Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 2
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall'assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell'immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell'atto di acquisto.
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento da parte del terzo - assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. (ed eventualmente, nei limiti del richiamo ivi compiuto, dagli artt. 1480, 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 stesso cod.). E, per il richiamo compiuto dall'art. 1480, all'art. 1223 cod. civ., l'acquirente puo agire anche chiedendo il risarcimento del danno, secondo le regole generali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso l'avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NA MA, OL NO elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMILLO SABATINI 150, presso lo STUDIO FALATO A. rappresentati e difesi dall'avvocato ESPOSITO LUIGI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
RN CI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05157/99 proposto da:
RN CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 87, presso l'avvocato MANI ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
NI LI, NA MA, OL NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2358/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udite per il ricorrente l'Avvocato Di Battista che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato Esposito che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI IA e OL GI con citazione 19 aprile 1993 convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi OM IB e AN RN, deducendo di avere acquistato con atto 22 dicembre 1992, dal RN, un appartamento sito in Pomezia, via Confalonieri, n. 29, scala A), int. 20, occupato dalla OM in forza di provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto nel giudizio di separazione dal marito, chiedendo la condanna della OM al rilascio dell'immobile e di essa, in solido con il coniuge, al pagamento di un'indennità di occupazione ed al risarcimento degli ulteriori danni.
La OM si costituì chiedendo il rigetto della domanda, esponendo che il RN e gli acquirenti, consapevoli del suo diritto al godimento dell'immobile in base al provvedimento presidenziale, successivamente confermato in sede di separazione, avevano agito scientemente in suo danno. Dedusse che il suo diritto sulla casa coniugale ne escludeva la consegna agli acquirenti e propose in via riconvenzionale domanda di revocazione della compravendita ex art. 2901 cod. civ. Il RN si costituì a sua volta, deducendo di avere reso edotti gli acquirenti, al momento della compravendita, dell'esistenza del provvedimento di assegnazione della casa alla moglie in sede di separazione e chiedendo la reiezione di ogni domanda nei propri confronti. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 7 Ottobre 1995, condannò la OM al rilascio dell'immobile ed entrambi i convenuti, in solido, al pagamento di lire 7.000.000, con gli interessi legali, per l'occupazione dell'immobile dal maggio 1993 ed il solo RN al pagamento di lire 2.000.000, con gli interessi legali, per la sua occupazione dal gennaio all'aprile 1993. La sentenza venne impugnata dalla OM, la quale insisteva nel dedurre la prevalenza del proprio titolo rispetto a quello degli attori e la fondatezza della domanda revocatoria proposta. Il RN propose appello incidentale con il quale impugnava la sentenza nella parte relativa alla sua condanna, deducendo che le controparti non avevano alcun diritto nei suoi confronti ad indennizzi, essendo state rese edotte al momento del contratto dell'esistenza del provvedimento di assegnazione della casa alla OM.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata l'8 luglio 1998, rigettava il gravame della OM, accogliendo quello del RN quanto alla sua condanna al pagamento di due milioni per l'occupazione dell'immobile dal gennaio all'aprile 1993. Avverso tale sentenza la OM ha proposto ricorso a questa Corte formulando due motivi di impugnazione. La SI e il OL resistono con controricorso. Il RN resiste con controricorso ed ha proposto anche ricorso incidentale.
Riuniti i ricorsi, la causa è stata rimessa alle sezioni unite per la decisione del primo motivo del ricorso principale, oggetto di un contrasto giurisprudenziale. Pronunciatesi le sezioni unite su tale motivo, con decisione di accoglimento depositata il 27 giugno 2002, n. 11096, la causa è stata rimessa a questa sezione per la decisione del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.
In questa sede la SI e il OL hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunciavano la violazione dell'art. 11 della legge n. 74 del 1987 e dell'art. 155 cod. civ., dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa decisione su un punto decisivo della controversia.
Si deduceva al riguardo che a norma dell'art. 155 cod. civ. l'assegnazione della casa coniugale, se trascritta è opponibile ai terzi. Nel caso di specie il provvedimento non era stato trascritto, ma è pacifico che gli acquirenti dell'immobile erano a conoscenza dell'esistenza del provvedimento di assegnazione, cosicché - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - la mancata trascrizione non aveva rilievo, essendo comunque necessaria solo per l'opponibilità ai terzi oltre i nove anni.
Questa Corte, con sentenza 27 giugno 2002, n. 11096, delle Sezioni unite - alle quali la causa era stata rimessa da questa sezione - ha deciso sul motivo accogliendolo ed enunciando il principio di diritto secondo il quale "ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 74 del 1987, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto".
2 Con il secondo motivo sì denunciano la violazione dell'art. 2901 cod. civ., dell'art. 112 c.p.c, nonché l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Si deduce al riguardo che erroneamente la Corte di appello avrebbe rigettato la domanda revocatoria proposta avverso l'atto di alienazione dell'immobile del quale gli attori avevano chiesto il rilascio, sussistendone tutti i requisiti di accoglimento e dovendosi, in particolare, ritenere che essa possa essere esperita in relazione a qualunque diritto di credito, compreso quello relativo al godimento della casa coniugale, a tutela di esso. Il motivo è infondato.
La ricorrente, con il motivo, già formulato in appello, mira ad ottenere tutela diretta, attraverso l'istituto della revocatoria regolato dagli artt. 2901 e segg. cod. civ., del suo diritto al godimento della casa coniugale, attribuitole con il provvedimento di assegnazione di essa - emanato nel corso del giudizio di separazione personale - avverso l'atto di alienazione di essa a terzi, da parte del coniuge che ne era proprietario.
Peraltro, come esattamente si osserva nella sentenza impugnata, la revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 e segg. cod. civ., ha la funzione esclusiva di garantire la conservazione al creditore della garanzia generica sui beni del debitore (Cass. 29 marzo 1999, n. 2971) e il suo favorevole esperimento non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere, ma solo la sua inefficacia nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria, all'unico fine (art. 2902 cod. civ.) di consentirgli di esercitare sul bene oggetto della disposizione l'azione esecutiva, assoggettando ad esecuzione forzata il bene medesimo, per la realizzazione del credito (Cass, 25 maggio 2001, n. 7127). Ne deriva che essa non può essere esperita - come pretenderebbe il ricorrente - al fine di inibire agli acquirenti dell'immobile adibito a casa coniugale, venduto dal coniuge dell'assegnatario, di chiederne la consegna in conseguenza dell'atto di acquisto. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
3 Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 1482, 1223 e 1469 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, in relazione alla condanna del RN al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile venduto agli attori da parte della moglie assegnataria dello stesso. Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata si da atto che gli acquirenti, al momento della compravendita, furono resi edotti della esistenza del provvedimento di assegnazione dell'immobile al coniuge separato, cosicché la condanna del RN al pagamento di un'indennità di occupazione è priva di giuridico fondamento, avendo le parti stipulato un contratto aleatorio, essendosi gli acquirenti assunti il rischio del protrarsi dell'occupazione dell'immobile compravenduto e non avendo il RN assunto alcun obbligo di procurare la liberazione di tale immobile.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 1482 cod. civ., se l'esistenza di vincoli sul bene venduto è noto agli acquirenti, il venditore risponde solo in caso di evizione, ed il RN non si era in alcun modo impegnato a ottenere la liberazione dell'immobile. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe comunque contraddittoria, per avere affermato l'inadempienza del debitore in relazione ad una parte del periodo di occupazione, escludendola invece per un'altra parte, senza che sussistesse alcun elemento di differenziazione in relazione all'intero protrarsi dell'occupazione. Premesso che l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, in seguito a separazione personale, pone in essere un rapporto di natura obbligatoria e non reale (da ultimo Cass.18 agosto 1997, n. 7680; 22 novembre 1993, n. 11508) il ricorso incidentale è infondato in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1482 cod. civ., che riguarda la diversa fattispecie dell'esistenza di garanzie reali, pignoramenti o sequestri sul bene compravenduto. Nel caso di cosa gravata, come nella specie, da diritti di godimento da parte di terzi, sono invece applicabili l'art. 1489 cod. civ. - che disciplina la responsabilità del venditore nel caso in cui la cosa compravenduta sia gravata da diritti personali di godimento di terzi - ed eventualmente, nei limiti del richiamo ivi compiuto, gli artt. 1480, 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Per il richiamo compiuto da tale norma all'art. 1480, e da questa all'art. 1479, che a sua volta richiama l'art. 1223, anche in tale caso all'acquirente può spettare il risarcimento del danno secondo le regole generali.
Il ricorso incidentale, peraltro, è fondato, non essendo comprensibile il principio giuridico del quale la Corte di appello ha inteso fare applicazione nell'accogliere la domanda di risarcimento nei confronti del RN, tenuto anche conto della intrinseca incongruità e contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte, dopo avere affermato che gli acquirenti erano stati resi edotti della "situazione concernente l'immobile", ha dato, senza alcun riferimento alla normativa applicabile, diverso rilievo - in relazione al diritto al risarcimento del danno - a tale fatto, disconoscendo il diritto al risarcimento per un primo periodo e riconoscendolo per il successivo, senza che possa comprendersi la ratio decidendi di tale statuizione.
Ne deriva che il motivo va accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale nei sensi sopra indicati, va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata anche in relazione all'accoglimento da parte delle sezioni unite del primo motivo del ricorso principale e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003