Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione (art. 667, comma 4) e non appello (art. 322 bis), con conseguente riqualificazione dell'atto di impugnazione come tale inoltrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2002, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. NI QUITADAMO Componente
dott. Guido DE MAIO "
dott. Pierluigi ONORATO "
dott. Alfredo TERESI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza resa il 6.6.2002 dal tribunale per il riesame di Palermo;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Meloni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con provvedimento dell'8.5.2002 il giudice monocratico del tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di dissequestro del terreno di NI ON, al quale era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di dieci mesi di reclusione e 309,00 euro di multa per i reati di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997 (discarica abusiva) e all'art. 349 c.p. (violazione dei sigilli).
Nel corso delle indagini preliminari il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo il predetto terreno, sul quale il ON aveva realizzato la discarica abusiva.
Nella sentenza, nulla era stato disposto in ordine alla confisca o al dissequestro del terreno.
2 - Avverso il provvedimento del giudice della esecuzione il ON ha proposto appello ex art. 322 bis c.p.p. innanzi al tribunale (collegiale) di Palermo, competente per il riesame, il quale, con ordinanza del 6.6.2002, l'ha rigettato. Confutando la tesi dell'appellante il tribunale ha osservato che ai sensi dell'alt. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997 sia alla sentenza di condanna per discarica abusiva, sia alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in ordine al medesimo reato, consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva stessa. Per conseguenza il terreno de quo non poteva essere restituito.
3 - II ON ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli arti. 444 e 445 c.p.p. e dell'art. 240 c.p.. Sostiene che in caso di sentenza applicativa della pena su accordo delle parti non può essere disposta nessuna misura di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, comma 2, c.p.: ma nel caso di specie non ricorreva questa ipotesi, sicché
il terreno sequestrato doveva essere restituito.
Aggiunge che il terreno apparteneva a terzi estranei alla commissione del reato.
Motivi della decisione
4 - Nel caso di specie, giacché il giudice della cognizione aveva omesso qualsiasi statuizione sulla restituzione o sulla confisca del terreno sequestrato, spettava al giudice dell'esecuzione provvedere in merito ai sensi degli artt. 262, comma 4, 263, comma 6, e 676 c.p.p.. In materia, il giudice doveva tener presente che, a norma dell'art. 51, comma 3, D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, alla sentenza di condanna e a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, ma solo se questa è di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato.
Sotto il profilo processuale, il giudice doveva provvedere senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cui rinvia l'art. 676 citato, con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza è espressamente previsto che il p.m., l'interessato e il difensore possono proporre opposizione allo stesso giudice, che deciderà ai sensi dell'art. 666 c.p.p.. Per conseguenza, sia che il giudice dell'esecuzione abbia deciso de plano ex art. 667/4 c.p.p., sia che abbia deciso irritualmente ai sensi dell'art. 666 (cfr. per un caso analogo Cass. Sez. 3, n. 1182 del 7.4.1995, Cancello e altro), avverso il suo provvedimento è data solo la facoltà di presentare opposizione ex art. 667/4 e non appello ex art. 322 bis c.p.p. (che riguarda solo la fase cautelare di cognizione).
Perciò, nella fattispecie di causa, l'ordinanza resa in data 6.6.2002 dal tribunale collegiale di Palermo ai sensi del citato art. 322 bis è nulla per incompetenza funzionale;
mentre l'appello, proposto irritualmente contro il precedente provvedimento reso l'8.5.2002 dal giudice dell'esecuzione, va qualificato come atto di opposizione: sicché gli atti vanno trasmessi al tribunale monocratico di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, competente per la decisione sull'opposizione.
P.Q.M.
questa corte suprema di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato come opposizione l'atto di appello proposto per NI MO contro il provvedimento in data 8.5.2002, trasmette gli atti per competenza al tribunale monocratico di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.
Così deciso in Roma, il 5.12.2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 2003 .