CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 33451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33451 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'avv. SONIA RAIMONDI, difensore di UR HE, la quale ha chiesto: che venga dichiarata l'estinzione del reato di sequestro di persona per remissione della querela;
l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo all'altro reato di rapina, per le ragioni esposte nel ricorso, come integrate nella stessa memoria;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/01/2021, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 08/03/2018 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di HE UR per i reati di sequestro di persona (capo a dell'imputazione) e di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa con armi e da più persone riunite, nonché dall'essere la Penale Sent. Sez. 2 Num. 33451 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2023 violenza consistita nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
capo b dell'imputazione), reati entrambi commessi, il 30 gennaio 2016, in concorso con RA PE e ai danni di EN CC e di IC AZ. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato HE UR, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 54, terzo comma, cod. pen., nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati a lui attribuiti. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'esclusione della scriminante dello stato di necessità determinato dalla minaccia da parte del concorrente RA PE, in quanto posta in essere da questi nei confronti non soltanto delle persone offese ma anche propri, inclusa pure la violenza fisica, sicché egli «non avrebbe mai potuto non eseguire gli ordini del PE, non avrebbe potuto ribellarsi o aiutare i ragazzi a fuggire perché si sarebbe esposto a ritorsioni anche di carattere fisico», «[c]osì come non avrebbe potuto prendere le distanze dall'operato del PE anche quando si è trovato solo con i ragazzi» - atteso anche che, per la sussistenza della scriminante, non è necessaria la costante presenza del soggetto da cui la minaccia promana - e dovendosi anche considerare «la caratura criminale del personaggio PE RA». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 628, terzo comma, n. 2), cod. pen., e l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'aggravante, prevista da quest'ultima disposizione, dell'essere consistita la violenza nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al proprio motivo di appello relativo all'assorbimento della predetta aggravante nel concorrente reato di sequestro di persona. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 62, n. 4), cod. pen., per non avere la Corte d'appello di Bologna riconosciuto di ufficio la sussistenza dell'attenuante, prevista da quest'ultima disposizione, dell'avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna non abbia «verifica[to] il valore dei beni oggetto del reato di rapina e riconosc[iuto] l'attenuante», atteso 2 che «PE RA si è impossessato di euro 50, prelevati a CC EN e serviti per la benzina necessaria per il viaggio e del suo telefono cellulare, poi venduto per 40 euro. I portafogli e i documenti dei ragazzi sono stati immediatamente restituiti». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata «in ordine all'entità della pena inflitta», con riferimento agli artt. 69, 133 e 163 cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che Corte d'appello di Bologna, nel confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti già operato dal Tribunale di Rimini, non avrebbe operato un «corretto riconoscimento delle circostanze aggravanti ed attenuanti», atteso che: quanto alle prime, «al UR HE la sola aggravante che poteva essere ritenuta sussistente è quella prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.»; quanto alle seconde, per le ragioni esposte nel terzo motivo di ricorso, la Corte d'appello di Bologna avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza anche dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna, nel negare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e nel confermare la pena irrogata dal Tribunale di Rimini, non avrebbe adeguatamente considerato che «UR HE è persona incensurata, non conosciuta dagli organi di Polizia di Novafeltria fino all'episodio del 30.1.2016, e, dopo quell'episodio, è ritornato a vivere la sua quotidianità senza riportare alcuna ulteriore segnalazione. Vive in un paese del Montefeltro in condizioni di emarginazione con l'aiuto della Caritas. [...] I Giudici non hanno mai valutato agli effetti della pena: né la testimonianza di MB AN sulla persona di UR HE, né le informazioni assunte dai Carabinieri in merito all'attività lavorativa ed alla condotta di vita del UR, né la personalità e lo spessore criminale del PE RA». 3. Con la pervenuta nota del 24/01/2023 della Stazione dei Carabinieri di Novafeltria a firma del mar. magg. Antonio Castaldo, sono stati trasmessi i due atti di remissione della querela - a firma, rispettivamente, di EN CC e di IC AZ - che era stata proposta dagli stessi CC e AZ nei confronti dell'imputato HE UR per il reato di sequestro di persona, nonché gli atti di accettazione delle stesse remissioni a firma dell'imputato HE UR. 4. L'avv. Bianca Barbieri, difensore della parte civile EN CC, ha trasmesso atto di revoca della costituzione di parte civile del CC nel presente processo a firma della stessa avv. Barbieri, munita di procura speciale. 3 L'avv. Diego Dell'Anna, difensore della parte civile IC AZ, ha trasmesso atto di revoca della costituzione di parte civile del AZ nel presente processo a firma dello stesso avv. Dell'Anna, munito di procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Anzitutto, si deve rilevare l'estinzione del reato di sequestro di persona per remissione della querela da parte delle persone offese EN CC e IC AZ, remissione accettata dal querelato HE UR. A seguito dell'aggiunta del sesto comma dell'art. 605 cod. pen. a opera dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di sequestro di persona di cui al primo comma dello stesso art. 605 cod. pen. attribuito all'imputato è divenuto punibile a querela della persona offesa (salvo i casi, che qui non ricorrono, in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità). Tale modifica del regime di procedibilità del reato in senso più favorevole all'imputato, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, si applica retroattivamente, ex art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che la remissione della già proposta querela comporta, perciò, l'estinzione del reato. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. perché tale reato è estinto per remissione della querela. Di conseguenza, il relativo aumento di pena, nella misura di otto mesi di reclusione ed C 100,00 di multa, deve essere eliminato. Il ricorso deve quindi essere esaminato con esclusivo riferimento al reato di rapina. 2. Il primo motivo non è fondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito, pur riconoscendo «una certa generica soggezione del UR rispetto al PE» (così il G.u.p. del Tribunale di Rimini) e il comportamento «gregario», ancorché «non succube» (così la Corte d'appello di Bologna), dello stesso UR, non hanno ritenuto la sussistenza dello stato di necessità - a norma, in particolare, dell'invocato terzo comma dell'art. 54 cod. pen. - sulla scorta dei rilievi che il UR, oltre ad avere sempre attivamente assecondato il PE: a) era a conoscenza del fatto che lo stesso PE era sprovvisto di un'arma, tanto che questi gli aveva chiesto se egli ne avesse una con sé, sicché ben avrebbe potuto ribellarsi agli ordini dello stesso PE o, quanto meno, prenderne le distanze;
b) quando era rimasto solo con le persone offese e queste si erano date alla fuga, anziché fuggire con loro, come facilmente avrebbe 4 potuto fare (qualora ne avesse avuto l'effettiva intenzione), non solo aveva allettato il PE, ma si era posto all'inseguimento delle stesse persone offese e aveva cercato di bloccarle, mettendosi in mezzo alla strada. Tali elementi - i quali sono espressivi di un giudizio di fatto che è sottratto al sindacato della Corte di cassazione -, evidenziando una situazione in cui il UR aveva tutta la possibilità di sottrarsi efficacemente alla minaccia asseritamente proveniente dal PE e poteva, quindi, agevolmente ed efficacemente neutralizzarla, sono stati perciò correttamente ritenuti escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. 3. Il secondo motivo non è fondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante, prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 2), cod. pen., dell'essere la violenza consistita nel porre le persone offese EN CC e IC AZ in stato d'incapacità di volere o di agire, evidenziando come questi ultimi fossero stati ridotti in uno stato di totale soggezione - per le costanti minacce del PE, che si era loro presentato come esponente della `ndrangheta, già autore di gravi delitti, con lunghi anni trascorsi in carcere e con la disponibilità di armi, e anche del UR, il quale aveva lasciato intendere di avere con sé una pistola e aveva proferito la frase: «qua molti sono entrati e pochi sono usciti» - e conseguentemente terrorizzati, tanto da arrivare ad accompagnare i due imputati, con l'automobile di una delle due persone offese, nel corso di un'intera notte, fino a Eboli, rimanendo sotto la costante sorveglianza anche del UR, da pagare la benzina per un viaggio che non intendevano compiere, da subire la sottrazione dei propri portafogli e del cellulare del CC, da essere privati dal PE, che si poneva anche alla guida dell'automobile altrui, delle chiavi della stessa automobile, da pagare le consumazioni negli autogrill, da essere costretti a presenziare alla visita fatta dal PE a casa dei propri parenti, pur volendo tornare a casa. Tale motivazione dell'avere i due imputati posto le due persone offese in stato di incapacità di volere e di agire, con la conseguente integrazione della circostanza aggravante prevista dal n. 2) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., appare, oltre che sussistente, del tutto coerente e logica, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. L'estinzione del reato di sequestro di persona esclude poi che la predetta aggravante si possa ritenere assorbita dallo stesso reato. 4. Il terzo motivo non è fondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, 5 non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01). Si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922-01; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731- 01; pronunce entrambe relative a fattispecie in cui i beni oggetto di furto erano stato sottratti per breve tempo perché recuperati, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine). Con riguardo al caso in esame: da un lato, si deve rilevare che il ricorrente, col considerare solo il valore economico dei beni sottratti alle persone offese e con l'attribuire rilievo alla (peraltro parziale) restituzione della refurtiva, ha del tutto omesso di confrontarsi con il costante orientamento della Corte di cassazione che si è appena richiamato;
dall'altro lato - e in ogni caso -, alla luce di tale orientamento, si deve ritenere che, tenuto conto degli effetti dannosi recati dal reato alla libertà e all'integrità fisica e morale delle due persone offese che si sono evidenziati nell'esaminare il secondo motivo, sia palesemente da escludere che il danno cagionato alle stesse persone offese possa essere considerato di speciale tenuità. 5. Il quarto motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 5.1. Quanto al primo profilo, relativo al giudizio di bilanciamento delle concorrenti circostanze aggravanti e attenuanti, esso presupponeva la fondatezza del secondo motivo (relativo alla dedotta insussistenza della circostanza aggravante di cui al n. 2 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.) e del terzo motivo (relativo alla dedotta sussistenza della circostanza attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen.), i quali motivi, invece, per le ragioni che si sono dette, sono stati ritenuti infondati. 6 le statuizioni civili devono essere revocate;
c) il ricorso deve essere rigettat 12.2 resto. A.C.f2A2--tu cx2.,(A.Lk
P.Q.M.
-eco, nel 5.2. Quanto al secondo profilo del motivo, relativo sia alla determinazione della misura della pena sia al diniego della concessione della sospensione condizionale della stessa, con riguardo al primo aspetto, è sufficiente rilevare che, per il delitto di rapina, la pena detentiva è stata irrogata nella misura di tre anni di reclusione, che corrisponde al minimo edittale applicabile in relazione al tempus commissi delicti, mentre la pena pecuniaria è stata irrogata nella misura di € 600,00 di multa, che è assai prossima al minimo edittale di C 516,00 di multa (essendo il massimo edittale pari a C 2.065,00), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione si può senz'altro ritenere sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Bologna mediante il riferimento all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Con riguardo al secondo aspetto del diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto la prevalenza, in senso ostativo alla sospensione, del fatto che la condotta tenuta dal UR palesasse l'indifferenza dell'imputato alla commissione di fatti che comportavano una rilevante compressione della sfera della personalità dei consociati, esprimendo, in tale modo, un motivato giudizio prognostico in ordine alla non astensione, in futuro, dalla commissione di ulteriori reati che, in quanto costituisce esercizio della discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 6. In conseguenza delle revoche della costituzione di parte civile di EN CC e IC AZ che si sono indicate nella parte in fatto, le statuizioni civili devono essere revocate. 7. Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato al reato di cui all'art. 605 cod. pen. perché tale reato è estinto per remissione della querela, con la conseguente eliminazione del relativo aumento di pena nella misura di otto mesi di reclusione ed C 100,00 di multa;
b) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen., perché il reato è estinto per remissione di querela, ed elimina 7 il relativo aumento di p na nella riiura mesi otto di reclusione ed euro cento di $ _poe., Q- CA1 '1..t multa5R1e:voca le statuizioni iIli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 01/02/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'avv. SONIA RAIMONDI, difensore di UR HE, la quale ha chiesto: che venga dichiarata l'estinzione del reato di sequestro di persona per remissione della querela;
l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo all'altro reato di rapina, per le ragioni esposte nel ricorso, come integrate nella stessa memoria;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/01/2021, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 08/03/2018 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di HE UR per i reati di sequestro di persona (capo a dell'imputazione) e di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa con armi e da più persone riunite, nonché dall'essere la Penale Sent. Sez. 2 Num. 33451 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2023 violenza consistita nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
capo b dell'imputazione), reati entrambi commessi, il 30 gennaio 2016, in concorso con RA PE e ai danni di EN CC e di IC AZ. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato HE UR, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 54, terzo comma, cod. pen., nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati a lui attribuiti. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'esclusione della scriminante dello stato di necessità determinato dalla minaccia da parte del concorrente RA PE, in quanto posta in essere da questi nei confronti non soltanto delle persone offese ma anche propri, inclusa pure la violenza fisica, sicché egli «non avrebbe mai potuto non eseguire gli ordini del PE, non avrebbe potuto ribellarsi o aiutare i ragazzi a fuggire perché si sarebbe esposto a ritorsioni anche di carattere fisico», «[c]osì come non avrebbe potuto prendere le distanze dall'operato del PE anche quando si è trovato solo con i ragazzi» - atteso anche che, per la sussistenza della scriminante, non è necessaria la costante presenza del soggetto da cui la minaccia promana - e dovendosi anche considerare «la caratura criminale del personaggio PE RA». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 628, terzo comma, n. 2), cod. pen., e l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'aggravante, prevista da quest'ultima disposizione, dell'essere consistita la violenza nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al proprio motivo di appello relativo all'assorbimento della predetta aggravante nel concorrente reato di sequestro di persona. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 62, n. 4), cod. pen., per non avere la Corte d'appello di Bologna riconosciuto di ufficio la sussistenza dell'attenuante, prevista da quest'ultima disposizione, dell'avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna non abbia «verifica[to] il valore dei beni oggetto del reato di rapina e riconosc[iuto] l'attenuante», atteso 2 che «PE RA si è impossessato di euro 50, prelevati a CC EN e serviti per la benzina necessaria per il viaggio e del suo telefono cellulare, poi venduto per 40 euro. I portafogli e i documenti dei ragazzi sono stati immediatamente restituiti». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata «in ordine all'entità della pena inflitta», con riferimento agli artt. 69, 133 e 163 cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che Corte d'appello di Bologna, nel confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti già operato dal Tribunale di Rimini, non avrebbe operato un «corretto riconoscimento delle circostanze aggravanti ed attenuanti», atteso che: quanto alle prime, «al UR HE la sola aggravante che poteva essere ritenuta sussistente è quella prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.»; quanto alle seconde, per le ragioni esposte nel terzo motivo di ricorso, la Corte d'appello di Bologna avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza anche dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna, nel negare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e nel confermare la pena irrogata dal Tribunale di Rimini, non avrebbe adeguatamente considerato che «UR HE è persona incensurata, non conosciuta dagli organi di Polizia di Novafeltria fino all'episodio del 30.1.2016, e, dopo quell'episodio, è ritornato a vivere la sua quotidianità senza riportare alcuna ulteriore segnalazione. Vive in un paese del Montefeltro in condizioni di emarginazione con l'aiuto della Caritas. [...] I Giudici non hanno mai valutato agli effetti della pena: né la testimonianza di MB AN sulla persona di UR HE, né le informazioni assunte dai Carabinieri in merito all'attività lavorativa ed alla condotta di vita del UR, né la personalità e lo spessore criminale del PE RA». 3. Con la pervenuta nota del 24/01/2023 della Stazione dei Carabinieri di Novafeltria a firma del mar. magg. Antonio Castaldo, sono stati trasmessi i due atti di remissione della querela - a firma, rispettivamente, di EN CC e di IC AZ - che era stata proposta dagli stessi CC e AZ nei confronti dell'imputato HE UR per il reato di sequestro di persona, nonché gli atti di accettazione delle stesse remissioni a firma dell'imputato HE UR. 4. L'avv. Bianca Barbieri, difensore della parte civile EN CC, ha trasmesso atto di revoca della costituzione di parte civile del CC nel presente processo a firma della stessa avv. Barbieri, munita di procura speciale. 3 L'avv. Diego Dell'Anna, difensore della parte civile IC AZ, ha trasmesso atto di revoca della costituzione di parte civile del AZ nel presente processo a firma dello stesso avv. Dell'Anna, munito di procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Anzitutto, si deve rilevare l'estinzione del reato di sequestro di persona per remissione della querela da parte delle persone offese EN CC e IC AZ, remissione accettata dal querelato HE UR. A seguito dell'aggiunta del sesto comma dell'art. 605 cod. pen. a opera dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di sequestro di persona di cui al primo comma dello stesso art. 605 cod. pen. attribuito all'imputato è divenuto punibile a querela della persona offesa (salvo i casi, che qui non ricorrono, in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità). Tale modifica del regime di procedibilità del reato in senso più favorevole all'imputato, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, si applica retroattivamente, ex art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che la remissione della già proposta querela comporta, perciò, l'estinzione del reato. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen. perché tale reato è estinto per remissione della querela. Di conseguenza, il relativo aumento di pena, nella misura di otto mesi di reclusione ed C 100,00 di multa, deve essere eliminato. Il ricorso deve quindi essere esaminato con esclusivo riferimento al reato di rapina. 2. Il primo motivo non è fondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito, pur riconoscendo «una certa generica soggezione del UR rispetto al PE» (così il G.u.p. del Tribunale di Rimini) e il comportamento «gregario», ancorché «non succube» (così la Corte d'appello di Bologna), dello stesso UR, non hanno ritenuto la sussistenza dello stato di necessità - a norma, in particolare, dell'invocato terzo comma dell'art. 54 cod. pen. - sulla scorta dei rilievi che il UR, oltre ad avere sempre attivamente assecondato il PE: a) era a conoscenza del fatto che lo stesso PE era sprovvisto di un'arma, tanto che questi gli aveva chiesto se egli ne avesse una con sé, sicché ben avrebbe potuto ribellarsi agli ordini dello stesso PE o, quanto meno, prenderne le distanze;
b) quando era rimasto solo con le persone offese e queste si erano date alla fuga, anziché fuggire con loro, come facilmente avrebbe 4 potuto fare (qualora ne avesse avuto l'effettiva intenzione), non solo aveva allettato il PE, ma si era posto all'inseguimento delle stesse persone offese e aveva cercato di bloccarle, mettendosi in mezzo alla strada. Tali elementi - i quali sono espressivi di un giudizio di fatto che è sottratto al sindacato della Corte di cassazione -, evidenziando una situazione in cui il UR aveva tutta la possibilità di sottrarsi efficacemente alla minaccia asseritamente proveniente dal PE e poteva, quindi, agevolmente ed efficacemente neutralizzarla, sono stati perciò correttamente ritenuti escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. 3. Il secondo motivo non è fondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante, prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 2), cod. pen., dell'essere la violenza consistita nel porre le persone offese EN CC e IC AZ in stato d'incapacità di volere o di agire, evidenziando come questi ultimi fossero stati ridotti in uno stato di totale soggezione - per le costanti minacce del PE, che si era loro presentato come esponente della `ndrangheta, già autore di gravi delitti, con lunghi anni trascorsi in carcere e con la disponibilità di armi, e anche del UR, il quale aveva lasciato intendere di avere con sé una pistola e aveva proferito la frase: «qua molti sono entrati e pochi sono usciti» - e conseguentemente terrorizzati, tanto da arrivare ad accompagnare i due imputati, con l'automobile di una delle due persone offese, nel corso di un'intera notte, fino a Eboli, rimanendo sotto la costante sorveglianza anche del UR, da pagare la benzina per un viaggio che non intendevano compiere, da subire la sottrazione dei propri portafogli e del cellulare del CC, da essere privati dal PE, che si poneva anche alla guida dell'automobile altrui, delle chiavi della stessa automobile, da pagare le consumazioni negli autogrill, da essere costretti a presenziare alla visita fatta dal PE a casa dei propri parenti, pur volendo tornare a casa. Tale motivazione dell'avere i due imputati posto le due persone offese in stato di incapacità di volere e di agire, con la conseguente integrazione della circostanza aggravante prevista dal n. 2) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., appare, oltre che sussistente, del tutto coerente e logica, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. L'estinzione del reato di sequestro di persona esclude poi che la predetta aggravante si possa ritenere assorbita dallo stesso reato. 4. Il terzo motivo non è fondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, 5 non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01). Si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922-01; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731- 01; pronunce entrambe relative a fattispecie in cui i beni oggetto di furto erano stato sottratti per breve tempo perché recuperati, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine). Con riguardo al caso in esame: da un lato, si deve rilevare che il ricorrente, col considerare solo il valore economico dei beni sottratti alle persone offese e con l'attribuire rilievo alla (peraltro parziale) restituzione della refurtiva, ha del tutto omesso di confrontarsi con il costante orientamento della Corte di cassazione che si è appena richiamato;
dall'altro lato - e in ogni caso -, alla luce di tale orientamento, si deve ritenere che, tenuto conto degli effetti dannosi recati dal reato alla libertà e all'integrità fisica e morale delle due persone offese che si sono evidenziati nell'esaminare il secondo motivo, sia palesemente da escludere che il danno cagionato alle stesse persone offese possa essere considerato di speciale tenuità. 5. Il quarto motivo non è fondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 5.1. Quanto al primo profilo, relativo al giudizio di bilanciamento delle concorrenti circostanze aggravanti e attenuanti, esso presupponeva la fondatezza del secondo motivo (relativo alla dedotta insussistenza della circostanza aggravante di cui al n. 2 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.) e del terzo motivo (relativo alla dedotta sussistenza della circostanza attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen.), i quali motivi, invece, per le ragioni che si sono dette, sono stati ritenuti infondati. 6 le statuizioni civili devono essere revocate;
c) il ricorso deve essere rigettat 12.2 resto. A.C.f2A2--tu cx2.,(A.Lk
P.Q.M.
-eco, nel 5.2. Quanto al secondo profilo del motivo, relativo sia alla determinazione della misura della pena sia al diniego della concessione della sospensione condizionale della stessa, con riguardo al primo aspetto, è sufficiente rilevare che, per il delitto di rapina, la pena detentiva è stata irrogata nella misura di tre anni di reclusione, che corrisponde al minimo edittale applicabile in relazione al tempus commissi delicti, mentre la pena pecuniaria è stata irrogata nella misura di € 600,00 di multa, che è assai prossima al minimo edittale di C 516,00 di multa (essendo il massimo edittale pari a C 2.065,00), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione si può senz'altro ritenere sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Bologna mediante il riferimento all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Con riguardo al secondo aspetto del diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto la prevalenza, in senso ostativo alla sospensione, del fatto che la condotta tenuta dal UR palesasse l'indifferenza dell'imputato alla commissione di fatti che comportavano una rilevante compressione della sfera della personalità dei consociati, esprimendo, in tale modo, un motivato giudizio prognostico in ordine alla non astensione, in futuro, dalla commissione di ulteriori reati che, in quanto costituisce esercizio della discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 6. In conseguenza delle revoche della costituzione di parte civile di EN CC e IC AZ che si sono indicate nella parte in fatto, le statuizioni civili devono essere revocate. 7. Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato al reato di cui all'art. 605 cod. pen. perché tale reato è estinto per remissione della querela, con la conseguente eliminazione del relativo aumento di pena nella misura di otto mesi di reclusione ed C 100,00 di multa;
b) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod. pen., perché il reato è estinto per remissione di querela, ed elimina 7 il relativo aumento di p na nella riiura mesi otto di reclusione ed euro cento di $ _poe., Q- CA1 '1..t multa5R1e:voca le statuizioni iIli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 01/02/2023.