Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5455
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall'assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell'immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell'atto di acquisto.

Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento da parte del terzo - assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. (ed eventualmente, nei limiti del richiamo ivi compiuto, dagli artt. 1480, 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 stesso cod.). E, per il richiamo compiuto dall'art. 1480, all'art. 1223 cod. civ., l'acquirente puo agire anche chiedendo il risarcimento del danno, secondo le regole generali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5455
Data del deposito : 8 aprile 2003

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