Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2013, n. 35639
CASS
Sentenza 2 luglio 2013

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Massime2

L'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza. (Fattispecie in cui è stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra più delitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).

Il dolo d'impeto o l'occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi.

Commentario1

  • 1Dolo d'impeto: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2013, n. 35639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35639
Data del deposito : 2 luglio 2013

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