Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di opposizione avverso atti irrogativi di sanzioni amministrative, la riunione di giudizi distinti, ancorché riferibili ad identiche condotte tenute contestualmente da ciascuno dei soggetti destinatari, si fonda esclusivamente su ragioni di opportunità, restando distinta ed autonoma, sul piano sostanziale e processuale, la posizione di ciascuno degli opponenti, con la conseguenza che la sentenza emessa nei giudizi così riuniti contiene tante pronunce quante sono le cause decise, e ciascuna parte è legittimata (ed ha interesse) ad impugnarla soltanto limitatamente alla statuizione che la riguardi, mentre l'eventuale, omessa pronuncia nei confronti di uno dei contravventori non assume alcun rilevo nel giudizio d'impugnazione instaurato da ciascuno degli altri.
Ai fini della configurabilità della violazione divieto di caccia in fondo chiuso di cui all'art. 17 della legge n. 968 del 1997 (norma poi sostituito dalla legge 157/92, ma applicabile, "ratione temporis", alla fattispecie), è sufficiente che il fondo risulti recintato con rete metallica o con struttura muraria, senza che assuma rilievo, per converso, ne' la mancata apposizione di cartelli di divieto ne' l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai competenti organi regionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
modifiche di sistema penale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Curzione Sum inistrativ SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Pellegrino, SENOFONTE Presidente0 0249 /99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12583/96 471 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Cron. ConsigliereDott. Giulio GRAZIADEI Rep. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Ud. 21/09/98 Dott. Laura MILANI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio sul ricorso proposto da: al SIG. -IL-BOLE 24 ORE L. Seel CANDUSSO LUCA, ROSSI ER, PONTA ENNIO, per diritti elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. BERTOLONI 55, IL CANCELLIERE presso l'avvocato F. CEFALY, rappresentati e difesi LIRE dall'avvocato CORTESE SCALFARI, giusta delega in calce CANCE al ricorso;
ricorrenti - AS206862
contro
AW479108 GIUNTA PROVINCIALE DI UDINE;
intimata CORTE SUPREMAN CASSAZIONE avversO la sentenza n. 9/96 della Pretura di UDINE, UFFICIO COPIE Sezione1998 distaccata di TARCENTO, depositata il Rilasciata copia legale al sig. CE FALY 2142 20/06/96; per diritti L. 11 27 APR 1999 -1- IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. Fran studio cesco FC Rile FELICETTI;
3001. p 2 GEN. 1999 .i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELING Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 6C dal Sig. LoccuCUAРоссиска CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 3000 3007 2.2 FEB. 2000 UFFICIO COPIE Richiesta copie studio 201 IL CANCELLIERE dal Sig. Consiglia per diritti L. 3 BET 200711/011 4 COR E IL CANCELLIERE 31 N O I Z A ULIRE 3000 Cehr CANCELLERIA 3000 7260 CD657052 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. LA TRBUMA per diritti L. 3 0 il-Il 13-7-PP IL CANCELLIERE LIRE 3000 CANCELLERIA -2- CK435763 Svolgimento del processo In data 12 marzo 1995 fu contestato a SO MA, SO CA, SS ER e NT IO, l'esercizio abusivo della caccia in fondo chiuso, il giorno 4 febbraio 1990. La Giunta provinciale di Udine, in data 22 febbraio 1995 emise nei confronti di SO MA, SO CA, SS ER e NT IO, le ordinanze-ingiunzioni n.13456/95, 13455/95, 13459/95 e 13458/95, ingiungendo a ciascuno di essi il pagamento di lire 100.000 in relazione alla violazione dell'art. 17 della legge n. 968 del 1977, con la comminazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia per sei mesi. Avverso l'ingiunzione notificatagli, DU MA, con ricorso depositato il 31 marzo 1995, propose opposizione dinanzi alla Pretura di Udine, sezione distaccata di Tarcento. Con altro ricorso congiunto, depositato nella stessa data, proposero opposizione anche SO CA, SS ER e NT IO. Tutti gli opponenti dedussero la prescrizione della sanzione e che il fondo non sarebbe stato chiuso a norma di legge, in quanto il proprietario non ne aveva denunciato la chiusura agli effetti del divieto di caccia e non aveva apposto alla recintazione le relative tabelle, come prescritto dall'art. 17 della legge n. 968 del 1977, con conseguente non irrogabilità della sanzione. L'Amministrazione provinciale si costituì resistendo alle opposizioni. Queste furono riunite con decreto del Pretore e discusse unitariamente all'udienza del 24 aprile 1996 e decise con sentenza in tale data, con la quale il Pretore rigettò le opposizioni di SO CA, SS ER e NT IO, omettendo di decidere sull'opposizione proposta da SO MA. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato alla giunta Provinciale di Udine, in persona del suo Presidente, SO CA, SS ER e NT IO, formulando tre motivi di ricorso. L'Amministrazione convenuta non si è costituita. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in -quanto premesso che l'opposizione era stata proposta in via principale da SO MA e che gli odierni ricorrenti SO CA, SS ER e NT IO avevano proposto ricorso adesivo a quello del primo, con riunione di tutti tali ricorsi e discussione unitaria - la sentenza avrebbe dovuto decidere su tutte le opposizioni riunite, mentre è stata pronunciata solo nei confronti di SO CA, SS ER e NT IO, pretermettendosi ogni decisione sul ricorso di SO MA, con conseguente nullità della stessa. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 17 della legge n. 968 del 1977, avendo la sentenza impugnata ritenuto che, per la qualificabilità di un fondo come “fondo chiuso", ai fini del divieto di caccia al suo interno, è sufficiente la recinzione con rete metallica o muro, o altra effettiva chiusura, non rilevando la mancata apposizione dei cartelli di divieto di caccia e la notifica ai competenti organi regionali, che costituirebbero solo adempimenti amministrativi non costitutivi del carattere di "fondo chiuso" e del conseguente divieto di caccia al suo intorno. Secondo i ricorrenti detti elementi avrebbero, infatti, carattere costitutivo del divieto, essendo la loro presenza richiesta dalla legge a tal fine. Con il terzo motivo si deduce un vizio motivazionale, sotto il profilo del mancato esame di un fatto decisivo, non avendo la sentenza considerato che il proprietario del fondo, secondo quanto risultante dallo stesso verbale di accertamento e da una sua dichiarazione giurata, aveva espressamente autorizzato SO MA ad erigere nel fondo un capanno per la caccia. 2 Il primo motivo - con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per essersi in essa omesso di decidere su una delle opposizioni riunite - è inammissibile. Va premesso che, secondo quanto risulta dagli atti di causa - che questa Corte deve esaminare essendo dedotto un error in procedendo - dinanzi al Pretore pendevano quattro distinte opposizioni, una proposta autonomamente da SO MA e le altre tre congiuntamente da SO CA, NT IO e SS ER, aventi ad oggetto ciascuna l'ingiunzione con la quale era stata irrogata ad ognuno di essi la sanzione amministrativa di lire 100.000 e la pena accessoria della sospensione della licenza di caccia per sei mesi, per avere violato l'art. 17 della legge n. 968 del 1977. Tali opposizioni furono riunite con provvedimento pretorile del 12 luglio 1995 e congiuntamente discusse e assunte in decisione all'udienza del 31 luglio 1996. La sentenza pronunciata, peraltro, decise unicamente sulle opposizioni proposte da SO CA, SS ER e NT IO, rigettandole, mentre non decise su quella proposta da SO MA. Non vi è dubbio, pertanto, che la sentenza abbia omesso di decidere su una delle cause riunite e sotto tale profilo sia viziata. Deve peraltro considerarsi che la riunione dei giudizi di opposizione, avverso distinti atti irrogativi di sanzioni amministrative, ancorchè riferibili a condotte identiche, compiute contestualmente da ciascuno dei soggetti ai quali le sanzioni sono state irrogate, si fonda unicamente su ragioni di opportunità, restando distinta ed autonoma, dal punto di vista sostanziale e processuale, la posizione di ciascuno degli opponenti, cosicchè la sentenza emessa nei giudizi riuniti si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; 21 febbraio 1996, n. 1331) e ciascuna parte è legittimata ed ha interesse ad impugnare la sentenza soltanto quanto alla pronuncia che ad essa si riferisce (Cass. 13 febbraio 1992, n. 1759). Ne deriva che nel caso di specie, essendo stata omessa la pronuncia sulla decisione dell'opposizione proposta da SO MA, solo costui era legittimato e aveva interesse all'impugnazione della sentenza sotto tale profilo, con la conseguenza che il motivo in esame va dichiarato inammissibile, non potendo gli odierni ricorrenti addurre una nullità della sentenza che non riguardava le opposizioni da essi proposte. 3 Il secondo motivo è infondato. L'art. 17 della legge n. 968 del 1977 - vigente all'epoca dei fatti ed ora sostituito dalla diversa disciplina dettata dall'art. 15 della legge n. 157 del 1992 - stabiliva al primo comma che “l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri”. Il secondo e il terzo comma prevedevano l'obbligo di notifica, per il proprietario, ai competenti uffici regionali e di apposizione, da parte del proprietario, di appositi cartelli. Tale disposizione è stata correttamente interpretrata dal Pretore, in conformità della voluntas legis, nel senso che, in forza di essa, il divieto di caccia sorge con la chiusura del fondo con muro, o rete, ovvero altro mezzo idoneo, di altezza non inferiore a metri 1,80, ovvero con corsi di acqua dotati delle caretteristiche in essa indicate, essendo esso ricollegato espressamente e direttamente, dal primo comma, alla chiusura del fondo con detti accorgimenti, mentre gli adempimenti imposti ai proprietari dai commi successivi costituiscono obblighi su di essi gravanti in conseguenza della chiusura del fondo alla caccia, a fini amministrativi e di ulteriore pubblicità - la violazione dei quali deve ritenersi sanzionata dall'art. 31 lett. n) - la cui autonoma previsione rispetto al divieto rende necessario escludere il loro carattere costitutivo rispetto a questo in caso di inadempimento da parte del proprietario del fondo, risultando pertanto sufficiente, per l'esistenza del divieto e per la sua conoscibilità da parte degli interessati, la chiusura del fondo nei modi previsti dal primo comma. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non formulato con l'atto di opposizione. Nulla va statuito in tema di spese non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo del ricorso. Rigetta il terzo. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 settembre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile. T R A Il Presidente Il consigliere relatore Prevan Jel withрамазов "Cho o Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORER CANCELLES oggi, 12 GFN 1999 Andrea Manshi IL COLLABORATORE" ELLERIA