Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
La competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro spetta, dopo la definizione del procedimento con archiviazione, al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 12880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12880 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 686
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35148/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
IA IO, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 giugno 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su richiesta di monsignor IO IA, presentata in data 7 maggio 2008, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dissequestrava, con ordinanza del 27 maggio, soltanto parte dei beni, di proprietà della diocesi di Firenze, sottratti ad opera di ignoti dall'interno della chiesa dei SS. Michele e Gaetano e successivamente recuperati dalle forze dell'ordine, ritenendo che in relazione agli altri beni esistessero dubbi sull'appartenenza.
2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari dichiarava inammissibile l'opposizione presentata nei confronti dell'anzidetto provvedimento, rilevando:
- che l'opposizione era stata proposta ai sensi degli artt. 676 e 667 c.p.p.;
- che detto rimedio non era, peraltro, praticabile perché il procedimento in cui era avvenuto il sequestro era stato definito con decreto di archiviazione;
- che la procedura corretta era quella prevista dall'art. 263 c.p.p.;
- che la stessa era stata, infatti, esperita;
- che, tuttavia, contro il provvedimento che l'aveva definita non era ammessa alcuna opposizione.
3. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione degli artt. 676 e 667 c.p.p., ribadendo che unico rimedio esperibile era l'opposizione avendo il Giudice per le indagini preliminari agito in funzione di giudice dell'esecuzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4.1. La procedura corretta era quella seguita dal ricorrente. L'art.263 c.p.p. non contiene riferimento alcuno al provvedimento di archiviazione ma, al comma 6, stabilisce che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione.
Si tratta di un principio di carattere generale secondo il quale quando alla restituzione della res non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato definito (nel senso che non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato non può fare altro che rivolgersi al giudice dell'esecuzione. E detto principio deve necessariamente riguardare anche il provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo ma in funzione di giudice dell'esecuzione.
Appare ispirata al medesimo principio l'affermazione secondo cui (v. Cass. 6^ 27 settembre 1995, Bosteris, RV 203293) "avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, non è esperibile il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 322-bis c.p.p. (appello) ma esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia". Se così non fosse, tra l'altro, si creerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto alla sentenza di proscioglimento;
non si dimentichi, invero, che, nel procedimento delineato dall'art.263 c.p.p., contro la decisione del giudice per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per cassazione, mentre contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista, come si ribadirà, la possibilità di opposizione da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p.. 4.2. Se, dunque, il Giudice per le indagini preliminari ha, nel caso in esame, provveduto in funzione di giudice dell'esecuzione, era da ritenersi corretto il ricorso alla disciplina contemplata dall'art.676 c.p.p., comma 1, alla stregua del quale "il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine ... alla restituzione delle cose sequestrate" e "procede a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, vale a dire senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato" e contro la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore".
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009