CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. RA S. FI Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. DE IA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 954/2024 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall' Avv. Rosalia Tangredi, giusta procura Parte_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Avezzano (AQ), alla Via Cesare Battisti nr. 36;
APPELLANTE
E
, in persona dell'Amministratore rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avv. Annalisa Tiburzi, ed elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta presso il difensore in Avezzano (AQ), via Garibaldi nr. 71
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza del Tribunale Civile di Avezzano numero cronologico
5534/2024 del 9 settembre 2024, nella causa iscritta al n. 1164/2021 R.G.
pagina 1 di 11 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha adito l'intestato Tribunale per ivi Controparte_1 sentir condannare la sig.ra ad effettuare i lavori descritti nella consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano – r.g. n. 1479/2020.
2. Il ricorrente ha dedotto, a sostegno delle proprie istanze, che i garages del condominio, sito in
Avezzano in via della Pineta 10, sono da sempre interessati da infiltrazioni di acqua piovana tanto da essere stati oggetto di interventi di drenaggio e di impermeabilizzazione negli anni 2013-
2014, fatta eccezione che per le corti esclusive di proprietà della resistente la quale, infatti, non avrebbe consentito l'accesso degli operai al proprio terrazzo;
ha lamentato che, a causa di tale atteggiamento ostruzionistico, i fenomeni di infiltrazione interessanti le autorimesse condominiali sono sensibilmente peggiorati, tanto da porre in pericolo la stessa stabilità del fabbricato. Quindi, il in persona del suo legale rappr. p.t. ha ritenuto opportuno adire il Giudice di Pace CP_1 al fine di nominare un consulente tecnico, e successivamente con le indicazioni riportate nella perizia ottenere un quadro chiaro ed esplicito dei lavori necessari da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dei garages, ma la Sig.ra ha continuato ad opporsi a dare Pt_1 esecuzione a quanto stabilito;
quindi, il Condominio ha insistito per la condanna della Sig.ra all'esecuzione dei detti lavori. Pt_1
3. La parte resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia Parte_1 all'udienza del 14.4.2022.
pagina 2 di 11 3
4.Il Tribunale all'esito ha emesso Ordinanza di accoglimento in merito alla domanda proposta dal A fondamento delle prefate decisioni, il Tribunale ha ritenuto che all'esito Controparte_1 della ctu del geom. , nominato nel giudizio di atp incardinato dinanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Avezzano ed iscritto al r.g. n. 1479/2020, ha accertato che, in effetti, i posti auto condominiali siti al di sotto delle corti esclusive di proprietà della resistente presentano delle
“infiltrazioni di acqua con conseguente gocciolamento a terra” particolarmente incisive soprattutto nella “parte di solaio corrispondente alla corte esclusiva di proprietà , Parte_1 tanto che hanno causato anche il distacco e la caduta a terra delle pignatte di laterizio”, accertando, inoltre, che sulla corte esclusiva di proprietà della sig.ra era presente uno Pt_1 strato di guaina molto vecchia e deteriorata e che il muretto divisorio presentava rilevanti difetti, quali la “mancanza di risvolto di guaina in vari punti;
rottura in più parti della copertina in travertino soprastante”. Ha, quindi, individuato quali probabili cause di infiltrazioni delle acque piovane nei locali garages 1. la non idonea impermeabilizzazione presente sia sulla CP_3 corte esclusiva di proprietà della Sig.ra che sul marciapiede esterno adiacente le Parte_1 due corti esclusive (guaina bituminosa deteriorata in diverse parti);
2. la mancanza di risvolti di guaina sul muretto divisorio in più punti;
3. la rottura, in più parti, della copertina in travertino e del muretto divisorio;
4. l'incompleta impermeabilizzazione del muro controterra, indicando anche i lavori necessari ai fini dell'eliminazione definitiva dei problemi di impermeabilizzazione dei locali condominiali, ovvero la “rimozione di tutti gli strati di guaina sia ardesiata che bituminosa presente sulle corti esclusive e sul marciapiede esterno;
- sistemazione del muretto divisorio con intonacatura della parte inferiore e sostituzione delle soglie di travertino rotte;
- realizzazione di un massetto in calcestruzzo su tutta la superficie (corti e marciapiede) con opportuna pendenza;
- posa in opera di malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità
“Mapelastic” con opportuni risvolti con bandelle sia sui muri perimetrali del fabbricato, che sul muretto divisorio;
- posa in opera di piastrelle da esterno sulle corti e sul marciapiede”. Le predette lavorazioni indicate dal ctu al fine di eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni nei garages condominiali, non venivano poste in essere dalla Sig.ra Pt_1 nonostante sia stata sollecitata dal con missiva del 5.7.2021 inviata via pec al CP_1 difensore della sig.ra e con successive comunicazioni in data 8 luglio e 20 luglio 2021, la Pt_1 resistente non ha manifestato la volontà di ottemperare spontaneamente all'esecuzione dei lavori indicati ma, anzi, è si è opposta agli stessi, preannunciando, per il tramite del proprio legale, di voler agire in giudizio contro il condominio, come effettivamente avvenuto con nuova ed pagina 3 di 11 4
autonoma azione, incardinata dalla resistente dinanzi al Tribunale di Avezzano. Quindi, alla luce dei prefati riscontri il Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 1126 c.c. condannava la Sig.ra alla esecuzione dei lavori necessari riportati in ctu nella misura di un terzo come da art. Pt_1
1126.
5. La Sig.ra propone appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Parte_1
Avezzano numero cronologico 5534/2024 del 9 settembre 2024, nella causa iscritta al n. 1164/2021
R.G.
6. Con il primo motivo contesta 1) Illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. 1164/2021), atteso che il predetto atto introduttivo non è stato mai portato a conoscenza della ricorrente. Nel fascicolo informatico del primo grado di giudizio, a riprova dell'avvenuta notifica, parte appellata ha depositato un avviso di ricevimento afferente alla notificazione – presuntivamente – avvenuta ai sensi dell'art. 140
c.p.c.. L'appellante afferma che tale avviso riguarderebbe la spedizione della raccomandata informativa con la quale l'Ufficiale Giudiziario avrebbe appunto notiziato la della Pt_1 giacenza presso la casa comunale di Avezzano dell'atto ad ella destinato. Prosegue, che le risultanze dell'avviso di ricevimento (manoscritto – all. f) del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., prodotto in giudizio in data 12/04/2022, mostrano: - l'assenza di sottoscrizione da parte del dipendente della posta addetto al recapito;
- non è fatta menzione nemmeno dell'ufficio postale per mezzo del quale l'agente notificatore spedisce la raccomandata al destinatario. Ciò induce a ritenere che la raccomandata non sia stata spedita/recapitata. L'appellante continua nell'affermare che il codice di spedizione attraverso il quale è possibile tracciare l'iter delle spedizioni e verificarne l'esito, positivo o negativo, appare inutilizzabile nel caso di specie, permanendo per tutta conseguenza, assoluta incertezza sull'effettiva spedizione della raccomandata. Infatti, inserendo tale codice sul sito delle Poste Italiane nella sezione “cerca spedizioni”, il risultato è una mera “tracciatura non disponibile” doc. II.
pagina 4 di 11 5
7. Con il secondo motivo 2) Illegittimità del giudizio a cognizione sommaria di primo grado (R.G.
1164/2021 – Tribunale di Avezzano) in quanto introdotto in costanza di altro giudizio (a cognizione piena) vertente sulla medesima materia del contendere. Il giudizio di primo grado, recante R.G. n. 1164/2021 è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Avezzano dal CP_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in data 27/09/2021, allorquando era già pendente il
[...] giudizio ordinario, a cognizione piena, introitato subito dopo l'ATP, dalla sig.ra , Parte_1 in data 22/07/2021, dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario, con numero di R.G. 969/2021 (cfr. doc. III), afferente alla medesima materia del contendere e comunque vertente su atti e fatti presupposto / connessi / conseguenziali a quelli per cui la ha spiegato domanda giudiziale Pt_1 onde ottenere tutela della propria situazione giuridica soggettiva. In modo sommario, con il presente motivo parte appellante pur avendo lamentato l'illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio di ATP, introducendo il relativo giudizio di merito, il ha proposto successiva domanda finalizzata alla realizzazione dei lavori Controparte_1 indicati nella citata consulenza.
8. Con il terzo motivo 3) Illegittimità dell'ordinanza impugnata per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nel giudizio di primo grado (R.G. 1164/2021 – Tribunale di
Avezzano). L'appellante contesta con il summenzionato motivo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata poiché pronunciata dal Giudice di prime cure in difetto del preventivo procedimento di mediazione, obbligatorio nel caso di specie e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sul punto, si afferma che l'obbligatorietà della mediazione per il ricorso ex articolo
702bis del codice di procedura civile è sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che, nell'elencare i casi di esclusione dal tentativo di mediazione, non indica il rito sommario di cognizione, differentemente dall'ipotesi del ricorso per decreto ingiuntivo (salva l'opposizione).
Quindi, prosegue, l'appellante se la materia per la quale si agisce con il ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. rientra tra quelle per cui la legge richiede la mediazione obbligatoria, quest'ultima resta condizione di procedibilità dell'azione.
pagina 5 di 11 6
9. Con il quarto motivo 4) Illegittimità dell'ordinanza impugnata e del procedimento di primo grado per carenza dei poteri rappresentativi dell'Amministratore p.t. del Condominio convenuto.
La con il menzionato motivo contesta la mancanza di legittimità ad agire in giudizio in Pt_1 capo al Sig. in qualità di amministratore del affermando Controparte_2 Controparte_1 che lo stesso vista la sua cessazione dalla predetta carica nell'anno 2013, ad oggi ha ricoperto tale ruolo in regime di prorogatio e poteva limitare il suo esercizio di potere esclusivamente alle attività di ordinaria amministrazione da cui esulano le iniziative giudiziarie.
pagina 6 di 11 7
10. Con il quinto motivo 5) Illegittimità dell'ordinanza impugnata e del procedimento di primo grado per difetto dello ius postulandi in capo al difensore del Parte appellante CP_1 solleva tale doglianza con richiamo alla circostanza per cui sia il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che l'atto di conferimento del mandato legale all'Avv. A. Tiburzi non sono mai stati portati all'ordine del giorno di un'apposita assemblea condominiale, mai rimessi alla libera determinazione dei condomini, in palese violazione di legge. 11. Con il sesto motivo rubricato ERRATA
INTERPRETAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI
VALUTAZIONE, la sig.ra contesta le risultanze cui è pervenuto il CTU nominato Parte_1 nel procedimento per ATP dal Giudice di Pace di Avezzano, e sulla cui relazione è stagliata l'ordinanza impugnata. Sul punto, parte appellante illustra che in sede di ATP, nonché con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha omesso di produrre e di tenere in debita Controparte_1 considerazione quanto accertato, con forza di giudicato, dal Tribunale di Avezzano, Giudice
Dott. Andrea Dell'Orso, con l'ordinanza del 15/11/2014 – proc. Nr. 1367/2014 RG - che definì il detto procedimento (doc. nr. 8 del fascicolo depositato in sede di ATP). Continua la Sig.ra che come accertato dalla detta ordinanza, le infiltrazioni al garage condominiale erano (e Pt_1 sono) riconducibili alla cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale eseguiti dalla ditta appaltatrice MAI Srl in difformità al contratto d'appalto stipulato dal Condominio in persona dall'Amministratore a luglio 2013; lavori svolti CP_2 dall'impresa appaltatrice in violazione delle condizioni contrattuali, senza il controllo tecnico del
D.L. previsto espressamente nel contratto di appalto (doc. 9 del fascicolo depositato in sede di
ATP) “per la verifica esecutiva e la certificazione di conformità”. La ricorrente afferma che il
CTU nominato dal Giudice di Pace non ha tenuto in debita considerazione che la causa delle infiltrazioni al garage è stata definita dal giudicato del Tribunale di Avezzano sopra richiamato che ha rigettato le istanze del ed accolto la tesi dell'Arch. , CTP della CP_1 Per_2 Pt_1 tesi per giunta confermata come scrive il Giudice nel provvedimento, anche dal perito di controparte, Ing. nominato dal Condominio. Entrambi i consulenti delle parti sono Per_3 giunti alle medesime conclusioni riguardo all'origine delle infiltrazioni al garage CP_4
La Sig.ra insiste soprattutto nell'evidenziare di come i propri CTP ritengano i lavori Pt_1 svolti dall'impresa appaltatrice in difformità a quanto stabilito nel contratto Controparte_5
d'appalto e attestano che le infiltrazioni di acqua nel garage sono la conseguenza CP_4 della non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione delle pareti interrate del garage lato nord – est e nord – ovest da parte della ditta appaltatrice MAI (garage CP_4
pagina 7 di 11 8
condominiale nel seminterrato costituito da un'autorimessa comune con posto auto assegnato ad ogni proprietario). Inoltre, la detta relazione del CTU redatta dal geom. è stata Per_1 oggetto di discussione con note critiche del 06/06/2021 da parte del consulente della Pt_1
Arch. (all. b), lamentando, altresì, che lo stesso ha omesso le indagini necessarie e Persona_4 non ha tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della completezza e correttezza della risposta ai quesiti postigli. Insiste, la ricorrente nell'affermare che nel corso degli anni, nonostante i solleciti dei tecnici, della stessa (con numerose racc. all'Amministratore) e Pt_1 dell'assemblea condominiale (doc. 11 - del fascicolo depositato in sede di ATP – analisi lavori svolti dalla Ditta Mai, relazione a firma di altri condomini allegata al verbale di assemblea del
20/02/2015), la ditta appaltatrice non ha mai riparato il danno arrecato al garage né
l'amministratore del condominio ha mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti della stessa, per il grave inadempimento al contratto di appalto. Peraltro, la contesta che Pt_1 sarebbero stati effettuati sopralluoghi sulla sua proprietà all'insaputa ed in assenza della stessa e, dunque, in difetto di autorizzazione e di contraddittorio, il tutto in danno della medesima, lamentando di essere costretta a subire la rappresentata ricostruzione dei fatti, con grave lesione del diritto di difesa. Aggiunge la ricorrente di aver eccepito la nullità della delibera dell'Assemblea straordinaria del 10/12/2019 (conferimento incarico Ing. ) in quanto Per_5 incidente sulla proprietà esclusiva all'insaputa e senza il consenso della proprietaria Pt_1
(delibera assembleare affetta da nullità mai notificata dall'amministratore alla assente Pt_1 alla seduta;
inoltre, l'omissione dell'amministratore riguardo al mancato invio alla del Pt_1 verbale di conferimento incarico all'Ing. , quale CTP del si è ripetuta Per_5 CP_1 anche riguardo alla relazione redatta dal predetto (inerente alla proprietà privata Pt_1 all'insaputa dell'avente diritto, anch'essa mai portata a conoscenza dell'appellante né dell'Assemblea condominiale e prodotta dal con il ricorso per ATP). Quindi, la CP_1
Aggiunge, parte appellante, che nel ricorso per ATP si legge che nell'anno 2016 (in realtà, tali lavori sono stati commissionati nel 2018 - come si evince dal verbale dell'assemblea straordinaria del 16/05/2018 e dal relativo avviso di convocazione a firma dell'amministratore del CP_2
09/05/2018 (doc. E), prova contraria documentale rinvenuta in corso di causa dalla sig.ra Pt_1
e dalla stessa immediatamente inviata al CTU con lettera raccomandata con prova di consegna del 05/06/2021 e fornita la proprio CTP arch. che la allegava alle note critiche alla CTU Per_2 del 06/06/2021 – cfr. doc. B) il condominio avrebbe commissionato all'impresa Scimia di
L'Aquila lavori al terrazzo privato del condomino (che risiede nel sud Italia, CP_6
pagina 8 di 11 9
erede della sig.ra ) “con posa in opera di guaina ardesiata”; da tale premessa il Persona_6 deduce, in modo del tutto arbitrario ed infondato, che le attuali lamentate CP_1 infiltrazioni deriverebbero dal terrazzo della (essendo stato quello del oggetto Pt_1 CP_6 di lavori). La afferma che anche i lavori eseguiti dalla Ditta Scimia sono risultati errati. Pt_1
Il invero, anziché intervenire sulle cause accertate delle infiltrazioni (con giudicato CP_1 del Tribunale ossia la mancata impermeabilizzazione dei muri controterra del garage), ha effettuato lavori illegittimi ed arbitrari di impermeabilizzazione con guaina bituminosa del terrazzo privato di proprietà , in assenza dello stesso, residente in [...](confinante CP_6 con la sig.ra . Tali lavori sono stati tra l'altro eseguiti non a regola d'arte e soprattutto in Pt_1 maniera approssimativa (mancano alcuni risvolti sulle murature perimetrali e sui muretti di divisione), fino al punto di ricoprire completamente l'aiuola esistente senza preventivamente svuotarla del terreno per essere correttamente impermeabilizzata (cfr. CTP a firma dell'arch.
del 29/01/2021 – doc. nr. 12 - del fascicolo depositato in sede di ATP e CTU depositata in Per_2 sede di ATP – doc. A). Quindi, l'appellante contesta al di aver cagionato CP_1 CP_1 ingenti danni alla ciò in quanto: - ha omesso la riparazione dei muri controterra del Pt_1 garage;
- non ha mai intrapreso alcuna azione giudiziaria nei confronti della ditta appaltatrice
(MAI) per far valere l'inadempimento contrattuale e richiedere i danni.
12. Si costituisce nel giudizio di appello il insiste per la conferma Controparte_1 dell'ordinanza n. 5534/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 9.9.2024, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio, e, ribadisce che il Consulente nominato in sede di ATP
Geom. ha descritto correttamente i luoghi e i lavori da realizzare per eliminare le Per_1 infiltrazioni, distinguendo quelli che dovrà compiere il condominio e quelli ad esclusivo a carico della Pt_1
13. All'udienza del 26 marzo 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività dell'ordinanza n. 5534/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 9.9.2024; mentre alla successiva udienza del 10 settembre
2025 veniva deciso di non riunire il presente procedimento con l'altro procedimento recante nr.
257/25 R.G., e, all'udienza del 22 ottobre 2025 all'esito della discussione ex art. 281 c.p.c. la causa viene ora in decisione.
14.L'appello è fondato con riferimento al primo motivo di gravame.
Come già statuito infatti nell'ordinanza 5534/2024, va confermata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 9 di 11 10
In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. (e Corte Cost. nr. 3 del 2010 nonché SSUU nr.
10012/21 ndr) nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale (cd CAD), rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. civ. n. 2683/2019,
Cass. nrr. 32201/18 e 2959/12 e da ultimo Cass. nr. 15782/22, che ha pure escluso in relazione alla denuncia del vizio de quo la necessità della proposizione della querela di falso).
L'avviso di ricevimento de quo – inerente la CAD – depositato dalla parte ivi attrice ed oggi appellata il 12.4.2022 non risulta compilato nella parte relativa all'eventuale accesso eseguito presso il luogo di consegna, così come sostanzialmente è costretta a confermare anche la difesa dell'appellato, all'esito del rilievo officioso della relativa circostanza da parte di questa Corte, che insiste sulla prova dell'avvenuta spedizione di quella raccomandata, circostanza che nulla ha a che vedere con la prova dell'accesso da parte dell'agente postale presso il domicilio del destinatario, prodromico al deposito del plico presso l'ufficio postale.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della notifica dell'atto introduttivo e conseguentemente di ogni atto successivo sino all'ordinanza qui impugnata.
15. Le spese, limitate al presente grado, non possono che seguire la soccombenza, tenuto conto che la nullità della notifica dell'atto introduttivo ha costituito oggetto del primo motivo di gravame e non ravvisandosi i presupposti anche ex Corte Cost. nr. 77/18 per disporre una compensazione anche parziale;
si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato dallo stesso appellante, pure per la fase di trattazione nei minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass.
n. 30219/23 e n. 18723/24 ), in valore ricompreso tra minimi e medi per le altri fasi tenuto conto del numero e della consistenza delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte d' Appello de L'Aquila, definitivamente così provvede:
- dichiara la nullità della gravata pronuncia per nullità della notifica dell'atto introduttivo;
- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle stesse il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio;
pagina 10 di 11 11
- condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante che per il presente grado liquida in euro 355,50 e 27,00 per esborsi ed 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
DE IA RA S. FI
pagina 11 di 11
N.R.G. 954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. RA S. FI Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. DE IA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 954/2024 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall' Avv. Rosalia Tangredi, giusta procura Parte_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Avezzano (AQ), alla Via Cesare Battisti nr. 36;
APPELLANTE
E
, in persona dell'Amministratore rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avv. Annalisa Tiburzi, ed elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta presso il difensore in Avezzano (AQ), via Garibaldi nr. 71
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza del Tribunale Civile di Avezzano numero cronologico
5534/2024 del 9 settembre 2024, nella causa iscritta al n. 1164/2021 R.G.
pagina 1 di 11 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha adito l'intestato Tribunale per ivi Controparte_1 sentir condannare la sig.ra ad effettuare i lavori descritti nella consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano – r.g. n. 1479/2020.
2. Il ricorrente ha dedotto, a sostegno delle proprie istanze, che i garages del condominio, sito in
Avezzano in via della Pineta 10, sono da sempre interessati da infiltrazioni di acqua piovana tanto da essere stati oggetto di interventi di drenaggio e di impermeabilizzazione negli anni 2013-
2014, fatta eccezione che per le corti esclusive di proprietà della resistente la quale, infatti, non avrebbe consentito l'accesso degli operai al proprio terrazzo;
ha lamentato che, a causa di tale atteggiamento ostruzionistico, i fenomeni di infiltrazione interessanti le autorimesse condominiali sono sensibilmente peggiorati, tanto da porre in pericolo la stessa stabilità del fabbricato. Quindi, il in persona del suo legale rappr. p.t. ha ritenuto opportuno adire il Giudice di Pace CP_1 al fine di nominare un consulente tecnico, e successivamente con le indicazioni riportate nella perizia ottenere un quadro chiaro ed esplicito dei lavori necessari da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dei garages, ma la Sig.ra ha continuato ad opporsi a dare Pt_1 esecuzione a quanto stabilito;
quindi, il Condominio ha insistito per la condanna della Sig.ra all'esecuzione dei detti lavori. Pt_1
3. La parte resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia Parte_1 all'udienza del 14.4.2022.
pagina 2 di 11 3
4.Il Tribunale all'esito ha emesso Ordinanza di accoglimento in merito alla domanda proposta dal A fondamento delle prefate decisioni, il Tribunale ha ritenuto che all'esito Controparte_1 della ctu del geom. , nominato nel giudizio di atp incardinato dinanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Avezzano ed iscritto al r.g. n. 1479/2020, ha accertato che, in effetti, i posti auto condominiali siti al di sotto delle corti esclusive di proprietà della resistente presentano delle
“infiltrazioni di acqua con conseguente gocciolamento a terra” particolarmente incisive soprattutto nella “parte di solaio corrispondente alla corte esclusiva di proprietà , Parte_1 tanto che hanno causato anche il distacco e la caduta a terra delle pignatte di laterizio”, accertando, inoltre, che sulla corte esclusiva di proprietà della sig.ra era presente uno Pt_1 strato di guaina molto vecchia e deteriorata e che il muretto divisorio presentava rilevanti difetti, quali la “mancanza di risvolto di guaina in vari punti;
rottura in più parti della copertina in travertino soprastante”. Ha, quindi, individuato quali probabili cause di infiltrazioni delle acque piovane nei locali garages 1. la non idonea impermeabilizzazione presente sia sulla CP_3 corte esclusiva di proprietà della Sig.ra che sul marciapiede esterno adiacente le Parte_1 due corti esclusive (guaina bituminosa deteriorata in diverse parti);
2. la mancanza di risvolti di guaina sul muretto divisorio in più punti;
3. la rottura, in più parti, della copertina in travertino e del muretto divisorio;
4. l'incompleta impermeabilizzazione del muro controterra, indicando anche i lavori necessari ai fini dell'eliminazione definitiva dei problemi di impermeabilizzazione dei locali condominiali, ovvero la “rimozione di tutti gli strati di guaina sia ardesiata che bituminosa presente sulle corti esclusive e sul marciapiede esterno;
- sistemazione del muretto divisorio con intonacatura della parte inferiore e sostituzione delle soglie di travertino rotte;
- realizzazione di un massetto in calcestruzzo su tutta la superficie (corti e marciapiede) con opportuna pendenza;
- posa in opera di malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità
“Mapelastic” con opportuni risvolti con bandelle sia sui muri perimetrali del fabbricato, che sul muretto divisorio;
- posa in opera di piastrelle da esterno sulle corti e sul marciapiede”. Le predette lavorazioni indicate dal ctu al fine di eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni nei garages condominiali, non venivano poste in essere dalla Sig.ra Pt_1 nonostante sia stata sollecitata dal con missiva del 5.7.2021 inviata via pec al CP_1 difensore della sig.ra e con successive comunicazioni in data 8 luglio e 20 luglio 2021, la Pt_1 resistente non ha manifestato la volontà di ottemperare spontaneamente all'esecuzione dei lavori indicati ma, anzi, è si è opposta agli stessi, preannunciando, per il tramite del proprio legale, di voler agire in giudizio contro il condominio, come effettivamente avvenuto con nuova ed pagina 3 di 11 4
autonoma azione, incardinata dalla resistente dinanzi al Tribunale di Avezzano. Quindi, alla luce dei prefati riscontri il Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 1126 c.c. condannava la Sig.ra alla esecuzione dei lavori necessari riportati in ctu nella misura di un terzo come da art. Pt_1
1126.
5. La Sig.ra propone appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Parte_1
Avezzano numero cronologico 5534/2024 del 9 settembre 2024, nella causa iscritta al n. 1164/2021
R.G.
6. Con il primo motivo contesta 1) Illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. 1164/2021), atteso che il predetto atto introduttivo non è stato mai portato a conoscenza della ricorrente. Nel fascicolo informatico del primo grado di giudizio, a riprova dell'avvenuta notifica, parte appellata ha depositato un avviso di ricevimento afferente alla notificazione – presuntivamente – avvenuta ai sensi dell'art. 140
c.p.c.. L'appellante afferma che tale avviso riguarderebbe la spedizione della raccomandata informativa con la quale l'Ufficiale Giudiziario avrebbe appunto notiziato la della Pt_1 giacenza presso la casa comunale di Avezzano dell'atto ad ella destinato. Prosegue, che le risultanze dell'avviso di ricevimento (manoscritto – all. f) del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., prodotto in giudizio in data 12/04/2022, mostrano: - l'assenza di sottoscrizione da parte del dipendente della posta addetto al recapito;
- non è fatta menzione nemmeno dell'ufficio postale per mezzo del quale l'agente notificatore spedisce la raccomandata al destinatario. Ciò induce a ritenere che la raccomandata non sia stata spedita/recapitata. L'appellante continua nell'affermare che il codice di spedizione attraverso il quale è possibile tracciare l'iter delle spedizioni e verificarne l'esito, positivo o negativo, appare inutilizzabile nel caso di specie, permanendo per tutta conseguenza, assoluta incertezza sull'effettiva spedizione della raccomandata. Infatti, inserendo tale codice sul sito delle Poste Italiane nella sezione “cerca spedizioni”, il risultato è una mera “tracciatura non disponibile” doc. II.
pagina 4 di 11 5
7. Con il secondo motivo 2) Illegittimità del giudizio a cognizione sommaria di primo grado (R.G.
1164/2021 – Tribunale di Avezzano) in quanto introdotto in costanza di altro giudizio (a cognizione piena) vertente sulla medesima materia del contendere. Il giudizio di primo grado, recante R.G. n. 1164/2021 è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Avezzano dal CP_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in data 27/09/2021, allorquando era già pendente il
[...] giudizio ordinario, a cognizione piena, introitato subito dopo l'ATP, dalla sig.ra , Parte_1 in data 22/07/2021, dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario, con numero di R.G. 969/2021 (cfr. doc. III), afferente alla medesima materia del contendere e comunque vertente su atti e fatti presupposto / connessi / conseguenziali a quelli per cui la ha spiegato domanda giudiziale Pt_1 onde ottenere tutela della propria situazione giuridica soggettiva. In modo sommario, con il presente motivo parte appellante pur avendo lamentato l'illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio di ATP, introducendo il relativo giudizio di merito, il ha proposto successiva domanda finalizzata alla realizzazione dei lavori Controparte_1 indicati nella citata consulenza.
8. Con il terzo motivo 3) Illegittimità dell'ordinanza impugnata per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nel giudizio di primo grado (R.G. 1164/2021 – Tribunale di
Avezzano). L'appellante contesta con il summenzionato motivo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata poiché pronunciata dal Giudice di prime cure in difetto del preventivo procedimento di mediazione, obbligatorio nel caso di specie e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sul punto, si afferma che l'obbligatorietà della mediazione per il ricorso ex articolo
702bis del codice di procedura civile è sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che, nell'elencare i casi di esclusione dal tentativo di mediazione, non indica il rito sommario di cognizione, differentemente dall'ipotesi del ricorso per decreto ingiuntivo (salva l'opposizione).
Quindi, prosegue, l'appellante se la materia per la quale si agisce con il ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. rientra tra quelle per cui la legge richiede la mediazione obbligatoria, quest'ultima resta condizione di procedibilità dell'azione.
pagina 5 di 11 6
9. Con il quarto motivo 4) Illegittimità dell'ordinanza impugnata e del procedimento di primo grado per carenza dei poteri rappresentativi dell'Amministratore p.t. del Condominio convenuto.
La con il menzionato motivo contesta la mancanza di legittimità ad agire in giudizio in Pt_1 capo al Sig. in qualità di amministratore del affermando Controparte_2 Controparte_1 che lo stesso vista la sua cessazione dalla predetta carica nell'anno 2013, ad oggi ha ricoperto tale ruolo in regime di prorogatio e poteva limitare il suo esercizio di potere esclusivamente alle attività di ordinaria amministrazione da cui esulano le iniziative giudiziarie.
pagina 6 di 11 7
10. Con il quinto motivo 5) Illegittimità dell'ordinanza impugnata e del procedimento di primo grado per difetto dello ius postulandi in capo al difensore del Parte appellante CP_1 solleva tale doglianza con richiamo alla circostanza per cui sia il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che l'atto di conferimento del mandato legale all'Avv. A. Tiburzi non sono mai stati portati all'ordine del giorno di un'apposita assemblea condominiale, mai rimessi alla libera determinazione dei condomini, in palese violazione di legge. 11. Con il sesto motivo rubricato ERRATA
INTERPRETAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI
VALUTAZIONE, la sig.ra contesta le risultanze cui è pervenuto il CTU nominato Parte_1 nel procedimento per ATP dal Giudice di Pace di Avezzano, e sulla cui relazione è stagliata l'ordinanza impugnata. Sul punto, parte appellante illustra che in sede di ATP, nonché con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha omesso di produrre e di tenere in debita Controparte_1 considerazione quanto accertato, con forza di giudicato, dal Tribunale di Avezzano, Giudice
Dott. Andrea Dell'Orso, con l'ordinanza del 15/11/2014 – proc. Nr. 1367/2014 RG - che definì il detto procedimento (doc. nr. 8 del fascicolo depositato in sede di ATP). Continua la Sig.ra che come accertato dalla detta ordinanza, le infiltrazioni al garage condominiale erano (e Pt_1 sono) riconducibili alla cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale eseguiti dalla ditta appaltatrice MAI Srl in difformità al contratto d'appalto stipulato dal Condominio in persona dall'Amministratore a luglio 2013; lavori svolti CP_2 dall'impresa appaltatrice in violazione delle condizioni contrattuali, senza il controllo tecnico del
D.L. previsto espressamente nel contratto di appalto (doc. 9 del fascicolo depositato in sede di
ATP) “per la verifica esecutiva e la certificazione di conformità”. La ricorrente afferma che il
CTU nominato dal Giudice di Pace non ha tenuto in debita considerazione che la causa delle infiltrazioni al garage è stata definita dal giudicato del Tribunale di Avezzano sopra richiamato che ha rigettato le istanze del ed accolto la tesi dell'Arch. , CTP della CP_1 Per_2 Pt_1 tesi per giunta confermata come scrive il Giudice nel provvedimento, anche dal perito di controparte, Ing. nominato dal Condominio. Entrambi i consulenti delle parti sono Per_3 giunti alle medesime conclusioni riguardo all'origine delle infiltrazioni al garage CP_4
La Sig.ra insiste soprattutto nell'evidenziare di come i propri CTP ritengano i lavori Pt_1 svolti dall'impresa appaltatrice in difformità a quanto stabilito nel contratto Controparte_5
d'appalto e attestano che le infiltrazioni di acqua nel garage sono la conseguenza CP_4 della non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione delle pareti interrate del garage lato nord – est e nord – ovest da parte della ditta appaltatrice MAI (garage CP_4
pagina 7 di 11 8
condominiale nel seminterrato costituito da un'autorimessa comune con posto auto assegnato ad ogni proprietario). Inoltre, la detta relazione del CTU redatta dal geom. è stata Per_1 oggetto di discussione con note critiche del 06/06/2021 da parte del consulente della Pt_1
Arch. (all. b), lamentando, altresì, che lo stesso ha omesso le indagini necessarie e Persona_4 non ha tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della completezza e correttezza della risposta ai quesiti postigli. Insiste, la ricorrente nell'affermare che nel corso degli anni, nonostante i solleciti dei tecnici, della stessa (con numerose racc. all'Amministratore) e Pt_1 dell'assemblea condominiale (doc. 11 - del fascicolo depositato in sede di ATP – analisi lavori svolti dalla Ditta Mai, relazione a firma di altri condomini allegata al verbale di assemblea del
20/02/2015), la ditta appaltatrice non ha mai riparato il danno arrecato al garage né
l'amministratore del condominio ha mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti della stessa, per il grave inadempimento al contratto di appalto. Peraltro, la contesta che Pt_1 sarebbero stati effettuati sopralluoghi sulla sua proprietà all'insaputa ed in assenza della stessa e, dunque, in difetto di autorizzazione e di contraddittorio, il tutto in danno della medesima, lamentando di essere costretta a subire la rappresentata ricostruzione dei fatti, con grave lesione del diritto di difesa. Aggiunge la ricorrente di aver eccepito la nullità della delibera dell'Assemblea straordinaria del 10/12/2019 (conferimento incarico Ing. ) in quanto Per_5 incidente sulla proprietà esclusiva all'insaputa e senza il consenso della proprietaria Pt_1
(delibera assembleare affetta da nullità mai notificata dall'amministratore alla assente Pt_1 alla seduta;
inoltre, l'omissione dell'amministratore riguardo al mancato invio alla del Pt_1 verbale di conferimento incarico all'Ing. , quale CTP del si è ripetuta Per_5 CP_1 anche riguardo alla relazione redatta dal predetto (inerente alla proprietà privata Pt_1 all'insaputa dell'avente diritto, anch'essa mai portata a conoscenza dell'appellante né dell'Assemblea condominiale e prodotta dal con il ricorso per ATP). Quindi, la CP_1
Aggiunge, parte appellante, che nel ricorso per ATP si legge che nell'anno 2016 (in realtà, tali lavori sono stati commissionati nel 2018 - come si evince dal verbale dell'assemblea straordinaria del 16/05/2018 e dal relativo avviso di convocazione a firma dell'amministratore del CP_2
09/05/2018 (doc. E), prova contraria documentale rinvenuta in corso di causa dalla sig.ra Pt_1
e dalla stessa immediatamente inviata al CTU con lettera raccomandata con prova di consegna del 05/06/2021 e fornita la proprio CTP arch. che la allegava alle note critiche alla CTU Per_2 del 06/06/2021 – cfr. doc. B) il condominio avrebbe commissionato all'impresa Scimia di
L'Aquila lavori al terrazzo privato del condomino (che risiede nel sud Italia, CP_6
pagina 8 di 11 9
erede della sig.ra ) “con posa in opera di guaina ardesiata”; da tale premessa il Persona_6 deduce, in modo del tutto arbitrario ed infondato, che le attuali lamentate CP_1 infiltrazioni deriverebbero dal terrazzo della (essendo stato quello del oggetto Pt_1 CP_6 di lavori). La afferma che anche i lavori eseguiti dalla Ditta Scimia sono risultati errati. Pt_1
Il invero, anziché intervenire sulle cause accertate delle infiltrazioni (con giudicato CP_1 del Tribunale ossia la mancata impermeabilizzazione dei muri controterra del garage), ha effettuato lavori illegittimi ed arbitrari di impermeabilizzazione con guaina bituminosa del terrazzo privato di proprietà , in assenza dello stesso, residente in [...](confinante CP_6 con la sig.ra . Tali lavori sono stati tra l'altro eseguiti non a regola d'arte e soprattutto in Pt_1 maniera approssimativa (mancano alcuni risvolti sulle murature perimetrali e sui muretti di divisione), fino al punto di ricoprire completamente l'aiuola esistente senza preventivamente svuotarla del terreno per essere correttamente impermeabilizzata (cfr. CTP a firma dell'arch.
del 29/01/2021 – doc. nr. 12 - del fascicolo depositato in sede di ATP e CTU depositata in Per_2 sede di ATP – doc. A). Quindi, l'appellante contesta al di aver cagionato CP_1 CP_1 ingenti danni alla ciò in quanto: - ha omesso la riparazione dei muri controterra del Pt_1 garage;
- non ha mai intrapreso alcuna azione giudiziaria nei confronti della ditta appaltatrice
(MAI) per far valere l'inadempimento contrattuale e richiedere i danni.
12. Si costituisce nel giudizio di appello il insiste per la conferma Controparte_1 dell'ordinanza n. 5534/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 9.9.2024, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio, e, ribadisce che il Consulente nominato in sede di ATP
Geom. ha descritto correttamente i luoghi e i lavori da realizzare per eliminare le Per_1 infiltrazioni, distinguendo quelli che dovrà compiere il condominio e quelli ad esclusivo a carico della Pt_1
13. All'udienza del 26 marzo 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività dell'ordinanza n. 5534/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 9.9.2024; mentre alla successiva udienza del 10 settembre
2025 veniva deciso di non riunire il presente procedimento con l'altro procedimento recante nr.
257/25 R.G., e, all'udienza del 22 ottobre 2025 all'esito della discussione ex art. 281 c.p.c. la causa viene ora in decisione.
14.L'appello è fondato con riferimento al primo motivo di gravame.
Come già statuito infatti nell'ordinanza 5534/2024, va confermata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 9 di 11 10
In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. (e Corte Cost. nr. 3 del 2010 nonché SSUU nr.
10012/21 ndr) nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale (cd CAD), rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. civ. n. 2683/2019,
Cass. nrr. 32201/18 e 2959/12 e da ultimo Cass. nr. 15782/22, che ha pure escluso in relazione alla denuncia del vizio de quo la necessità della proposizione della querela di falso).
L'avviso di ricevimento de quo – inerente la CAD – depositato dalla parte ivi attrice ed oggi appellata il 12.4.2022 non risulta compilato nella parte relativa all'eventuale accesso eseguito presso il luogo di consegna, così come sostanzialmente è costretta a confermare anche la difesa dell'appellato, all'esito del rilievo officioso della relativa circostanza da parte di questa Corte, che insiste sulla prova dell'avvenuta spedizione di quella raccomandata, circostanza che nulla ha a che vedere con la prova dell'accesso da parte dell'agente postale presso il domicilio del destinatario, prodromico al deposito del plico presso l'ufficio postale.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della notifica dell'atto introduttivo e conseguentemente di ogni atto successivo sino all'ordinanza qui impugnata.
15. Le spese, limitate al presente grado, non possono che seguire la soccombenza, tenuto conto che la nullità della notifica dell'atto introduttivo ha costituito oggetto del primo motivo di gravame e non ravvisandosi i presupposti anche ex Corte Cost. nr. 77/18 per disporre una compensazione anche parziale;
si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato dallo stesso appellante, pure per la fase di trattazione nei minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass.
n. 30219/23 e n. 18723/24 ), in valore ricompreso tra minimi e medi per le altri fasi tenuto conto del numero e della consistenza delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte d' Appello de L'Aquila, definitivamente così provvede:
- dichiara la nullità della gravata pronuncia per nullità della notifica dell'atto introduttivo;
- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle stesse il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio;
pagina 10 di 11 11
- condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante che per il presente grado liquida in euro 355,50 e 27,00 per esborsi ed 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
DE IA RA S. FI
pagina 11 di 11