Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 2
L'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza. (Fattispecie in cui è stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra più delitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).
Il dolo d'impeto o l'occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi.
Commentario • 1
- 1. Dolo d'impeto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2013, n. 35639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35639 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/07/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2447
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 1519/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR IO N. IL 04/12/1967;
avverso l'ordinanza n. 5/2012 CORTE ASSISE di CAGLIARI, del 29/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29.10.2012 la Corte d'assise di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da NT IR tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis, ex art. 671 c.p.p., tra i reati di omicidio per cui aveva riportato le separate condanne di cui alla sentenza 26.06.1986 della Corte d'appello di Cagliari, sezione per i minorenni, e 19.03.2001 della Corte d'assise della stessa sede. Rilevava in proposito l'anzidetto giudice dell'esecuzione come la circostanza dedotta - essere tutti i delitti originati da uno stesso movente (il risentimento della famiglia del IR contro quelle avverse cui era attribuito il proprio dissesto - non consentisse ex se di ritenere configurato il vincolo della continuazione. In senso negativo militavano, invero, elementi ostativi ben rilevanti, quali la notevole distanza temporale (dal 07.09.1985 al 26.05.1998), la diversità delle modalità (il primo fatto era stato commesso singolarmente, il secondo in complicità con il fratello) e l'evidente differenza del dolo (d'impeto nel primo fatto, premeditato nel secondo); il primo episodio era stato, poi, oggetto di piena confessione, mentre il secondo era stato negato. Non poteva dunque ritenersi che il IR, allorché commetteva il primo duplice delitto, d'impeto, già avesse programmato, con la sufficiente specificità richiesta, di compiere, ben tredici anni dopo, il secondo fatto omicidiario.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione, con atto personale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini : a) tutti gli omicidi traevano origine dalla stessa situazione iniziale e quindi erano frutto di un'ideazione unitaria;
b) la distanza nel tempo era causata dallo stato di detenzione sofferto in espiazione del primo episodio;
c) la seconda condanna era frutto di un processo indiziario e solo il movente aveva consentito di cementare i vari indizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, non può trovare accoglimento.
2. Ed invero il ricorrente -che sostanzialmente ripropone sub specie vizi di legittimità le stesse questioni avanzate davanti al giudice dell'esecuzione e da questo correttamente risolte - incentra la sua doglianza sul movente dei delitti per i quali ha riportato condanna, elevato ad unico parametro di valutazione, fino ad annullare la rilevanza degli altri, di contro essenziali. Il condannato, in tal senso, mostra poi di confondere il movente con la previa ideazione unitaria;
il movente, invero, come causa personale determinante, ben si può riproporre in diversi momenti, per circostanze occasionali, e per ciò non necessariamente essere sintomo di un'unica ideazione ab origine dei delitti poi commessi in tempi e luoghi diversi. Poiché, ai fini della continuazione, rettamente intesa, quel che conta è che i singoli reati siano esecutivi di un'unica preventiva ideazione, e che la loro programmazione sia sufficientemente specifica, è evidente che l'unicità del movente, per quanto elemento da tenere in considerazione, non può però ex se essere decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. con quell'automaticità che il ricorrente sembra proporre. In tal senso, dovendosi dimostrare che l'omicidio commesso nel Maggio 1998 (ai danni di DA IL) era già concretamente delineato e voluto dal IR prima del Settembre 1985, quando fu commesso il primo duplice omicidio (
contro
GU IO e IT GU), del tutto correttamente la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza di elementi di segno contrario, quali la rilevante distanza temporale (quasi tredici anni) di per sè insuperabile, le diverse modalità esecutive (il primo in forma singola, il secondo concorsuale) e la differente esplicazione dell'elemento psicologico (dolo d'impeto il primo, premeditato nel secondo).
Orbene, ciò posto, corre rilevare che la motivazione dell'impugnato provvedimento risulta intrinsecamente logica, coerente ai dati di causa e rispettosa dei parametri normativi e giurisprudenziali in materia. Non hanno pregio, dunque, i motivi dell'impugnazione, peraltro modulati su profili in fatto.
Il primo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, al p.
2.a) propone il tema, di cui già si è detto, del movente proposto come unico e sufficiente cemento dei vari reati. Esso è, dunque, infondato perché presuppone un'ideazione sicuramente generica (sopprimere componenti delle famiglie avverse) e non sufficientemente specifica (la singola vittima), in contrasto con quella specificità e concretezza del preventivo disegno criminoso che sempre ha insegnato questa Corte essere essenziale al riconoscimento della continuazione. Ed invero, quanto ai pur importanti parametri spazio- temporali, va ricordato come essi di per sè costituiscano solo alcuni degli elementi valutativi che occorre prendere in esame, dovendosi però rilevare come quanto più gli stessi si dilatano (nella fattispecie fino a tredici anni), tanto più è difficile ipotizzare un iniziale unitario piano criminoso che comprenda anche fatti proiettati in un lontano futuro o collocati ad una distanza tale da non consentire il preventivo controllo delle varie componenti della condotta criminosa. Nel caso in esame, certamente nel 1985 il IR non poteva contare - o non ha dimostrato di aver potuto contare - sulla complicità del fratello ben tredici anni dopo. È infondato anche il secondo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, al p.
2.b) che sostiene l'irrilevanza del tempo trascorso a causa della subita detenzione. Se è vero infatti che la detenzione intermedia non è in sè, in astratto, ostativa ai fini in esame, è però pacifico che essa impone un più rigoroso vaglio di ogni altro elemento che sia, singolarmente e congiuntamente, dimostrativo di un preventivo disegno unitario non destrutturato dalla restrizione, legame all'evidenza tanto più evanescente quanto più lunga sia stata detta detenzione. In tal senso la carcerazione per tredici anni diventa elemento sostanzialmente insormontabile. Deve, peraltro, ritenersi determinante, in senso veramente ostativo, la rilevata occasionalità del primo episodio (il duplice omicidio del 1985), generato da un impeto reattivo alla derisione (almeno, tale ritenuta dal IR) da parte delle vittime, incontrate in un bar;
dolo d'impeto ed occasionalità della condotta sono elementi di per sè incompatibili con la continuazione, e ciò anche se vi era un sotterraneo e più profondo movente. Ciò detto, perde rilevanza anche il terzo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, al p.
2.e), posto che il richiamo del ricorrente al movente quale cemento dei vari indizi, nel secondo processo, resta nell'ambito delle considerazioni negative già sopra esplicate.
3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013