Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
OGGETTO: Processo tributario /ricorso Finanze/inammissibilità/sussi07 6 04 / 02 per cassazione/proposizione e tifica dello stesso licamente ad un Ufficio periferico del Ministero delle rilevabilità d'ufficio/sussiste/ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 008580/2000 Cron. 21220 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 19.10.2001 Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Dott.Enrico Altieri Consigliere Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza Sul ricorso proposto da : SA PP, rappresentato e difeso per procura speciale in autentica notaio Maria Giordano in data 18.4.2000 rep.52485 dall'avv.Mauro Rufini del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,via dei Gonzaga n.194 ricorrente
Contro
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Desio, in persona del legale rappresentante pro tempore,presso la domiciliataria ex lege Avvocatura dello Stato 1 6 0 2 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.25/14/00, depositata in data 22.02.2000 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo -L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Desio facendo seguito ad una segnalazione della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, dalla quale risultava che SA PP,res.in Limbiate, aveva effettuato nel triennio 1989-1991 acquisti di merci per consistenti importi presso la ditta Audiomax di Montalto Lucino (CO),acquisti ( ammontanti a £.11.450.000 per il 1990 ed a £. 17.009.000 per il 1991) da ritenere quindi finalizzati alla rivendita notificava a SA PP per gli anni 1990 e 1991 distinti avvisi di accertamento ai sensi degli artt.81 lett. i) e 85 comma secondo DPR 917/86,con i quali veniva appunto contestata l'omessa dichiarazione di tali redditi,con contestuale rideterminazione degli stessi ai fini Irpef ed Ilor per entrambe le annualità in questione. Il ricorso avverso l'accertamento relativo all'anno 1991 veniva rigettato con sentenza n. 231/35/98 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. L'appello proposto dal contribuente,per motivi di merito, veniva dichiarato inammissibile,perché tardivo, dalla Commissione Tributaria Regionale della R Lombardia con sentenza n.25/14/00 dell'8.2 – 22.2.2000. Rilevavano i giudici di appello così condividendo l'eccezione di rito sollevata dall'Ufficio che, tenuto conto dell'avvenuta notifica della - sentenza di primo grado,a mezzo del servizio postale,nel domicilio eletto in Roma, in data 12.12.1998,la successiva proposizione dell' appello mediante atto depositato presso l'Ufficio delle II.DD.di Desio in data 9.3.1999, oltre il previsto termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza ad M istanza di parte era da considerare tardiva, ai sensi degli artt. 51 e 49 D.Lgs.vo 547/92. Ricorre per cassazione il SA, con un mezzo di gravame. L'intimato Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Desio non si è costituito,né comunque l'Amministrazione Finanziaria. ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la nullità della notifica della sentenza di primo grado, perché effettuata a mani di tal PA CO, persona di età avanzata e comunque non addetta come invece si rileva - dalla relata di notifica quale collaboratrice familiare allo studio del - difensore avv.M.Rufini di Roma;
inoltre si sottolinea che l'avv. Rufini ha sì studio in questa città ma,come del resto risulta dall'Albo professionale, in luogo diverso( via dei Gonzaga n.194) da quello -v.le Vaticano n.46 – in cui la notifica stessa è stata invece effettuata. Ritiene il Collegio di dover rilevare,su conforme richiesta del Procuratore Generale, la inammissibilità del ricorso. Invero, il consolidato orientamento di questa Corte( ex plurimis Cass.13730/2001;8714/2001;657/2000) - dal quale non vi è alcun motivo per dissentire è nel senso che il ricorso per cassazione del contribuente avverso la sentenza assunta in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio periferico che ha emesso l'atto impugnato( sia pur presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato), privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, che deve essere invece proposto a pena di inammissibilità nei confronti del Ministro delle Finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ai sensi dell'art. 11 primo comma RD 30.10.1933 n.1611( secondo cui i ricorsi devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente). Tale disposizione, invero, non è derogata per quanto concerne la disciplina del ricorso per cassazione da alcuna norma del nuovo - contenzioso tributario(D.Lgs.vo 546/1992), che anzi rinvia al riguardo alle norme del codice di rito,in quanto compatibili( art.62 comma secondo D.Lgs.vo cit.); sicchè, all'evidenza le previsioni di cui agli artt. 11 comma secondo secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della Direzione Regionale o Compartimentale ad esso sovraordinato) e 12 comma quarto ( secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze nel giudizio di secondo grado può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato) vanno riferite ai soli gradi di giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie come del resto questa Corte Cass. - 6034/1998 ha già avuto moto di affermare. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile,posto che il vizio dell'impugnazione( proposizione e notifica del ricorso per cassazione ad una parte che è priva di soggettività esterna rispetto a tale giudizio e quindi non capace di partecipare allo stesso) investe il requisito della legitimatio ad processum e cioè un presupposto processuale che, invece, deve necessariamente sussistere ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità e che, come tale,pacificamente è anche rilevabile d'ufficio. L'indicata pronuncia ovviamente preclude l'esame del motivo di rico proposto dal SA. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio poichè la pas vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente thi DEPOS LERIA Oggi 24 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1