Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
L'omessa notificazione al condannato del provvedimento applicativo dell'indulto emesso dal giudice dell'esecuzione comporta che il relativo provvedimento è opponibile nel termine di quindici giorni dalla conoscenza effettiva che ne ha il condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 19955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19955 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 491
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30408/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) NI LA N. IL 15/05/1966;
avverso l'ordinanza n. 485/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dello NN e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'applicazione della pena accessoria della rimozione.
CONSIDERATO IN FATTO
1 - La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2009, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
- rigettava la richiesta del Ministero della Difesa di applicazione detta pena militare accessoria detta rimozione, nei confronti del maresciallo UD NN, militare condannato in via definitiva alla pena di anni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, siccome colpevole di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), in ragione del rilievo che all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pure disposta con la sentenza di condanna definitiva, "non consegue la degradazione, prevista dall'art. 33 c.p.m.p., soltanto in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici";
- rigettava l'istanza proposta dallo NN di revoca dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 24, applicato nei suoi confronti con provvedimento in data 21 marzo 2007, basata sull'assunto di aver egli interesse all'applicazione, in luogo dell'indulto, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenuta più favorevole in quanto, l'esito positivo della prova avrebbe comportato l'estinzione di ogni altro effetto penale e quindi anche della pena accessoria, che poteva determinare, ex art.29 c.p.m.p., comma 2, n. 1, una sua espulsione a carattere definitivo dal servizio, evidenziando, per un verso, che i casi di revoca dell'indulto sono solo quelli previsti detta legge e, per altro verso, che non poteva venire disposta l'esecuzione di una pena estinta dall'indulto.
2 - Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, sia il difensore dello NN, il quale, in data 11 febbraio 2010, ha presentato una memoria difensiva di replica, alla requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, nella quale si concludeva per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3 - Il ricorso proposto nell'interesse dello NN è infondato mentre merita accoglimento quello proposto dal Generale presso la Corte di Appello di Roma.
Ed invero l'ordinanza impugnata, mentre presenta insuperabili profili di illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla decisione di rigettare la richiesta di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, risulta invece corretta e meritevole di conferma relativamente al rigetto dell'istanza dello NN di revoca dell'indulto. 3.1 - Con riferimento alla mancata applicazione in executim della pena accessoria il ricorrente Procuratore Generale a ragione deduce come la motivazione dell'ordinanza impugnata sia del tutto incongrua, facendo essa riferimento alla degradazione e non invece alla rimozione, pena accessoria pacificamente oggetto dell'istanza. Sul punto, in primo luogo, occorre richiamare - e qui ribadire - la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui la rimozione è pena accessoria prestabilita dalla legge, per tipologia o durata, in relazione a condanna definitiva per determinati reati, la cui applicazione è legittima in sede esecutiva (Sez. 1^, sentenza n. 44075 del 23/10/2008, Rv. 241840; Sez. 1^, sentenza n. 45381 del 10/11/2004, Rv. 230129; Sez. 1^, Sentenza n. 231% del 28/4/2004, Rv. 228250).
La stessa difesa dello NN, del resto, sembra consapevole dell'applicabilità nel caso in esame della pena accessoria della rimozione, ove si consideri che l'interesse alla revoca dell'indulto, discende proprio del rilievo che tale causa di estinzione della pena principale non comporta l'estinzione di tale pena accessoria, ritenuta, altrimenti, evento irreversibile.
3.2 - Nè hanno pregio le censure mosse dalla difesa del militare in ricorso alla decisione del giudice dell'esecuzione di rigettare la richiesta di revoca dell'indulto.
3.2.1 - In primo luogo va chiarito che nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nel provvedimento che ha applicato l'indulto allo NN in ragione della circostanza, dedotta in ricorso, che il beneficio sia stato richiesto dal PM e non già dal condannato e che lo stesso sia stato applicato de plano. Ed invero con il D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 29, l'art. 671 c.p.p., comma 1, è stato modificato nel senso che, secondo l'attuale dettato normativo per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto vale la regola della procedibilità d'ufficio (in tal senso, ex multis, Sez. 1^, Sentenza n. 1839 del 28/11/2006, Rv. 235794). Quanto poi all'ulteriore deduzione secondo cui, nel caso in esame, il provvedimento di applicazione dell'indulto, in violazione del diritto di difesa del condannato, non sarebbe stato comunicato allo NN, con conseguente suo diritto a conseguirne la revoca, va anzitutto chiarito, che se pure dal richiamo contenuto nell'art. 672 c.p.p., all'art. 667 c.p.p., comma 4, può argomentarsi che il provvedimento esecutivo sull'applicazione dell'indulto vada notificato all'interessato, dall'eventuale omissione di tale adempimento, in ogni caso, potrebbe discendere, al più, come a ragione sostenuto nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte - il diritto per il condannato - ove ne abbia un effettivo interesse - a proporre opposizione avverso il provvedimento non notificato, eventualità questa, tuttavia, che nel caso in esame deve ritenersi preclusa, ove si consideri, per un verso, che costituisce principio generale in materia di diritto d'impugnazione, che in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine per impugnare - nel caso in esame di quindici giorni - vale il momento in cui il soggetto cui spetta il relativo diritto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento (in termini, sia pure con riferimento ad un'ipotesi di impugnazione proposta dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso "de plano" in mancanza del doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, si veda Sez. 6^, sentenza n. 1572 del 29/3/2000, Rv. 220536) e per altro verso, che sia nell'ordinanza impugnata che nello stesso ricorso per cassazione si da atto che lo NN ha avuto notizia della emissione del provvedimento di applicazione dell'indulto con decreto del Ministero della Difesa n. 379/3 - 9/2008 notificato in data 31 ottobre 2008, laddove il ricorso al giudice dell'esecuzione che richiedeva la revoca dell'indulto, in tesi qualificabile come opposizione, risulta presentato solo il 29 dicembre 2008, e quindi tardivamente. 3.2.2 - Nè, per altro, hanno pregio le argomentazioni difensive secondo cui, avendo lo NN presentato domanda di affidamento in prova al servigio sociale non appena divenuta esecutiva la sentenza di condanna e prima dell'applicazione dell'indulto - istanza di misura sostitutiva in forza della cui presentazione era stata immediatamente sospesa l'esecuzione della sentenza di condanna - egli avrebbe interesse all'applicazione della misura sostitutiva, tenuto conto che ai sensi dell'art. 47 ord. pen. "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni atro effetto penale".
Ed invero, a prescindere dai profili di infondatezza dell'istanza del condannato già evidenziati nell'ordinanza - tipicità dei casi di revoca dell'indulto ed illogicità dell'esecuzione di una pena già estinta per effetto dell'indulto - all'accoglimento della stessa si oppongono in ogni caso le seguenti considerazioni:
a) che la pur risalente giurisprudenza di questa Corte è intanto univocamente orientata nel senso di escludere che ai fini dell'applicazione di una pena accessoria si debba tener conto di eventuali cause estintive della pena detentiva (in termini. Sez. 1^, sentenza n. 2159 del 7/4/1995, Rv. 202101; Sez. 1^, sentenza n. 2159 del 7/4/1995, Rv. 202101);
b) che nel caso in esame, come a ragione evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, mentre la causa di estinzione della pena (principale) è "attuale e concreta" la causa di estinzione della pena accessoria si configura come "meramente ipotetica", presupponendo non solo la concessione della misura alternativa alla detenzione, ma anche il suo esito positivo, sicché neppure si configura nel caso in esame un'ipotesi di concorso di cause estintive, disciplinata dall'art. 183 c.p.. 3.2.3 - Mere argomentazioni di fatto sono, infine, le irrilevanti deduzioni sullo specchiato curriculum morale e professionale del condannato.
Da quanto sin qui rilevato discende, in conclusione, che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria della rimozione, che applica.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della rimozione, che applica. Rigetta il ricorso dello NN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010