull'interpretazione logico- sistematica dell'art. 263 c.p.p.. Tale disposizione, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione. Tale previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato "definito" (ossia non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione.
Tale regola si applica anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 19 febbraio 2009). Appare ispirata al medesimo principio l'affermazione secondo cui, avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, non è esperibile il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 322-bis c.p.p., ma esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia (Sez. 6, n. 3282 del 27 settembre 1995). Diversamente ragionando, si determinerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto alla sentenza di proscioglimento. Occorre, invero, ricordare che, nel procedimento delineato dall'art. 263 c.p.p., contro la decisione del giudice per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per cassazione, mentre contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista, come si ribadirà, la possibilità di opposizione da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p.. Di conseguenza, una volta intervenuta la definizione della fase delle indagini preliminari mediante l'adozione del decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione della parte spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 34219 del 24 giugno 2010; Sez. 3, n. 3170 dell'11 ottobre 2000).
2. Il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
3. Ciò posto, si tratta ora di verificare se la richiesta di restituzione, erroneamente indirizzata al pubblico ministero, potesse - come avvenuto nel caso in esame - essere trasmessa al giudice dell'esecuzione ed essere da questi qualificata come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati nella parte in cui ha ritenuto rituale l'investitura del giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, da parte del pubblico ministero, correttamente ritenutosi incompetente alla luce dei principi illustrati al paragrafo precedente. Deve, infatti, trovare applicazione, il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 18233 del 9 marzo 2007; Sez. 3, n. 14724 del 20 gennaio 2004; Sez. 4, n. 34403 del 27 maggio 2003; Sez. 3, n. 8124 del 5 dicembre 2002; Sez. 4, n. 2417 del 7 ottobre 1997; Sez. 3, n. 1182 del 7 aprile 1995). Non può, infatti, farsi discendere la inammissibilità ("irricevibilità", secondo il ricorrente) della richiesta solo dalla erronea indicazione dell'Autorità giudiziaria competente, considerato che la qualificazione della richiesta come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione comportava la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una duplice pronuncia di merito sulle sue doglianze.
4.Se, dunque, il giudice per le indagini preliminari ha, nel caso in esame, ritualmente provveduto in funzione di giudice dell'esecuzione, era da ritenersi corretto il ricorso alla disciplina contemplata dall'art. 676 c.p.p., comma 1, alla stregua del quale il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate e procede a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, vale a dire senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e contro la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
5. Priva di pregio è anche l'ultima censura.
Costituisce principio generale in materia di diritto d'impugnazione, che, in mancanza della conoscenza legale del provvedimento, il dies a quo coincide con la data della conoscenza effettiva secondo una regola generale nel nostro sistema processuale che in tal senso prevede, tutte quelle volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei cui confronti sia esperibile un qualsiasi mezzo di gravame (Sez. 6, n. 1572 del 29 marzo 2000; Sez. 1, n. 19955 del 17 febbraio 2010; Sez. 3, n. 47128 del 20 marzo 2012;
Corte Cost. 16.7.1991 n. 153). Del resto lo stesso dato testuale dell'art. 667 c.p.p., comma 4 depone nel senso che il termine per proporre eventuale impugnazione decorre dalla data della "comunicazione" (termine omnicomprensivo che include la piena conoscenza legale da parte del destinatario naturale del provvedimento in vista di una eventuale impugnazione) o della "notificazione".
In base alle considerazioni sinora svolte, il provvedimento impugnato è esente da censure nella parte in cui, con ampi e puntuali riferimenti a circostanze di fatto non contestate dalla difesa, ha argomentato che l'avv. Bufano, nominato da Villa quale legale di fiducia nell'ambito dell'incidente di esecuzione, ha avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento adottato de plano dal giudice per le indagini preliminari mediante l'acquisizione di copia degli atti del fascicolo n. 21101/06 - fascicolo nel cui ambito è stata emessa l'ordinanza impugnata -, come comprovato dalla sottoscrizione per ricevuta apposta sull'istanza di visione e copia degli atti stessi.
Altrettanto non controversa è la circostanza che l'opposizione prevista dall'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, è stata proposta il 21 marzo 2012, ossia ben oltre il termine stabilito dalla legge per proporla.
7. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014