CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36070 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US ES, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del Giudice delle indaciini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36070 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava l'istanza presentata da ES US, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili em esse dalla Corte di appello di Catania il 6 giugno 2019 e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari il 25 luglio 2018. Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, riteneva ostative all'applicazione della disciplina della continuazione invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la condanna irrogata alla istante per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 25 luglio 2018. 2. Avverso questa ordinanza ES US, a mezzo dell'avv. Giovanna Aprile, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazicine di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione veniva svalutata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalla condannata, reso evidente dalla loro riferibilità al mercato degli stupefacenti etneo, nel quale la ricorrente era inserita, su cui il provvedimento impugnato si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ES US è infondato. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da ES US, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione, 2 ex art. 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite della parte istante, come nel caso della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, cli volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen., che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 -01). • 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da ES US le modalità con cui le condotte illecite di cui si invocava la preordinazione criminose si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte della condannata, che veniva ritenuta incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Le connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, infatti, rendevano evidente come le condotte delinquenziali della ricorrente esprimevano caratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la 3 preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, anche alla luce dell'ampiezza dell'arco temporale nel quali i comportamenti in esame venivano commessi, compreso tra il giugno del 2014 e il luglio del 2017. D'altra parte, la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro dosimetrico diverso rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, che, viceversa, è orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.). Non può, per altro verso, non rilevarsi che nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocata in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, tra i quali è compreso un delitto associativo, come nel caso di ES MU, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una verifica sulla natura del sodalizio, sulla sua concreta operatività e sulla sua continuità nel tempo, che appare indispensabile per verificare l'unicità del momento deliberativo e la sua, eventuale, attuazione attraverso l'appartenenza del soggetto a un'organizzazione criminale (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da ES US deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36070 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava l'istanza presentata da ES US, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili em esse dalla Corte di appello di Catania il 6 giugno 2019 e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari il 25 luglio 2018. Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, riteneva ostative all'applicazione della disciplina della continuazione invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la condanna irrogata alla istante per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 25 luglio 2018. 2. Avverso questa ordinanza ES US, a mezzo dell'avv. Giovanna Aprile, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazicine di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione veniva svalutata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalla condannata, reso evidente dalla loro riferibilità al mercato degli stupefacenti etneo, nel quale la ricorrente era inserita, su cui il provvedimento impugnato si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ES US è infondato. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da ES US, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione, 2 ex art. 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite della parte istante, come nel caso della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, cli volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen., che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 -01). • 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da ES US le modalità con cui le condotte illecite di cui si invocava la preordinazione criminose si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte della condannata, che veniva ritenuta incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Le connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, infatti, rendevano evidente come le condotte delinquenziali della ricorrente esprimevano caratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la 3 preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, anche alla luce dell'ampiezza dell'arco temporale nel quali i comportamenti in esame venivano commessi, compreso tra il giugno del 2014 e il luglio del 2017. D'altra parte, la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro dosimetrico diverso rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, che, viceversa, è orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.). Non può, per altro verso, non rilevarsi che nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocata in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, tra i quali è compreso un delitto associativo, come nel caso di ES MU, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una verifica sulla natura del sodalizio, sulla sua concreta operatività e sulla sua continuità nel tempo, che appare indispensabile per verificare l'unicità del momento deliberativo e la sua, eventuale, attuazione attraverso l'appartenenza del soggetto a un'organizzazione criminale (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da ES US deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 giugno 2023.