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29 luglio 2016
29 luglio 2016
Art. 51-bis
(( (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). )) ((1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica.
5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.))
(( (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). )) ((1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica.
5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.))
Commentari • 14
- 1. Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penalihttps://archiviopenale.it/ · 1
Il 29 luglio 2016 entrerà in vigore il Decreto legislativo n. 129/2016, che, modificando il Decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014, introduce altre novità in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali. In particolare, aggiunge un comma 2-bis all'art. 146 c.p.p., nonchè i nuovi artt. 51-bis ("Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti") e 67-bis ("Elenco nazionale degli interpreti e traduttori") nelle norme di attuazione del codice. F.R.
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Giurisprudenza • 34
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