Sentenza 6 luglio 2015
Massime • 1
In tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.
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- 1. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
Leggi di più… - 2. Recidiva reiterata: cosa comporta?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2015, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2015 |
Testo completo
1 766 /1 6 /C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2421/2015 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 54593/2014 Dott. ROSA PEZZULLO Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - - Consigliere -Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ER N. IL 03/08/1975 TORRE LUANA N. IL 19/04/1977 avverso la sentenza n. 1433/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 31/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31.10.2013 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 9.4.2008, concedeva a PO IC l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestate, in relazione al reato di tentato furto aggravato- ai sensi dell'art. 625 n. 4 e 5 c.p. in concorso con TO AN e AN CI (assolto con la medesima sentenza per non aver commesso il fatto)- in danno di NT RO, del contenuto della borsetta di quest'ultima (capo 1) e di furto in concorso con TO AN di alcune confezioni di carne (capo 2), confermando la condanna nei confronti della stessa ad anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza PO IC e TO AN hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, con i quali lamentano: -con il primo motivo, l' inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli articoli 624, 625 n.5 c.p., in relazione al fatto di cui al capo 1) dell' imputazione, atteso che, a seguito dell'assoluzione di AN CI, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p., aggravate dalla sola circostanza ad effetto speciale dell'avere agito con destrezza (ex art. 625 n. 4 c.p.), escludendo quindi la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art 625 n. 5 c.p., con conseguente rideterminazione della pena in senso favorevole alle imputate, attesa la minore gravità del fatto, laddove non si comprende perché la Corte abbia ritenuto di confermare la pena inflitta in primo grado, con conseguente violazione dei principi di offensività della condotta e di proporzionalità ed adeguatezza della pena;
inoltre non vi è motivazione in merito alle ragioni per cui, pur a fronte di una sostanziale riduzione della gravità del fatto, la Corte ha omesso di considerare (alla luce della pronuncia di assoluzione del terzo imputato), la necessità di escludere una delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale contestate, e che ciò avrebbe dovuto determinare una sostanziale riduzione della gravità del fatto, incidente sulla offensività della condotta, con conseguente necessità di rivalutare la pena inflitta dal giudice di primo grado;
-con il secondo motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 81/2 comma c.p., atteso che i giudici d'appello avrebbero dovuto ritenere i reati ascritti alle imputate avvinti dal vincolo della continuazione ed attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene, a favore di un più benevolo trattamento sanzionatorio, in considerazione: della minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, dell' anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale da parte dell'autore del reato, in luogo della mera inclinazione a reiterare nel tempo, dell'omogeneità delle condotte e della identità dei beni giuridici offesi (i reati giudicati sono infatti entrambi furti e quindi reati contro il patrimonio), nonché del contenutissimo intervallo temporale tra i due episodi delittuosi e della programmazione specifica ed anticipata di più violazioni della legge penale, peraltro avvenute nello stesso luogo;
una più puntuale indagine del processo volitivo che ha condotto le imputate a commettere più reati, avrebbe permesso di evidenziare come le stesse, entrambe residenti a [...], disoccupate, prive di disponibilità di danaro, si fossero recate nel Piacentino non per caso, ma col chiaro intento di porre in essere azioni predatorie ai danni di supermercati (per reperire generi alimentari necessari per il loro sostentamento), ovvero alternativamente ai danni di avventori dei supermercati stessi, per reperire il denaro necessario per il soddisfacimento delle loro primarie esigenze di vita;
la motivazione della sentenza impugnata appare illogica laddove, da un lato, aderisce alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, vale a dire che le imputate avrebbero prima posto in essere il loro disegno criminoso agendo nel piazzale del supermercato (quasi a ritenere che l'azione programmata fosse proprio quella), e poi, non essendo riuscite ad impossessarsi del portafogli della sig.ra NT, avrebbero deciso di entrare nel supermercato per impossessarsi di alcune confezioni di carne e dell'altro, prospetta che le stesse si sarebbero recate nei pressi del supermercato già con l'intento di effettuare il furto di generi alimentari, ed avrebbero poi approfittato, in modo estemporaneo, di condizioni favorevoli per commettere anche il furto in danno della NT;
tale sovrapposizione di ipotesi, ed il fatto che non si sia optato per un'ipotesi che escludesse l'altra, induce a ritenere che il disegno criminoso perseguito dalle due imputate fosse ab origine unitario, ovvero volto a commettere furti indistintamente ai danni del supermercato, ovvero dei suoi avventori, sfruttando certamente l'occasione più propizia, eseguendo però un programma già ideato e precedentemente concordato ed un modus operandi già sperimentato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, alle imputate è stato ascritto al capo 1) della rubrica il delitto di tentato furto aggravato, di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 5 2 П c.p., ma, all'esito del giudizio di appello, il coimputato AL CI è stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre sia la ricorrente, PO IC, che TO AN sono state riconosciute responsabili del reato in questione. Tale assoluzione ha determinato di fatto il venir meno dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., essendo le autrici del reato di numero inferiore a tre, ma di tale evidenza non pare che i giudici d'appello abbiano tenuto conto, quanto alla gravità del fatto e conseguentemente alla determinazione della pena, atteso che, sia in motivazione, che nel dispositivo della sentenza impugnata, vi è il riferimento alle "aggravanti" ed alla recidiva. In particolare, in motivazione, la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto alle imputate l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha evidenziato che le "attenuanti", ivi comprese le generiche, andavano considerate equivalenti alle aggravanti "correttamente contestate", sicchè il riconoscimento di esse non era idoneo a produrre effetti sulla dosimetria della pena. Occorreva, invece, che i giudici d'appello specificamente valutassero l'incidenza della elisione di tale aggravante in relazione al concorso tra circostanze ex art. 69 c.p. ed in termini più generali all'individuazione dell'entità del fatto.
2. Il secondo motivo di ricorso, del pari, deve ritenersi fondato, quanto al profilo della mancata valutazione della ricorrenza di un modus operandi delle imputate, tale che il tentativo di furto del contenuto della borsetta della NT, non costituiva il frutto di un'autonoma spinta criminosa, ma espressione, comunque, di una più generale programmazione di attività predatoria di beni da compiere in luoghi quali supermercati o nelle immediate vicinanze di essi, in quanto soggetti alla frequentazione di molteplici individui e di plurime occasioni di illeciti. La sentenza impugnata, invero, lambisce senza specificamente affrontare, tale aspetto, laddove evidenzia che le due complici erano abituate ad interagire nella perpetrazione di illeciti, sicchè erano in grado di avvedersi delle condizioni di tempo e di luogo favorevoli per la realizzazione di fatti illeciti. D'altra parte questa Corte ha più volte evidenziato che è possibile ricavare la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 81 c.p. dall'unitarietà del contesto, dalla spinta a delinquere, dalla brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, dall'identica natura dei reati, dall'analogia del "modus operandi" dalla costante compartecipazione di altri determinati soggetti (arg. ex Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010).
3. La sentenza impugnata, pertanto, per le ragioni dette, va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.
p.q.m.
3 annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso il 6.7.2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Maurizio Fumo Rosa Pezzullo siin my DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 18 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermela Lanzuise : 4