Versione
1 gennaio 2006
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6 maggio 2023
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Art. 71-sexies. (((Inammissibilita').
Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza)) .
Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza)) .
Commentario • 1
- 1. Misure alternative inammissibili extra UE (Cass 41610/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2026 · 3.933941
[…] Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 71-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e degli artt. 5 e 6 CEDU. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2010, n. 44572Provvedimento: […] Segue che deve ritenersi abrogata la procedura prevista dall'art. 71- sexies della legge di ordinamento penitenziario n. 354/1975, con succ. mod., cit., in considerazione della disciplina della declaratoria di inammissibilità dettata dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2 il quale fa espresso riferimento al decreto motivato di inammissibilità emesso dal "presidente del collegio", prevedendo che contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. […]Leggi di più...
- mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata·
- misure alternative alla detenzione·
- reati ostativi·
- domanda di detenzione domiciliare·
- detenzione domiciliare·
- ricorso per cassazione·
- mezzo di gravame·
- decreto di inammissibilità·
- rilevanza·
- esclusione·
- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)