Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate, non è suscettibile di ricorso per cassazione, ma del rimedio giuridico dell'opposizione innanzi allo stesso giudice. Peraltro, l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 14724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14724 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 20.01.2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 42
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 31085/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NG, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 27.5.2003 dal tribunale monocratico di Taranto;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Galasso Aurelio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 27.5.2003 il tribunale monocratico di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di NG AN volta a ottenere la restituzione delle somme di denaro sequestrate nel corso di un procedimento penale definito con sentenza del 9.3.1999. Ha osservato il giudice che ai sensi dell'art. 264 c.p.p. era stato disposto il deposito delle somme presso l'ufficio del registro, giacché dopo un anno dal passaggio in giudicato della sentenza non era stata richiesta la restituzione delle somme;
che, per evitare la devoluzione alla cassa delle ammende dopo due anni ai sensi del terzo comma dello stesso art. 264, il richiedente deve provare rigorosamente di aver titolo alla restituzione;
che nel caso di specie il AN non aveva offerto tale prova rigorosa, non bastando a tal line il fatto che le somme erano state sequestrate presso la sua abitazione.
2- Il AN ha proposto ricorso per Cassazione, argomentando che doveva ritenersi sufficiente il favor possessionis senza richiedersi diaboliche prove positive.
3 - Come osserva il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, avverso l'ordinanza, emessa ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4^, c.p.p., l'interessato doveva proporre opposizione davanti allo stesso giudice.
Tuttavia, contrariamente alle conclusioni dello stesso p.g., ritiene il collegio che il ricorso non debba essere dichiarato inammissibile, ma debba essere riqualificato correttamente come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice a qua. E infatti vero è che l'opposizione non può essere qualificata come mezzo di impugnazione (perché, pur essendo un rimedio giuridico offerto alle parti per rimuovere un provvedimento svantaggioso del giudice, tuttavia è diretto a ottenere un nuovo provvedimento non da un giudice diverso - com'è tipico dei mezzi di impugnazione - ma dallo stesso giudice) e che per conseguenza ad essa non è a rigore applicabile la norma di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p.. Ma è altrettanto vero che esiste nell'ordinamento il principio generale di conservazione degli atti e dei negozi giuridici (che va al di là dall'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ.), di cui è applicazione particolare anche la citata disposizione di cui all'art. 568/5 c.p.p.. In forza di questo principio un atto di parte inammissibile come ricorso può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato (ammissibile ex art. 667, comma 4^, c.p.p.), salvando così la sua valenza processuale.
Tale conclusione è anche conforme al favor impugnationis che ispira tutto il sistema processuale.
P.Q.M.
la corte, qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004