Sentenza 24 giugno 2010
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Avverso il provvedimento di restituzione delle cose in sequestro, adottato dal Gip con il decreto di archiviazione, è esperibile l'opposizione all'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2010, n. 34219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34219 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
☑ del 24 giugno 2010 342 19 /10Udienza camerale Registro Gen. N 442799 Sentenza n 188
ACR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Guido De Maio Presidente Dott Ciro Petti Consigliere Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott Santi Gazzarra consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari nei confronti di AN ZA, nato a [...] il 4 marzo del 1940, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore generale dott Francesco Mauro Iacoviello il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata;
osserva quanto segue
IN FATTO
La Capitaneria di Porto di Bari, in data 28 settembre del 2007, procedeva al sequestro, nei confronti di NO
ZA, di Kg 14.085 di novellarne di specie (polpo 'Octopus vulgaris') per la violazione dell'art. 15, lett. e), L. 14.7.1965, n.
963. Intervenuta oblazione nella fase delle indagini preliminari, il GIP Tribunale di Bari, in data 20.2.09, disponeva, su conforme richiesta P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di белы 1
a) lo strumento dell'incidente di esecuzione è esperibile unicamente nei confronti di una sentenza definitiva;
b) avverso il decreto di archiviazione è esperibile soltanto il ricorso per cassazione per le nullità previste dal 5° comma dell'art. 127 c.p.p. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari deducendo: violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'incidente di esecuzione: assume che il giudice era incorso nell'equivoco di ritenere che l'incidente di esecuzione promosso dal P.M. riguardasse il decreto di archiviazione in se stesso, anziché, esclusivamente l'accessorio provvedimento di restituzione in esso contenuto e, per effetto di tale erronea interpretazione del petitum, in violazione dell'art 666, co. 2, c.p.p., aveva dichiarato inammissibile la relativa richiesta;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., per avere il giudice provveduto de plano in violazione dell'articolo 666 comma terzo c.p.p. ; mancanza della motivazione in ordine alla causa paetendi della richiesta del P.M., ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.
e), c.p.p.
IN DIRITTO
I primi due motivi sono fondati in essi assorbiti il terzo Secondo l'orientamento di questa Corte ,la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro spetta, dopo la definizione del procedimento con archiviazione, al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione( Cass 12880 del 2009, Cass
n 3170 del 2000). Avverso il provvedimento di restituzione delle cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari,a сто 2 seguito dell'accoglimento della richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero, non è esperibile il mezzo d'impugnazione previsto dall'articolo 222 bis c.p.p. ( appello) ma esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione attivababile anche in caso di archiviazione. ( Cass Sez VI 27 settembre del 1995, Bosteris RV 203293
Invero, dal tenore delle disposizioni contenute nell'art. 263 cpp., si desume con chiarezza che la competenza a provvedere in ordine all'eventuale restituzione delle cose in sequestro, spetta al giudice, a meno che non siano in corso le indagini preliminari durante le quali solo prevista, eccezionalmente (e con possibilita' delle parti di proporre opposizione davanti al giudice) la competenza dell'ufficio del P.M. Poiche' con il decreto di archiviazione le indagini preliminari sono chiuse, non può esservi dubbio che dopo tale provvedimento vengano a cessare tutti i poteri del
P.M. presupponenti la pendenza di tali indagini e, quindi, anche la competenza prevista del 4^ comma dell'art. 263 cit. Da ciò consegue che, pur non essendo la fattispecie (provvedimento successivo al decreto di archiviazione) espressamente prevista dalla legge, nondimeno deve ritenersi, in analogia a quanto previsto del comma 6 del citato articolo ed in virtù di un principio generale, in forza del quale sulla restituzione delle cose sottoposte a sequestro, debba provvedere un organo giurisdizionale, che solo il G.I.P., in quanto giudice che ha definito il procedimento, debba ritenersi competente a provvedere sull'istanza di restituzione.
La procedura è quella prevista dal combinato disposto di cui agli artt 676 e 667 quarto comma c.p.p. L'articolo 676 primo comma dispone tra l'altro che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e rinvia per la procedura al quarto comma dell'articolo 667 c.p.p. Quest'ultima norma dispone a sua volta che il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero,l'interessato ed il difensore, in tale caso si procede a norma dell'articolo 666 ossia nel contraddittorio delle parti.
Contro il provvedimento adottato nel contraddittorio delle parti è esperibile il ricorso per cassazione.
Pertanto il giudice per le indagini preliminari non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta del pubblico ministero ma,avendo già provveduto de plano, avrebbe dovuto стеді 3 qualificarla come opposizione e previa instaurazione del contraddittorio esaminarla nel merito. Alla stregua delle considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari per l'esame nel merito dell'opposizione del pubblico ministero previa instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla
l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno del 2010.
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Guido De Maio
Cizo Belf олной ८
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il SET 2010
IL FUNZIONARO DI CANCELLERA
(dott. Pore a Donati)
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