Articolo 71 sexies della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 71 quinquiesArticolo 74
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1 gennaio 2006
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6 maggio 2023
Art. 71-sexies. (((Inammissibilita').

Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza)) .
Entrata in vigore il 6 maggio 2023
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