Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2971
CASS
Sentenza 29 marzo 1999

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L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.

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  • 1Debitore si priva di unità immobiliare: come tutelare il creditore?
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Azione revocatoria. Aspetti generali e finalità – 2. Il dispositivo di cui all'art. 2901 c.c. – 3. Presupposti dell'azione revocatoria – 4. Circa l'eventus, o periculum, damni – 5. Circa il credito Qualora il debitore si privi dell'unità immobiliare di cui era proprietario in danno del creditore, affinché quest'ultimo non possa procedere all'esecuzione forzata su quel bene e così ottenere quanto di sua spettanza, è possibile (qualora ricorrano i presupposti di legge) tutelare la parte creditrice con varie azioni. Fra queste, oltre a quella di cui all'art. 2929 bis c.c., vi è l'azione revocatoria (c.d. Actio Pauliana) la quale mostra la propria rilevanza laddove il debitore …

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  • 2AZIONE REVOCATORIA: cosa accade se il credito per il quale si procede sia di ammontare tale da non consentire l'iscrizione ipotecaria?
    Avv. Paolo Calabretta · https://www.expartecreditoris.it/ · 7 ottobre 2021

    ISSN 2385-1376 In materia di azione revocatoria, la circostanza che, in ipotesi, l'ammontare del credito erariale non dovesse più consentire l'iscrizione ipotecaria non priva, per ciò solo, l'azione suindicata della sua tipica funzione conservativa. Sul punto, statuisce il Supremo Collegio, deve ribadirsi che nel codice del 1942 – come si legge nella relazione al Re del Ministro Guardasigilli, § 1182 – l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2902 cod. civ., “giova soltanto al creditore che l'ha proposta, il quale, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2971
Data del deposito : 29 marzo 1999

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