Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
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ISSN 2385-1376 In materia di azione revocatoria, la circostanza che, in ipotesi, l'ammontare del credito erariale non dovesse più consentire l'iscrizione ipotecaria non priva, per ciò solo, l'azione suindicata della sua tipica funzione conservativa. Sul punto, statuisce il Supremo Collegio, deve ribadirsi che nel codice del 1942 – come si legge nella relazione al Re del Ministro Guardasigilli, § 1182 – l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2902 cod. civ., “giova soltanto al creditore che l'ha proposta, il quale, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA CARIGE S.p.a., CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che la difende unitamente all'avvocato LAURA GRANATA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC TO, DI RO AR NG, AC EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 243/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 27/3/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11 giugno 1991 la Banca CARIGE s.p.a. Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia dichiarò che era creditrice di AT CA e MA NG Di IE della somma di £. 13.376.527 per un finanziamento loro accordato e per uno scoperto di conto corrente;
aggiunse che aveva chiesto ed ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo in data 20 dicembre 1989 e che al momento di iscrivere il titolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari aveva scoperto che i predetti, con atto per notar Iommi del 25 maggio 1989, avevano venduto alla propria figlia RE i beni destinati ad essere ipotecati (un posto-auto e 1/4 della proprietà piena di un appartamento in via Carrea n. 29);
pertanto, col predetto atto, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, i nominati soggetti per sentir dichiarare la predetta vendita inefficace nei suoi confronti a norma dell'art.2901 c.c. e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto, affermando che la vendita era legittima e che non sussistevano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 26 ottobre 1994, accolse la domanda, dichiarò l'inefficacia nei confronti della Banca dell'atto di vendita in questione e condannò i convenuti in solido alle spese del giudizio.
A seguito dell'impugnazione proposta dai soccombenti, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Genova, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 27 marzo 1996, accolse il gravame, e, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda proposta dalla Banca, condannando quest'ultima alla refusione delle spese di entrambi i gradi in favore degli appellanti.
Contro la sentenza la Banca CARIGE s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo d'impugnazione, poi illustrati con memoria.
Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione
La ricorrente denunzia violazione dell'art. 2901 in relazione all'art. 2740 c.c. a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma che la Corte d'appello ha erroneamente inteso come lesione patrimoniale attuale anziché come pericolo di lesioni future ed eventuali il requisito del pregiudizio alle ragioni del creditore necessario per l'azione revocatoria, omettendo di considerare che esso sussiste - come nel caso di specie - anche quando l'atto di disposizione comporti una maggiore incertezza, difficoltà o dispendio nell'esazione coattiva del credito.
La doglianza è fondata.
La Corte d'appello ha osservato che qualsiasi atto di disposizione da parte del debitore riduce la garanzia generica data dal suo patrimonio alle ragioni del creditore, aggiungendo che però non ogni atto di disposizione legittima l'azione revocatoria ma solo quello che lo depauperi in modo da rendere pregiudizievole l'esercizio del diritto del creditore.
Ha quindi precisato che questo può accadere o perché il debitore ha disposto delle sue sostanze in modo da impedire il soddisfacimento delle altrui ragioni (per es.: rendendosi nullatenente) o per aver sottratto alla garanzia del creditore proprio il bene sul quale egli faceva affidamento.
Poiché nella specie la Banca non aveva dimostrato che si fosse verificata ne' l'una ne' l'altra ipotesi, ne' che l'atto di disposizione dei convenuti avesse prodotto una situazione assimilabile a quelle suindicate, la sua domanda andava rigettata, pur essendovi in atti la prova di un analogo comportamento insolvente tenuto dai convenuti nei confronti di un altro istituto di credito.
Va innanzi tutto considerato che l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del creditore stesso.
Va considerato inoltre che il pregiudizio alle ragioni del creditore, condizione essenziale della tutela a favore di quest'ultimo, si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo ma anche di un pericolo di danno derivato dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità. Con la sentenza impugnata la Corte di merito non ha dimostrato di aver valutato adeguatamente, nell'ottica dei principi ora enunciati, gli elementi di fatto risultanti dalle prove addotte che si presentavano potenzialmente idonei a far ritenere sussistente l'eventus damni, considerato anche il contenuto delle difese prospettate in primo ed in secondo grado dai convenuti. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice che provvederà a deciderla applicando i principi di diritto più volte enunciati in materia.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 12 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 29/03/1999.