Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 249
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Sentenza 12 gennaio 1999

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In tema di opposizione avverso atti irrogativi di sanzioni amministrative, la riunione di giudizi distinti, ancorché riferibili ad identiche condotte tenute contestualmente da ciascuno dei soggetti destinatari, si fonda esclusivamente su ragioni di opportunità, restando distinta ed autonoma, sul piano sostanziale e processuale, la posizione di ciascuno degli opponenti, con la conseguenza che la sentenza emessa nei giudizi così riuniti contiene tante pronunce quante sono le cause decise, e ciascuna parte è legittimata (ed ha interesse) ad impugnarla soltanto limitatamente alla statuizione che la riguardi, mentre l'eventuale, omessa pronuncia nei confronti di uno dei contravventori non assume alcun rilevo nel giudizio d'impugnazione instaurato da ciascuno degli altri.

Ai fini della configurabilità della violazione divieto di caccia in fondo chiuso di cui all'art. 17 della legge n. 968 del 1997 (norma poi sostituito dalla legge 157/92, ma applicabile, "ratione temporis", alla fattispecie), è sufficiente che il fondo risulti recintato con rete metallica o con struttura muraria, senza che assuma rilievo, per converso, ne' la mancata apposizione di cartelli di divieto ne' l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai competenti organi regionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 249
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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