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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 701/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signor (c.f. ) e società Parte_1 C.F._1
(p. Iva Parte_2
) in persona del legale rappresentante, entrambi rappresentati P.IVA_1
e difesi dall'Avvocato Andrea Chiamenti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Colognola ai Colli alla Via Strà 67
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. quale titolare Parte_3 C.F._2
dell'impresa individuale TR NA (p. Iva Controparte_1 ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Ederle, con P.IVA_2
domicilio eletto presso lo studio del difensore in Verona allo Stradone San
Fermo 13
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 771/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 27 marzo 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza 771/2024 emessa dal
Tribunale di Verona, ogni contraria istanza e domanda rigettata, non accettato il contraddittorio su domande nuove, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2362/2022 del 29/08/2022 RG n. 5671/2022 nonché la sentenza appellata perché aventi ad oggetto somme non dovute e dichiararsi nulla dovuto a titolo alcuno.
Spese e compensi di causa rifusi per entrambi i gradi del processo.
- In via istruttoria: si chiede di volere acquisire la procura speciale depositata in originale nel fascicolo di causa di primo grado RG 7690/2022.
Di parte appellata
Nel merito:
Rigettarsi, per tutte le motivazioni svolte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, anche singolarmente considerate,
l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile e/o infondato e rigettarsi tutte le domande e le eccezioni svolte da parte appellante in quanto inammissibili e/o infondate e/o nuove e tardive e confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 771/2024 emessa e pubblicata il 27.03.2024 (R.G. 7060/2022) e il decreto ingiuntivo n. 2632/2022, emesso in data 29.08.2022 dal Tribunale di Verona( R.G. 5671/2022).
In ogni caso, condannarsi Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, la somma di € 9.504,00, ovvero quella diversa somma che CP_2
sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede che venga ordinato a parte opponente l'esibizione ex art. 210
c.p.c. del registro IVA e del Registro Fatture Fornitori, in relazione alla fattura posta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse essere intervenuto da parte dell'appellante un valido e tempestivo disconoscimento del doc. n. 2 fascicolo monitorio (e riprodotto nel giudizio di opposizione sub doc. n. 2), si chiede che Voglia disporre la verificazione giudiziale della sottoscrizione apposta dal Sig. sul predetto doc. n. Parte_1 citazione e in originale in sede di udienza del 22.02.2023. Lo stesso CTU potrà inoltre raccogliere dall'opponente ulteriori sottoscrizioni autografe, da sottoporre alla comparazione.
Si chiede l'ammissione di CTU grafologica sull'originale del cd. 'Modello
IV' di cui al doc. n. 2, nel possesso della scrivente difesa e che ci si riserva di esibire e produrre in atti e al CTU previa autorizzazione del Giudice, volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal Sig.
sul cd. 'Modello IV' di cui al doc. n. 2 fascicolo Parte_1
monitorio (e riprodotto nel giudizio di opposizione sub doc. n. 2).
Ove ritenuto necessario, si chiede che venga ordinato al Sig. Parte_1
di scrivere sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla
[...]
presenza del consulente tecnico.
Riservata la nomina di CTP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 agosto 2022 il Parte_3
agendo quale titolare dell'impresa individuale denominata
[...]
ha chiesto al Tribunale di Verona di Parte_4
ingiungere alla società Parte_2
d al socio accomandatario il pagamento in suo favore della somma di
[...]
€ 9.504,00 oltre interessi di mora dichiarandosene creditore a titolo di corrispettivo della fornitura di merce risultante dalla fattura prodotta a corredo del ricorso.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in accoglimento del ricorso hanno proposto opposizione la società Parte_1
ed il socio accomandatario negando la pretesa Parte_1 creditoria loro rivolta ed allegando di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con l'opposto, e perciò neppure in relazione alla fornitura riportata nella fattura prodotta, eccependo comunque la carenza di prova dell'avvenuta consegna.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposto, che ha ribadito la fondatezza e l'ammontare del credito, il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa indi l'ha decisa rigettando l'opposizione e conferma del decreto opposto con addebito agli opponenti delle spese di lite.
Avverso quella decisione hanno congiuntamente interposto appello la società ed il socio accomandatario chiedendone l'integrale Parte_1
riforma mediante revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha riproposto le sue istanze istruttorie in quanto non ammesse nel precorso grado.
Disposto il mutamento del relatore le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 214 del codice di procedura civile e 2721 del codice civile, da cui sarebbe scaturito l'effetto dell'errata ricostruzione dei fatti di causa, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del disconoscimento da essi opponenti rivolto alla documentazione prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione, con particolare riferimento al documento di provenienza degli animali, ed avrebbe disposto l'espletamento d'una prova testimoniale inammissibile, criticando altresì la valutazione delle prove dichiarative assunte.
La Corte, unitariamente trattando i motivi d'impugnazione in ragione del vincolo argomentativo ad essi sotteso, rileva l'infondatezza dell'appello in ciascuna delle sue formulazioni.
Il contendere tra le parti trae origine dalla richiesta di ingiunzione del pagamento di una fornitura di trote da itticoltura, credito che l'allora ricorrente aveva comprovato mediante la produzione della fattura emessa nei confronti della società oggi appellante e del registro Iva vidimato.
Gli opponenti introducendo la fase di merito, e dunque con la prima difesa utile, hanno negato in radice la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in lite senza formulare alcun disconoscimento specifico – ma per il vero neppure generico – avverso la documentazione prodotta a corredo del ricorso, limitandosi ad eccepire la mancata produzione d'un valido documento di trasporto.
In punto di diritto va ricordato che l'emissione della fattura commerciale, pur consistendo in un adempimento tributario, integra prova scritta del credito ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito conseguente all'opposizione atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Ne consegue che quando il rapporto sia contestato, la fattura, proprio per la sua formazione e provenienza dalla stessa parte che intende valersene, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più essere valutata quale indizio della sua stipulazione e dell'esecuzione della prestazione (nei predetti sensi si veda la recente Cass. n. 34931/2024).
Va altrettanto ricordato che nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la consegna tra le parti di una quantità di merce, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano stati emessi documenti di trasporto, con la precisazione che in tal ultimo caso la prova della consegna della merce può dirsi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta da questi.
Allorché invece la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto sia stata disconosciuta, l'altra parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del conseguente procedimento la dimostrazione della avvenuta consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale, non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (sul punto si veda Cass. n.
14594/2007).
Nella vicenda in delibazione gli opponenti non hanno effettuato, in occasione della prima difesa utile – ossia l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo –, uno specifico disconoscimento della documentazione prodotta a corredo del ricorso, né tale disconoscimento può essere fondatamente reputato implicito nella radicale negazione del rapporto contrattuale come sostenuto con la tesi d'impugnazione.
Sotto altro profilo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione reiettiva dell'opposizione sulle risultanze della prova testimoniale espletata non tenendo conto l'inattendibilità dei testimoni escussi.
Sta di fatto che la critica che gli appellanti hanno rivolto alla valutazione della prova consta di contenuto assolutamente congetturale incentrato sulla supposizione secondo cui i testimoni non avrebbero fatto altro che confermare una “costruzione preventiva dei fatti”, il che, mancando alcun elemento oggettivo che induca ad una diversa valutazione di quanto da quelli dichiarato, è inidoneo a pervenire all'invocato esito di riforma.
Per altro aspetto gli appellanti hanno indicato, quale ulteriore motivo di doglianza, la violazione del loro diritto di difesa sostenendo di aver subito un “pregiudizio concreto ed effettivo”.
La questione, di per sé priva di fondatezza, risulta proposta ipotizzando un impedimento all'esercizio della difesa ed il configurarsi di un
“comportamento giuridico impeditivo”: la vaghezza dell'assunto, che non delinea affatto in cosa sarebbero consistiti e soprattutto a chi sarebbero attribuibili tali impedimenti, è tale da non consentire alcun vaglio delibativo al riguardo donde la evidente inammissibilità della censura.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico solidale degli appellanti ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenendo conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 gli appellanti vanno dichiarati tenuti, tra loro in solido, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 771/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 27 marzo 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, tra loro in solido, alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara gli appellanti tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 (in particolare sul cd. 'Modello IV').
Si chiede quindi la comparazione della stessa con la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore avv. Andrea Chiamenti e depositata in atti in copia unitamente all'atto di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 701/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signor (c.f. ) e società Parte_1 C.F._1
(p. Iva Parte_2
) in persona del legale rappresentante, entrambi rappresentati P.IVA_1
e difesi dall'Avvocato Andrea Chiamenti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Colognola ai Colli alla Via Strà 67
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. quale titolare Parte_3 C.F._2
dell'impresa individuale TR NA (p. Iva Controparte_1 ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Ederle, con P.IVA_2
domicilio eletto presso lo studio del difensore in Verona allo Stradone San
Fermo 13
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 771/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 27 marzo 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza 771/2024 emessa dal
Tribunale di Verona, ogni contraria istanza e domanda rigettata, non accettato il contraddittorio su domande nuove, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2362/2022 del 29/08/2022 RG n. 5671/2022 nonché la sentenza appellata perché aventi ad oggetto somme non dovute e dichiararsi nulla dovuto a titolo alcuno.
Spese e compensi di causa rifusi per entrambi i gradi del processo.
- In via istruttoria: si chiede di volere acquisire la procura speciale depositata in originale nel fascicolo di causa di primo grado RG 7690/2022.
Di parte appellata
Nel merito:
Rigettarsi, per tutte le motivazioni svolte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, anche singolarmente considerate,
l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile e/o infondato e rigettarsi tutte le domande e le eccezioni svolte da parte appellante in quanto inammissibili e/o infondate e/o nuove e tardive e confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 771/2024 emessa e pubblicata il 27.03.2024 (R.G. 7060/2022) e il decreto ingiuntivo n. 2632/2022, emesso in data 29.08.2022 dal Tribunale di Verona( R.G. 5671/2022).
In ogni caso, condannarsi Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
, in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, la somma di € 9.504,00, ovvero quella diversa somma che CP_2
sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede che venga ordinato a parte opponente l'esibizione ex art. 210
c.p.c. del registro IVA e del Registro Fatture Fornitori, in relazione alla fattura posta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse essere intervenuto da parte dell'appellante un valido e tempestivo disconoscimento del doc. n. 2 fascicolo monitorio (e riprodotto nel giudizio di opposizione sub doc. n. 2), si chiede che Voglia disporre la verificazione giudiziale della sottoscrizione apposta dal Sig. sul predetto doc. n. Parte_1 citazione e in originale in sede di udienza del 22.02.2023. Lo stesso CTU potrà inoltre raccogliere dall'opponente ulteriori sottoscrizioni autografe, da sottoporre alla comparazione.
Si chiede l'ammissione di CTU grafologica sull'originale del cd. 'Modello
IV' di cui al doc. n. 2, nel possesso della scrivente difesa e che ci si riserva di esibire e produrre in atti e al CTU previa autorizzazione del Giudice, volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal Sig.
sul cd. 'Modello IV' di cui al doc. n. 2 fascicolo Parte_1
monitorio (e riprodotto nel giudizio di opposizione sub doc. n. 2).
Ove ritenuto necessario, si chiede che venga ordinato al Sig. Parte_1
di scrivere sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla
[...]
presenza del consulente tecnico.
Riservata la nomina di CTP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 agosto 2022 il Parte_3
agendo quale titolare dell'impresa individuale denominata
[...]
ha chiesto al Tribunale di Verona di Parte_4
ingiungere alla società Parte_2
d al socio accomandatario il pagamento in suo favore della somma di
[...]
€ 9.504,00 oltre interessi di mora dichiarandosene creditore a titolo di corrispettivo della fornitura di merce risultante dalla fattura prodotta a corredo del ricorso.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in accoglimento del ricorso hanno proposto opposizione la società Parte_1
ed il socio accomandatario negando la pretesa Parte_1 creditoria loro rivolta ed allegando di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con l'opposto, e perciò neppure in relazione alla fornitura riportata nella fattura prodotta, eccependo comunque la carenza di prova dell'avvenuta consegna.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposto, che ha ribadito la fondatezza e l'ammontare del credito, il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa indi l'ha decisa rigettando l'opposizione e conferma del decreto opposto con addebito agli opponenti delle spese di lite.
Avverso quella decisione hanno congiuntamente interposto appello la società ed il socio accomandatario chiedendone l'integrale Parte_1
riforma mediante revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha riproposto le sue istanze istruttorie in quanto non ammesse nel precorso grado.
Disposto il mutamento del relatore le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 214 del codice di procedura civile e 2721 del codice civile, da cui sarebbe scaturito l'effetto dell'errata ricostruzione dei fatti di causa, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del disconoscimento da essi opponenti rivolto alla documentazione prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione, con particolare riferimento al documento di provenienza degli animali, ed avrebbe disposto l'espletamento d'una prova testimoniale inammissibile, criticando altresì la valutazione delle prove dichiarative assunte.
La Corte, unitariamente trattando i motivi d'impugnazione in ragione del vincolo argomentativo ad essi sotteso, rileva l'infondatezza dell'appello in ciascuna delle sue formulazioni.
Il contendere tra le parti trae origine dalla richiesta di ingiunzione del pagamento di una fornitura di trote da itticoltura, credito che l'allora ricorrente aveva comprovato mediante la produzione della fattura emessa nei confronti della società oggi appellante e del registro Iva vidimato.
Gli opponenti introducendo la fase di merito, e dunque con la prima difesa utile, hanno negato in radice la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in lite senza formulare alcun disconoscimento specifico – ma per il vero neppure generico – avverso la documentazione prodotta a corredo del ricorso, limitandosi ad eccepire la mancata produzione d'un valido documento di trasporto.
In punto di diritto va ricordato che l'emissione della fattura commerciale, pur consistendo in un adempimento tributario, integra prova scritta del credito ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito conseguente all'opposizione atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Ne consegue che quando il rapporto sia contestato, la fattura, proprio per la sua formazione e provenienza dalla stessa parte che intende valersene, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più essere valutata quale indizio della sua stipulazione e dell'esecuzione della prestazione (nei predetti sensi si veda la recente Cass. n. 34931/2024).
Va altrettanto ricordato che nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la consegna tra le parti di una quantità di merce, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano stati emessi documenti di trasporto, con la precisazione che in tal ultimo caso la prova della consegna della merce può dirsi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta da questi.
Allorché invece la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto sia stata disconosciuta, l'altra parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del conseguente procedimento la dimostrazione della avvenuta consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale, non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (sul punto si veda Cass. n.
14594/2007).
Nella vicenda in delibazione gli opponenti non hanno effettuato, in occasione della prima difesa utile – ossia l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo –, uno specifico disconoscimento della documentazione prodotta a corredo del ricorso, né tale disconoscimento può essere fondatamente reputato implicito nella radicale negazione del rapporto contrattuale come sostenuto con la tesi d'impugnazione.
Sotto altro profilo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione reiettiva dell'opposizione sulle risultanze della prova testimoniale espletata non tenendo conto l'inattendibilità dei testimoni escussi.
Sta di fatto che la critica che gli appellanti hanno rivolto alla valutazione della prova consta di contenuto assolutamente congetturale incentrato sulla supposizione secondo cui i testimoni non avrebbero fatto altro che confermare una “costruzione preventiva dei fatti”, il che, mancando alcun elemento oggettivo che induca ad una diversa valutazione di quanto da quelli dichiarato, è inidoneo a pervenire all'invocato esito di riforma.
Per altro aspetto gli appellanti hanno indicato, quale ulteriore motivo di doglianza, la violazione del loro diritto di difesa sostenendo di aver subito un “pregiudizio concreto ed effettivo”.
La questione, di per sé priva di fondatezza, risulta proposta ipotizzando un impedimento all'esercizio della difesa ed il configurarsi di un
“comportamento giuridico impeditivo”: la vaghezza dell'assunto, che non delinea affatto in cosa sarebbero consistiti e soprattutto a chi sarebbero attribuibili tali impedimenti, è tale da non consentire alcun vaglio delibativo al riguardo donde la evidente inammissibilità della censura.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico solidale degli appellanti ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenendo conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 gli appellanti vanno dichiarati tenuti, tra loro in solido, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 771/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 27 marzo 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, tra loro in solido, alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara gli appellanti tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 (in particolare sul cd. 'Modello IV').
Si chiede quindi la comparazione della stessa con la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore avv. Andrea Chiamenti e depositata in atti in copia unitamente all'atto di