Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/01/2026, n. 1230
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità del ricorso per formato non conforme

    La Corte ha ritenuto il ricorso nullo in quanto redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica a mezzo PEC, in violazione dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova sulla tempestività del ricorso

    La ricorrente non ha né dedotto né provato in che data è stata alla stessa notificato l'atto di recupero, né quando è stata proposta l'istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza che non è possibile verificare ex actis la tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova sulla regolarità della notificazione del ricorso

    Non v'è nemmeno prova della regolarità della notificazione del ricorso, atteso che, indipendentemente dalle eccezioni dell'Ufficio concernenti il contenuto della notificazione, non è stata nemmeno prodotta la documentazione attestante l'accettazione e la consegna; inoltre, la copia in formato .pdf della sola consegna prodotta risulta anch'essa priva di attestazione di conformità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/01/2026, n. 1230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1230
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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