Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 3
L'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art.2932 cod. civ. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi.
Il ricorso incidentale per cassazione, condizionato o meno, con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito, riproponga questioni pregiudiziali nel rito o preliminari di merito, decise in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato in sede di giudizio di legittimità prima del ricorso principale proposto dalla parte soccombente ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo, sorgendo l'interesse che lo rende ammissibile dalla stessa proposizione del ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito.
La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, si determina la responsabilità contrattuale dell'alienante, mentre la responsabilità del successivo acquirente rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale quando trovi fondamento non in una mera consapevolezza della precedente vendita, ma in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel violare gli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente al quale incombe l'onere della relativa prova.
Commentari • 3
- 1. Debitore si priva di unità immobiliare: come tutelare il creditore?Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Azione revocatoria. Aspetti generali e finalità – 2. Il dispositivo di cui all'art. 2901 c.c. – 3. Presupposti dell'azione revocatoria – 4. Circa l'eventus, o periculum, damni – 5. Circa il credito Qualora il debitore si privi dell'unità immobiliare di cui era proprietario in danno del creditore, affinché quest'ultimo non possa procedere all'esecuzione forzata su quel bene e così ottenere quanto di sua spettanza, è possibile (qualora ricorrano i presupposti di legge) tutelare la parte creditrice con varie azioni. Fra queste, oltre a quella di cui all'art. 2929 bis c.c., vi è l'azione revocatoria (c.d. Actio Pauliana) la quale mostra la propria rilevanza laddove il debitore …
Leggi di più… - 2. Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatoreDonato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. NI VELLA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA CH, SA LU, SA AN, SA CE, SA VI, AS CA, quali coeredi, pro quote del Sig. SA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 117, presso lo studio LLavvocato VARANO G., difesi dall'avvocato GINANDREA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NT NA AN, AN IS, AN ZO, AN CE, TT, GU NI quale curatore eredità giacente LIONETTI TERESA;
- intimati -
nonché contro
DI VENERE OL nella qualità di curatore LLeredita, giacente di SA OL;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n^. 06501/98 proposto da:
AN NA AN, AN IS, AN ZO, AN CE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio LLavvocato STAFFA OL, difesi dall'avvocato CHIAROLLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SA CH, SA LU, SA AN, SA CE, SA VI, AS CA, GU NI quale curatore eredità giacente LIONETTI TERESA;
- intimati -
nonché contro
DI VENERE OL nella qualità di curatore LLEredità GI SA OL;
- intimato -
con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 1049/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, nel merito, il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del gennaio 1987 LU LE conveniva in giudizio TT ES e AC AT esponendo: che in data 10/12/1977, a mezzo di CO OM, aveva promesso di acquistare da TT ES, che si era obbligata a vendere, un fondo rustico per il prezzo di L. 80.000.000 versando L. 32.000.000 come acconto;
che, nonostante il fondo fosse destinato ad utilizzazione turistica, la TT aveva trasmesso all'affittuario copia del preliminare onde consentirgli di esercitare il diritto di prelazione;
che l'AC aveva comunicato la sua volontà di esercitare il detto diritto e, poi, unitamente al figlio AT, aveva citato in giudizio la TT per sentir dichiarare il diritto di esercitare la prelazione con conseguente trasferimento coattivo del fondo;
che il relativo giudizio si era protratto per anni;
che la TT, con atto 3/12/1986, aveva venduto il fondo ad AC AT essendo deceduto il padre. Il LE, quindi, chiedeva dichiarare, previo accertamento LLinesistenza del diritto di prelazione, l'inefficacia LLatto di vendita 3/12/1986 ed emettere sentenza di trasferimento della proprietà del fondo in questione in favore di esso attore o, in subordine;
condannare i convenuti al risarcimento dei danni o, in via ancor più gradata, condannare la sola TT a restituire l'importo LLacconto versato dall'CO per conto di esso istante.
La TT restava contumace mentre l'AC si costituiva eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del LE. Deceduto l'AC si costituivano, quali eredi, i figli e la moglie.
L'adito tribunale di Bari, con sentenza 13/10/1993, rigettava le domande di revocatoria, di esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c. e di risarcimento danni e, in accoglimento della domanda subordinata, condannava la TT a restituire al LE la somma di L. 32.000.000.
Avverso la detta sentenza il LE proponeva gravame al quale resistevano gli eredi LLAC che impugnavano in via incidentale la decisione del tribunale. Accertato il decesso della TT, il processo di appello veniva riassunto nei confronti LLavvocato Antonio Guida - nominato curatore LLeredità giacente - il quale non si costituiva.
Con sentenza non definitiva del 14/11/1997, la corte di appello di Bari: accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dal LE nei confronti di TT ES, rinviando la relativa quantificazione al prosieguo del giudizio;
rigettava la detta domanda proposta nei confronti di AC AT;
rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto l'impugnata decisione. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva riproposta dagli eredi LLAC con l'appello incidentale atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta dall'appellante principale, il vero promissario acquirente del fondo era il LE al posto di CO OM, sicché la parte interessata al contratto era il primo e non il secondo che era un semplice prestanome;
che l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. non è esercitabile dal promissario compratore al fine di acquistare poi la proprietà della cosa con l'azione di cui all'articolo 2932 c.c. volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica LLobbligo di concludere il contratto definitivo di trasferimento della proprietà della stessa cosa alienata a terzi;
che pertanto la domanda LLappellante ex articolo 2901 c.c. non poteva essere accolta;
che, pur ammettendo l'esperibilità di detta azione, ai fini LLaccoglimento della domanda ex articolo 2901 c.c. non era sufficiente la mera consapevolezza LLAC (acquirente del fondo) del precedente contratto preliminare ma la sua partecipazione alla dolosa preordinazione, ossia la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del credito e di frodare le ragioni del LE rispetto al contratto preliminare;
che ciò poteva escludersi in considerazione del convincimento LLAC di aver diritto di prelazione sul fondo alienato dalla TT;
che il tribunale aveva errato nell'estendere il diritto di prelazione spettante ad AC OM, mezzadro, anche al figlio AT posto che il detto diritto spetta solo al mezzadro e non anche ai componenti la famiglia mazzadrile;
che il tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza o meno degli altri requisiti del diritto di prelazione;
che nella specie AC OM, nell'esercitare il diritto di prelazione, aveva dichiarato di "far salvo il diritto a conseguire l'indennizzo per le notevoli migliorie apportate al fondo"; che questa era un'accettazione condizionata e, cioè, una controproposta non accettata dalla proprietaria per cui il mezzadro era decaduto dal diritto di prelazione;
che AC AT non aveva fatto alcuna comunicazione di esercizio del diritto di prelazione, ne' singolarmente ne' congiuntamente al padre;
che sussisteva la responsabilità contrattuale della TT per aver venduto all'AC lo stesso bene promesso in vendita al LE con violazione degli obblighi contrattuali assunti verso quest'ultimo; che la conoscenza LLAC del preliminare di vendita al LE non poteva giustificare l'affermazione della sua responsabilità per fatto illecito ex articolo .2043) c.c., sol perché aveva trascritto il proprio atto di acquisto, non essendovi la prova di un'azione preordinata allo scopo di frodare le ragioni del precedente promissario acquirente;
che non sussistevano elementi probatori circa una cooperazione da parte LLAC all'inadempimento contrattuale della TT;
che, in definitiva, in riforma parziale LLimpugnata sentenza, la domanda di risarcimento danni andava accolta nel confronti della TT ed andava rigettata nei confronti di AC AT, con prosecuzione della causa per l'istruzione della predetta domanda risarcitoria. LE CH, IA, AN, SC, TO e SS FR, quali eredi di LE LU, hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Bari con ricorso affidato a tre motivi. AC AN ON, SA, NZ e SC hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sorretto da quattro motivi illustrati da memoria. L'avvocato Antonio Guida, curatore LLeredità giacente di TT, non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 13/4/2000 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LE IC, quale erede di LE LU. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati tempestivamente notificati all'avvocato IC Di Venere nella qualità di curatore LLeredità giacente di LE IC deceduto in data 1/8/1993 senza accettazione LLeredità dai chiamati "ex lege" (moglie e figli) alla successione. L'avvocato Di Venere non si è costituito. Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma LLarticolo 335 c.p.c. In via logica deve essere esaminato con precedenza - per il suo carattere eventualmente assorbente - il primo motivo del ricorso incidentale.
Occorre al riguardo osservare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato il principio secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, condizionato o meno, con il quale la parte interamente vittoriosa nel merito (nella specie gli eredi di AC AT) riproponga questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato, in sede di giudizio di legittimità, prima del ricorso principale proposto dalla parte soccombente (ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo), sorgendo l'interesse che lo rende ammissibile dalla stessa proposizione del detto ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito (in tal senso, tra le tante, sentenze 3/4/1999 n. 3272; 4/6/1997 n. 4977; 12/3/1996 n. 1641; 412/1995 n. 12820;
24/6/1993 n. 6997; 11/12/1990 n. 11795).
Con il primo motivo del ricorso incidentale gli credi di AC AT lamentano l'erroneità del rigetto LLeccezione di carenza di legittimazione attiva del LE e denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 99 e 100 c.p.c. Deducono i ricorrenti incidentali che il soggetto giuridico intervenuto nel contratto preliminare del 10/12/1977 era CO OM e che, pur avendo l'attore dedotto - nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - che "CO OM era un semplice mandatario di esso LE", non esiste alcuna valida prova in merito al subentro, a qualsiasi titolo, del LE LU nella stessa posizione di diritto sostanziale facente capo ad CO OM: in particolare non esiste alcuna prova documentale ne' della preesistenza di un mandato notarile debitamente, registrato, ne' di una dichiarazione di nomina autenticata e registrata, ne' di altri documenti di data certa opponibili ad AC AT. Ad avviso dei ricorrenti incidentali, i documenti prodotti in primo grado dall'attore non valgono a dimostrare il subentro di quest'ultimo nella posizione contrattuale LLCO o, comunque, nella titolarità del diritto di proprietà del fondo in questione e sono quindi inidonei a dimostrare la legittimazione attiva del LE. Il motivo è infondato.
La corte di appello - dopo aver riportato, nella parte espositiva LLimpugnata sentenza, che AC AT, nel costituirsi, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del LE "in quanto non provato che l'CO avrebbe stipulato il preliminare in rappresentanza del LE" e dopo aver precisato che la detta eccezione era stata riproposta dagli appellanti incidentali - ha affermato "di condividere in pieno le argomentazioni dei primi giudici" osservando che la parte interessata al contratto non era l'CO ma il LE in quanto dalla documentazione prodotta dall'appellante (allegata al fascicolo di quest'ultimo) risultava che "il vero promissario acquirente del fondo era il LE al posto di CO OM".
La decisione impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche che le sono state mosse dai ricorrenti incidentali e che si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla valutazione del contenuto dei documenti prodotti dal LE LU) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni in ordine alla questione concernente la legittimazione attiva del LE all'esito LLindagine delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni i ricorrenti incidentali contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. È appena il caso di rilevare poi la genericità delle censure mosse dagli eredi di AC AT i quali non hanno precisato gli errori che la corte di appello avrebbe commesso nel valutare il contenuto della documentazione esibita dal LE a conferma della sua legittimazione attiva. Del pari bisogna evidenziare la contraddittorietà della tesi sviluppata con il primo motivo del ricorso incidentale, circa il difetto di legittimazione attiva del LE, con quanto dagli stessi credi di AC AT esposto nel controricorso nel quale si afferma che con i documenti che la TT consegnò all'AC venne scoperta "la simulazione del soggetto acquirente tra CO e LE" (pagina 5) e che il LE "escogitò di far risultare promissario acquirente CO OM" (pagina 11).
Con il primo motivo del ricorso principale gli eredi di LE LU denunciano: violazione e falsa applicazione degli articoli 2901, 2902, 1350, 1351 e 2932 c.c.; motivazione erronea, inadeguata ed insufficiente su punto decisivo della controversia;
omesso esame di circostanze (risultanti dagli atti di causa) su punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia. I ricorrenti, come premessa, deducono che la declaratoria di "inefficacia relativa" del contratto TT-AC del 31/12/1986 era stata chiesta da LE LU sul presupposto di essere creditore nei confronti della TT con riferimento: a) al diritto di ottenere il trasferimento del diritto di proprietà del bene in questione in virtù del preliminare di vendita del 10/12/1977; b) al diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
c) al diritto alla restituzione LLacconto di L. 32 milioni. Ad avviso dei ricorrenti la corte di appello si è limitata a valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento LLazione ex articolo 2901 c.c. in relazione solo al credito di cui sub a) e non agli altri.
Dopo questa premessa il complesso motivo in esame risulta articolato sulle seguenti deduzioni.
A) Al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, il diritto del promissario acquirente alla stipula del contratto definitivo, avendo natura di "credito", integra un idoneo presupposto per l'esercizio LLazione revocatoria ordinaria. La corte di merito, quindi, avrebbe potuto solo rigettare la domanda ex articolo 2932 c.c. e non quella ex articolo 2901 c.c. Peraltro il giudice di secondo grado avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle ragioni impeditive alla pronuncia di una sentenza "costitutiva" ed avrebbe dovuto tener conto sia della possibilità per il creditore di promuovere, a norma LLarticolo 2902 c.c., nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive sul beni oggetto LLatto impugnato, sia del disposto di cui all'articolo 2058 c.c. al fine di consentire l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare come reintegrazione del danno sofferto dal promissario acquirente. B) La corte territoriale ha errato nel ritenere necessario, per l'accoglimento della domanda di revocazione, la sussistenza "della dolosa partecipazione LLAC al fine di frodare le ragioni del LE rispetto al contratto preliminare del 10/12/1977". Al riguardo la corte barese: a) non ha considerato che il credito del LE era anteriore e non posteriore all'atto da revocare per cui, per l'accoglimento della revocatoria, era necessaria ex articolo 2901 c.c. la semplice consapevolezza del terzo AC del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;
b) ha equiparato lo stato soggettivo del terzo acquirente a quello diverso del debitore alienante, identificando il requisito della "partecipazione" (da intendersi come "consapevolezza" della finalità fraudolenta perseguita dal debitore e non come intenzione di nuocere ad un determinato creditore) da parte del terzo con la "dolosa preodinazione" del debitore-alienante; e) non ha valutato una serie di specifiche circostanze (risultanti dagli atti di causa) a conferma sia LLintenzione della TT di pregiudicare le ragioni creditorie del LE di natura risarcitoria e restitutoria, sia della partecipazione a tale dolosa preodinazione da parte LLAC il quale aveva, quanto meno, assecondato la volontà della debitrice-alienante di sminuire la sua consistenza patrimoniale allo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie del LE conseguendo peraltro un risultato vantaggioso rappresentato dall'acquisto del fondo in via esclusiva e non in comproprietà con il padre (titolare LLasserito diritto di prelazione) o con i RA (costituiti nel giudizio di prelazione quali coeredi del defunto genitore e mezzadro AC OM); d) ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di revocazione basata sulle distinte ed autonome situazioni creditorie del LE dallo stesso azionate in via subordinata e relative al diritto tanto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, tanto alla restituzione della somma versata a titolo di caparra. Con il secondo motivo del ricorso principale gli eredi di LE LU denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1350, 1351, 1372, 2043 e 2644 c.c., nonché insufficiente ed omessa motivazione ed omesso esame di circostanze, risultanti dagli atti di causa, su punto decisivo della controversia ("dolo specifico" del terzo). Deducono i ricorrenti che la corte di appello, nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della TT (a titolo contrattuale in quanto basata sull'inadempimento della promessa di vendita) e nel rigettare tale domanda avanzata nei confronti LLON (a titolo extracontrattuale) affermando che non era sufficiente la semplice conoscenza da parte del terzo acquirente LLesistenza di un precedente contratto di vendita, non ha tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi della c.d. "doppia vendita immobiliare" e di concorso del terzo acquirente nella violazione di una precedente promessa di vendita, è sufficiente il dolo generico quale presupposto per l'attribuzione ed il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del terzo acquirente. In particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'acquirente di un immobile, il quale conclude il contratto nella consapevolezza LLesistenza di una precedente vendita e nella previsione di trascrivere per primo, si rende compartecipe LLinadempimento LLalienante, avendo in tal modo contribuito a privare di effetto il primo acquisto". Infatti se un rapporto obbligatorio è già nel patrimonio del creditore, non può il terzo attentare alla sua integrità ledendo l'interesse all'adempimento dovuto al creditore stesso. Pertanto il secondo acquirente, con la stipula LLatto di acquisto, pone in essere una condotta lesiva del diritto del primo acquirente, diritto che tale secondo acquirente - ove dallo stesso conosciuto - è tenuto a rispettare come qualsiasi terzo. Se si pone "contra ius" la condotta di colui che trasferisce ad altri un bene già alienato, non è possibile ritenere "secundum ius" la condotta del secondo acquirente strettamente legata a quella LLalienante nell'inadempimento del quale consapevolmente si inserisce. La corte di appello, quindi, avrebbe dovuto ritenere necessaria non già la prova di un'azione preordinata da parte del terzo acquirente avente lo scopo di frodare le ragioni del promissario acquirente, ma avrebbe dovuto ritenere sufficiente la sola conoscenza da parte LLAC del precedente contratto preliminare di compravendita.
Con il terzo motivo del ricorso principale gli eredi di LE LU denunciano difetto di motivazione per l'omessa valutazione di circostanze, risultanti dagli atti di causa (e singolarmente individuate nel primo motivo di ricorso), sul punto decisivo della controversia relativo alla "specifica intenzione" LLacquirente AC) di pregiudicare le precedenti ragioni creditorie del LE.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente sia per la loro stretta connessione ed interdipendenza, sia perché relative in parte all'asserita violazione delle stesse norme di diritto. Con riferimento alla sopra riportata premessa al primo motivo del ricorso principale (concernente l'asserito omesso esame LLaccertamento della sussistenza del presupposti per l'accoglimento LLazione ex articolo 2901 c.c.) è sufficiente rilevare che la corte di appello ha al riguardo precisato, nella parte narrativa LLimpugnata sentenza, che secondo l'interpretazione data dal tribunale all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il LE aveva agito chiedendo in via principale la dichiarazione di inefficacia LLatto di vendita TT-AC - in relazione solo al diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà del fondo in questione (con conseguente richiesta di pronuncia di sentenza ex articolo 2932 c.c.) e non anche al credito risarcitorio ricollegabile sia alla mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita sia alla vendita a terzi del bene oggetto del contratto preliminare - e, in via subordinata, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Tale interpretazione della domanda come formulata dal LE in primo grado non risulta (nè è stato dedotto dai ricorrenti) che abbia formato oggetto dei motivi di gravame e non può pertanto essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità. Ciò chiarito va segnalato che la corte di appello ha confermato la decisione del tribunale di rigetto della domanda proposta dal LE a norma LLarticolo 2901 c.c. e ciò per due autonome ed indipendenti ragioni giuridiche e cioè: a) perché l'azione revocatoria è data a tutela non di un facere (cioè della prestazione di stipulare il contratto definitivo) ma di un diritto di credito, per cui non può essere esercitata dal promissario compratore per acquistare poi la proprietà della cosa con l'azione ex articolo 2932 c.c.; b) per la mancanza di prova in ordine alla dolosa partecipazione LLAC al fine di frodare le ragioni del LE rispetto al contratto preliminare del 10/12/1977. La prima delle dette ragioni poste a base del rigetto della detta domanda ex articolo 2901 c.c. è ineccepibile ed è conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale l'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto LLatto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto LLatto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare poi la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex articolo 2932 c.c. l'esecuzione in forma specifica LLobbligo di concludere il contratto definitivo avente per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi (sentenze 19/12/1996 n. 11349; 18/2/1991 n. 1691). Sono pertanto infondate le censure mosse dai ricorrenti principali contro la detta argomentazione sub a) idonea autonomamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata in relazione al punto in questione e ciò indipendentemente dall'esattezza LLaltra sub b) concernente la prova della partecipazione LLAC alla dolosa preordinazione in danno del LE. Ciò rende superfluo l'esame delle critiche volte alla argomentazione sub b) atteso il noto principio secondo cui se un capo autonomo della sentenza è sorretto da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chiede l'annullamento. È pertanto sufficiente che sia respinta la censura relativa ad una delle predette ragioni - come appunto nel caso di specie - perché il ricorso sul punto debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione.
Per quanto poi concerne le censure alla parte della sentenza impugnata relativa al rigetto della domanda risarcitoria proposta dal LE nei confronti LLAC (e di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale) basta segnalare che anche su tale punto la corte di appello - si è correttamente attenuta ai principi giurisprudenziali affermati da questa Corte secondo cui la responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un bene immobile in violazione LLobbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, si determina la responsabilità contrattuale LLalienante, mentre la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale ove trovi fondamento non in una mera consapevolezza della precedente vendita, bensì in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella compartecipazione all'inadempimento LLalienante in virtù LLapporto dato nel violare gli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente al quale incombe l'onere della relativa prova (sentenze 9/1/1 997 n. 99; 18/8/1990 n. 8403; 9/2/1982 n. 759). La soluzione del problema della responsabilità extracontrattuale LLAC va quindi strettamente collegata all'esito della prova sul detto necessario elemento psicologico con relativo onere gravante sulla parte istante. In proposito basta richiamare la incensurabile constatazione di merito del giudice di secondo grado (all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie) sull'assenza di prove in ordine alla responsabilità LLAC ed alla sua dolosa partecipazione all'azione volta e preordinata allo scopo di frodare le ragioni del LE derivanti dal contratto preliminare del 10/12/1977. Sul punto la corte barese ha concluso affermando che non ricorrevano "elementi probatori circa una cooperazione da parte LLAC all'inadempimento contrattuale della TT":
trattasi di un apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità.
Per quanto riguarda infine la censura mossa dagli eredi LE con il terzo motivo del ricorso principale - concernente il lamentato difetto di motivazione e l'omesso esame di circostanze risultanti dagli atti di causa relative alla specifica intenzione LLAC di pregiudicare le ragioni creditorie del LE - bisogna osservare che inammissibilmente con la detta censura si prospetta una diversa lettura delle risultanze istruttorie e del quadro probatorio laddove, come è noto, l'interpretazione e la valutazione delle dette risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da essa sostenuta. Il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e del tutto insussistente.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Dal rigetto del ricorso principale deriva l'inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale relativi tutti alla sussistenza o meno dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte LLAC (il primo motivo di detto ricorso incidentale è stato sopra esaminato e ritenuto infondato) posto che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la parte totalmente vittoriosa in appello (o in unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale, con riferimento a domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, condizionatamente all'accoglimento di quello principale, poiché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo in tal modo l'interesse all'impugnazione:
in caso contrario il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dai rigetto del ricorso principale (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 21/5/1999 n. 4954; 29/5/1998 n. 5306; 6/6/1997 n. 5050; 19/4/1997 n. 3382). Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità varino compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001