Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall'art. 263, primo comma, cod. proc. pen. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari in cui è chiamato a provvedere il pubblico ministero (art. 263, quarto comma, cod. proc. pen.); ne consegue che dopo l'emissione del decreto di archiviazione competente a disporre dette restituzioni è il g.i.p. che ha definito il procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto abnorme, per la stasi processuale derivatane, il decreto del Gip il quale, declinando la propria competenza, aveva invitato il PM a "provvedere in ordine alla destinazione di quanto ancora in sequestro").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2000, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 11/10/2000
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO DE NUBILA - Consigliere - N. 3170
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO LOMBARDO - Consigliere - N. 20410/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pretore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 31.3.2000 (proc. n. 36702/95 Rg. N. 2)
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Letta la requisitoria in data 8.6.2000 del Pubblico Ministero nella persona del sost. p.g. Dott. V. Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Fatto e diritto
Il P.M. del Tribunale di Roma ricorre per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato denunciandone l'abnormità per avere il G.I.P., dopo l'archiviazione di un procedimento su conforme richiesta del P.M., indirizzato a quest'ultimo ufficio una missiva, con la quale lo invitava a "provvedere in ordine alla destinazione di quanto ancora in sequestro..." sostiene il ricorrente - e così il P.G. presso questa S.C. - che la richiesta è priva di alcuni fondamento normativo, essendo compito esclusivo del giudice, dopo la conclusione delle indagini preliminari, provvedere in ordine alle cose sottoposte a sequestro che, se non devono essere confiscate, vanno restituite, vanno restituite agli aventi diritto, e meno che non ne sia dubbia l'appartenenza e salvo l'eventuale procedimento in contraddittorio, di cui all'art. 263 e 2^ cpp.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dal tenore delle disposizioni contenuta nell'art. 263 cpp., si desume con chiarezza che la competenza a provvedere in ordine all'eventuale restituzione delle cose in sequestro, spetta al giudice, a meno che non siano in corso le indagini preliminari durante le quali solo è prevista, eccezionalmente (e con possibilità delle parti di proporre opposizione davanti al giudice) la competenza dell'ufficio del P.M. Poiché con il decreto di archiviazione le indagini preliminari sono chiuse, non può esservi dubbio che dopo tale provvedimento vengano a cessare tutti i poteri del P.M. presupponenti la pendenza di tali indagini e, quindi, anche la competenza prevista del 4^ comma dell'art. 263 cit.
Deve, a tal riguardo, convenirsi con il P.G. che, pur non essendo la fattispecie (provvedimento successivo al decreto di archiviazione) espressamente prevista dalla legge, nondimeno deve ritenersi, in analogia a quanto previsto del comma 6^ del cit. aut. Ed in virtù di un principio generale imponente che sulla restituzione delle cose sottoposte a sequestro, debba provvedere un organo giurisdizionale, che solo il G.I.P., in quanto giudice che ha definito il procedimento, sia tenuto a provvedere.
L'atto impugnato, la missiva con la quale il G.I.P. ha, in pratica, declinato erroneamente la propria competenza, deve pertanto essere annullato, in quanto abnorme e tale da creare una situazione processuale, altrimenti, senza sbocco.
L'annullamento va disposto con rinvio al giudice "a quo", tenuto a provvedere, come da motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato, con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2000