Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12179
CASS
Sentenza 23 marzo 2023

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Massime1

Il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che, a seguito delle modifiche dell'art. 649-bis cod. pen., introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale).

Commentario1

  • 1Remissione tacita di querela: l’assenza della persona offesa all’udienza predibattimentale non basta (Cass. Pen. n. 2710/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026

    Massima La mancata comparizione della persona offesa all'udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p. non integra remissione tacita di querela, poiché l'art. 152 c.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, collega tale effetto esclusivamente alla mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone. La pronuncia affronta il tema della configurabilità della remissione tacita di querela in caso di mancata comparizione della persona offesa all'udienza predibattimentale. Il Tribunale aveva ritenuto che l'assenza della persona offesa, regolarmente citata per l'udienza ex art. 554-bis c.p.p., integrasse manifestazione tacita di volontà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12179
Data del deposito : 23 marzo 2023

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