Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7127
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art.2932 cod. civ. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi.

Il ricorso incidentale per cassazione, condizionato o meno, con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito, riproponga questioni pregiudiziali nel rito o preliminari di merito, decise in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato in sede di giudizio di legittimità prima del ricorso principale proposto dalla parte soccombente ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo, sorgendo l'interesse che lo rende ammissibile dalla stessa proposizione del ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito.

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, si determina la responsabilità contrattuale dell'alienante, mentre la responsabilità del successivo acquirente rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale quando trovi fondamento non in una mera consapevolezza della precedente vendita, ma in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel violare gli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente al quale incombe l'onere della relativa prova.

Commentari3

  • 1Debitore si priva di unità immobiliare: come tutelare il creditore?
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Azione revocatoria. Aspetti generali e finalità – 2. Il dispositivo di cui all'art. 2901 c.c. – 3. Presupposti dell'azione revocatoria – 4. Circa l'eventus, o periculum, damni – 5. Circa il credito Qualora il debitore si privi dell'unità immobiliare di cui era proprietario in danno del creditore, affinché quest'ultimo non possa procedere all'esecuzione forzata su quel bene e così ottenere quanto di sua spettanza, è possibile (qualora ricorrano i presupposti di legge) tutelare la parte creditrice con varie azioni. Fra queste, oltre a quella di cui all'art. 2929 bis c.c., vi è l'azione revocatoria (c.d. Actio Pauliana) la quale mostra la propria rilevanza laddove il debitore …

     Leggi di più…

  • 2Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatore
    Donato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009

  • 3Divorzio, azione revocatoria, acquirente della casa familiareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7127
Data del deposito : 25 maggio 2001

Testo completo