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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/01/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
NONNO GIACOMO MARIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5731/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3063M03007 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 27/02/2025 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di recupero concernente un credito per ricerca e sviluppo relativo all'anno 2015, compensato nell'anno
2016.
1.1. La ricorrente eccepiva di avere presentato istanza di accertamento con adesione e di non avere potuto comprovare in quella sede la fondatezza del credito in ragione della impossibilità di procedere – entro i termini per la proposizione del ricorso – alla traduzione della documentazione dall'inglese.
1.2. Deduceva, altresì, che, come evincibile dalla documentazione prodotta, il credito d'imposta era effettivamente esistente e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato.
2. AE si costituiva in giudizio, evidenziando che il ricorso introduttivo non era stato mai allegato alla PEC di notificazione.
3. All'udienza del 12/01/2026 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In primo luogo, va evidenziata la nullità del ricorso in quanto redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo PEC, in violazione dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (Cass. n. 30950 del 03/12/2024). La nullità non è, peraltro, sanata in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE.
1.2. In secondo luogo, la ricorrente non ha né dedotto né provato in che data è stata alla stessa notificato l'atto di recupero, né quando è stata proposta l'istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza che non è possibile verificare ex actis la tempestività del ricorso.
1.3. La tempestività non emerge nemmeno dalla documentazione prodotta in copia analogica, peraltro priva della necessaria attestazione di conformità, tanto che della stessa non può tenersi conto nel presente procedimento (art. 25 bis del d.lgs. n. 546 del 1992).
1.4. Infine, non v'è nemmeno prova della regolarità della notificazione del ricorso, atteso che, indipendentemente dalle eccezioni dell'Ufficio concernenti il contenuto della notificazione, non è stata nemmeno prodotta la documentazione attestante l'accettazione e la consegna;
inoltre, la copia in formato
.pdf della sola consegna prodotta risulta anch'essa priva di attestazione di conformità.
2. Non è inutile evidenziare che l'impossibilità di tenere conto della documentazione priva dell'attestazione di conformità renderebbe, peraltro, il ricorso anche infondato, oltre che inammissibile.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di AE, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
NONNO GIACOMO MARIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5731/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3063M03007 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 27/02/2025 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di recupero concernente un credito per ricerca e sviluppo relativo all'anno 2015, compensato nell'anno
2016.
1.1. La ricorrente eccepiva di avere presentato istanza di accertamento con adesione e di non avere potuto comprovare in quella sede la fondatezza del credito in ragione della impossibilità di procedere – entro i termini per la proposizione del ricorso – alla traduzione della documentazione dall'inglese.
1.2. Deduceva, altresì, che, come evincibile dalla documentazione prodotta, il credito d'imposta era effettivamente esistente e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato.
2. AE si costituiva in giudizio, evidenziando che il ricorso introduttivo non era stato mai allegato alla PEC di notificazione.
3. All'udienza del 12/01/2026 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In primo luogo, va evidenziata la nullità del ricorso in quanto redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo PEC, in violazione dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (Cass. n. 30950 del 03/12/2024). La nullità non è, peraltro, sanata in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE.
1.2. In secondo luogo, la ricorrente non ha né dedotto né provato in che data è stata alla stessa notificato l'atto di recupero, né quando è stata proposta l'istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza che non è possibile verificare ex actis la tempestività del ricorso.
1.3. La tempestività non emerge nemmeno dalla documentazione prodotta in copia analogica, peraltro priva della necessaria attestazione di conformità, tanto che della stessa non può tenersi conto nel presente procedimento (art. 25 bis del d.lgs. n. 546 del 1992).
1.4. Infine, non v'è nemmeno prova della regolarità della notificazione del ricorso, atteso che, indipendentemente dalle eccezioni dell'Ufficio concernenti il contenuto della notificazione, non è stata nemmeno prodotta la documentazione attestante l'accettazione e la consegna;
inoltre, la copia in formato
.pdf della sola consegna prodotta risulta anch'essa priva di attestazione di conformità.
2. Non è inutile evidenziare che l'impossibilità di tenere conto della documentazione priva dell'attestazione di conformità renderebbe, peraltro, il ricorso anche infondato, oltre che inammissibile.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di AE, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500.