Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso "de plano" in mancanza del doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per impugnare vale il momento in cui il soggetto cui spetta il relativo diritto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 29/03/2000
1. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 1572
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 39558/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa RI IL, n. a Catania il 22.1.1965 nel procedimento nei confronti di LF EL e EL RO
avverso il decreto di archiviazione in data 9 ottobre 1995 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nonché avverso la richiesta di archiviazione in data 4 agosto 1994 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e il ricorso;
Sentita, la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Fatto
A seguito, di richiesta in data 4 agosto 1994 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale emetteva decreto di archiviazione del procedimento nei confronti di LF EL e EL RO.
Avverso tale decreto, nonché avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con atto depositato in data 18 giugno 1999, la persona offesa RI IL.
Il ricorrente premette che aveva presentato in data 6 luglio 1994 due denunce-querele nei confronti della WO e della EL per i reati di cui agli artt. 368, 371 - bis e 595 c.p. in relazione a false dichiarazioni che avevano determinato il suo rinvio a giudizio;
che egli era stato prosciolto dagli addebiti per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile in data 31 ottobre 1998; che in entrambe le denunce aveva chiesto di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art.408 c.p.p.; che solo in data 29 aprile 1999 egli era venuto a conoscenza che il procedimento era stato archiviato con decreto del G.i.p. senza che gli fosse stato dato preventivamente avviso della richiesta di archiviazione onde consentirgli di esercitare la facoltà di proporre opposizione con conseguente fissazione della udienza in camera di consiglio ai fini della decisione in contraddittorio sulla predetta richiesta.
Il mancato avviso della richiesta di archiviazione e il decreto emesso de plano avevano dunque integrato una violazione di legge, come riconosciuto tra l'altro dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 353 del 1991, il che imponeva l'annullamento di entrambi i provvedimenti, con conseguente remissione in termine per la proposizione da parte della persona offesa della opposizione alla predetta richiesta.
Diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato tardivamente. Il diritto della persona offesa a ricorrere avverso il decreto di archiviazione emesso de plano, senza che gli sia stata data la possibilità di proporre opposizione, in mancanza di avviso, alla richiesta di archiviazione, non può essere esercitato senza limiti di tempo, essendo principio generale quello per cui, a parte i rimedi straordinari previsti dal nostro ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se emesse nell'ambito di procedure in cui si siano verificate nullità assolute, divengono irrevocabili ove non sia stata presentata dall'interessato tempestiva impugnazione. Nella presente fattispecie, ai fini della individuazione del dies a quo per proporre ricorso, non valgono certamente le previsioni di cui all'art. 585 comma 2 c.p.p., che implicano formalità idonee a produrre la conoscenza legale dei provvedimenti non applicabili al caso del decreto di archiviazione, che è un provvedimento che non va comunicato ne' all'indagato ne' ad altri soggetti (salva la particolare ipotesi di cui all'art. 315 comma 1 c.p.p., recentemente introdotta).
In mancanza di previsioni di conoscenza legale, ai fini della decorrenza del termine per impugnare vale tuttavia il momento in cui il soggetto cui spetta il diritto di impugnare acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, come del resto indicato dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1991 (v. sul punto il par. 7 del Considerato in diritto), che attribuisce a tale regola una portata generale (per alcune applicazioni, v. artt. 175 comma 2, 324 comma 1, 355 comma 3, 420 - bis comma 1, c.p.p.). Ora, nel caso in esame, risulta ex actis che la conoscenza effettiva del decreto di archiviazione avvenne in data 29 aprile 1999, quando cioè il AR richiese ed ottenne (come dal ricorrente stesso precisato) la copia degli atti del procedimento archiviato.
Da tale data decorreva, a norma dell'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. il termine di impugnazione di quindici giorni (termine previsto formalmente per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, ma che non vi è ragione di non applicare a tutti i provvedimenti camerali). Il ricorso, invece, è stata proposto in data 18 giugno 1999, e cioè nel cinquantesimo giorno dalla conoscenza effettiva, certa e completa del provvedimento di archiviazione e di tutti gli atti del procedimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in lire 500.000 (cinquecentomila).
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2000