Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2000, n. 3170
CASS
Sentenza 11 ottobre 2000

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La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall'art. 263, primo comma, cod. proc. pen. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari in cui è chiamato a provvedere il pubblico ministero (art. 263, quarto comma, cod. proc. pen.); ne consegue che dopo l'emissione del decreto di archiviazione competente a disporre dette restituzioni è il g.i.p. che ha definito il procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto abnorme, per la stasi processuale derivatane, il decreto del Gip il quale, declinando la propria competenza, aveva invitato il PM a "provvedere in ordine alla destinazione di quanto ancora in sequestro").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2000, n. 3170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3170
    Data del deposito : 11 ottobre 2000

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