Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 45/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
(c.f. ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, Parte appellante contro
, ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
Controparte_2 CodiceFiscale_2
), Controparte_3 CodiceFiscale_3
, ), Controparte_4 CodiceFiscale_4
, ), CP_5 CodiceFiscale_5
, ) CP_6 CodiceFiscale_6
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari e domiciliati presso lo studio dello stesso in 30174 Venezia Mestre, via San Rocco n. 7, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza n. 565/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 29/9/2023, notificata il 28.12.2023. in punto: retribuzione. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 581/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 4/10/2023, rigettarsi le domande dei ricorrenti;
In subordine: - dichiararsi prescritta la domanda dei ricorrenti per il periodo ante quinquennio (computato dalla notifica del ricorso). Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi Conclusioni per parte appellata : contrariis reiectis - nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario d Pt_1
1
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze riportate.
*
Motivi della decisione
1. Per mezzo della sentenza appellata il Tribunale di Venezia ha parzialmente accolto, con le precisazioni di cui in appresso, la domanda con la quale gli odierni appellati – originariamente erano in 9, 3 dei quali sono pervenuti con la parte appellante ad accordo transattivo –, tutti dipendenti o ex dipendenti di nel settore “navigazione” con qualifica sia di marinaio sia di Parte_1 preposto al comando ovvero di comandante di coperta, chiedevano:
➢ Venisse accertata la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2020 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, alcune voci variabili della retribuzione correlate alle mansioni svolte [indennità piano nebbia, indennità di comando, “indennità pro tempore”, “indennità turnisti”, “indennità di presenza” “incentivazione biglietti imob”, “aggi palmari vendita”, “aggi palmari controlli”];
➢ Venisse quindi accertato il diritto dei lavoratori a vedersi ricomprendere nel calcolo della retribuzione feriale le suddette indennità e, conseguentemente, pronunciata condanna (generica) al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Venezia, quindi, dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione, affermava la sussistenza del diritto, in capo ai lavoratori, al pagamento per ogni giornata di ferie, nell'ambito di 4 settimane all'anno, di una retribuzione media comprensiva di indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, indennità piano nebbia ed indennità di comando, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso di cui Accordo 10.5.2022, se versato. Pronunciava infine condanna al pagamento e rifusione delle spese liquidate in
€ 9mila oltre accessori.
1.1. In particolare il Tribunale di Venezia, esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio (tacciato di indeterminatezza), rilevava:
2 ➢ come la previsione contrattuale di esclusione dal calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo feriale di alcune voci si ponesse in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/881 e con la sua norma di recepimento all'interno dell'ordinamento Italiano, l'art. 10 D.Lgs. 66/032, così come interpretate (in termini vincolanti) dalla Corte di Giustizia3, da ultimo con sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C- 514/20 DS c/ Kochi, e (in termini non vincolanti) dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. 22401/2020, 13425/2019)ii;
➢ come, infatti, la normativa sopra enunciata, dovesse essere interpretata nel senso che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il suo compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile;
➢ come solo alcune delle indennità richieste dai lavoratori [indennità piano nebbia, indennità di comando, indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli], incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura non irrisoria, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate4 ed ove non 1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3 sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15; sentenza del 12 giugno 2014, , C- Per_1 Per_2 118/13; sentenze del 20 gennai e altri, C-350/06 e C-520/06; se l 15 Persona_3 settembre 2011, e altri, C-155/10; sentenza del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17; Per_4 sentenza del 16 06, cause riunite C-131/04 e C-257/04, sentenza del 20 Persona_5 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri. Persona_3 4 < on accordo sindacale del 17/04/1981 (doc. 19 ricorso), è destinata agli “agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione” e agli “agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione”. Nell'accordo del 17/04/1981 viene espressamente previsto che “il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva presentazione (sono quindi esclude le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito o non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.)”. Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta, ad eccezione dei periodi ferie, nei quali viene esclusa. L'indennità in
3 conteggiate al fine della determinazione della retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie5;
parola costituisce una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, ad essi solo riservata. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
b) Indennità di istituita già con l'accordo aziendale del 18.12.1987 (doc. 22 ricorso), è destinata a CP_7 compensare il dis rsonale soggetto a turni. Non è l'appartenenza del lavoratore ad un settore o ad un altro che fonda il presupposto per la corresponsione dell'indennità, ma piuttosto alternativamente una “posizione di lavoro caratterizzata da avvicendamento di turno in un determinato periodo” ovvero una “posizione di lavoro caratterizzata da regime di riposo e non domenicale fisso”. Se così è, deve escludersi che l'indennità de qua sia da computarsi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale, non essendo la corresponsione legata alla mansione, ma piuttosto ad una modalità organizzativa rimessa al potere datoriale;
c) Indennità di PRESENZA o premio produttività giornaliera: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (v. doc.19 ricorso), è corrisposta in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Con l'accordo del 27.7.1984, tale indennità assume il nome di premio di produttività giornaliero e viene espressamente prevista per tutte le 14 mensilità retribuite. Con l'accordo del 31.7.2014 (v. doc. 32 ricorso), il premio di produttività giornaliero viene conglobato in un'unica voce assieme ad altre indennità, per poi essere nuovamente scorporato con il successivo accordo del 29.6.2017 (doc. 33 ricorso). Proprio in quanto legata alla presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è divenuta parte integrante della retribuzione mensile e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. Non è un caso che non vi sia sul punto una specifica contestazione di;
Pt_1 d) Incentivazione biglietti MO (voce 1019), aggi palmari (voce 1063) e aggi palma lli (voce 1071): trattasi di voci riservate ai soli marinai, tutte introdotte dall'accordo sindacale del 10/02/2012 (doc. 30 ricorso). La prima è costituita dagli aggi sui biglietti venduti a bordo;
la seconda è prevista dal secondo paragrafo del cit. accordo, laddove si parla di erogazione legata alla presenza;
la terza è prevista dal terzo paragrafo, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. Si richiama sul punto quanto già deciso da questo Tribunale con sentenza n. 430/2022, seppure in diverso ambito lavorativo (provvigioni dovute al Capotreno), che ha incluso analoghe voci nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie: “La mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003
“significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi”. Analogamente, le incentivazioni e gli aggi indicati attengono proprio ad una delle mansioni riservate ai marinai, per l'appunto la vendita di biglietti a bordo, e devono pertanto essere incluse nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
e) Indennità piano nebbia: è riservata ai soli preposti al comando e ai comandanti di coperta (v. accordo 30.3.2001, doc. 24 ricorso). L'accordo del 25/03/2004 (doc. 27 ricorso) prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione (con i vincoli già noti e riconfermati), per “compensarne il disagio” ed il maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento. Ne discende che la voce debba essere inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
f) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013 (doc. 31 ricorso), in misura pari
“a 15 minuti di retribuzione ordinaria”. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche Direttori di Macchina con accordo sindacale del 18/12/2014. Anche l'indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore: si tratta di una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, con esclusione peraltro dei marinai. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale>>. 5 <si rileva a questo proposito per un verso che la fa frequente riferimento al concetto di pt_2 quanto alla rilevanza della dissuasivit e atro ver livello retribuzione giornaliera mensile l costituito dalle indennit in parola non poco momento si tratta voci incidono almeno il>4 ➢ come il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale dovesse essere in ogni caso limitato al periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane di modo che il conteggio deve così essere effettuato: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, nel limite di 4 settimane annuali, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021). In particolare dovrà essere detratto, a far data dall'1.7.2022, l'importo di € 8,00 corrisposto per ogni giornata di ferie al personale in applicazione dell'accordo sindacale del 10.5.2022, con cui le parti sociali hanno inteso “ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie”;
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto Pt_1 depositato in data 26/1/2024 sulla base di cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo contesta la sentenza appellata nella Pt_1 porzione in cui afferma che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto <istituita con l aziendale controparte per il settore navigazione a diversa definizione dell di lavoro del e non compensare uno specifico disagio legato alla mansione. successivamente accordo sindacale punto doc. presente atto pro tempore stata estesa tutto personale quale in un orario settimanale ore che gi percepisce forza sottoscritto presso provinciale venezia>>.
2.2. Con il secondo motivo parimenti contesta che, al fine della Pt_1 determinazione della retribuzione feriale, si debba tenere conto delle ulteriori indennità [Indennità incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli] riconosciute dal Tribunale di Venezia. Richiama, in ragione
15% sulla retribuzione mensile. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, che pure sono diritto irrinunciabile. Del resto non può non osservarsi che, attraverso la “indennità di presenza” – che è solo una delle voci qui considerate - l'azienda ha ritenuto evidentemente di poter incentivare la presenza in servizio del personale>>.
5 di analogie tra le indennità di cui si discute e quelle erogate ai controllori sui treni, precedente del Tribunale di Milano [sent. 971/2019]6.
2.3. Con il secondo motivo pone poi in dubbio che anche Pt_1
l'Indennità di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione della retribuzione feriale non potendosi affermare <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>“disagio”>>.
2.4. Con il quarto motivo contesta il criterio del computo dei Pt_1 giorni feriali in particolare dolendosi del fatto che la sentenza gravata non precisa quanti siano effettivamente i giorni in relazione ai quali spetta la corresponsione dell'indennità così come calcolata tenendo conto delle varie indennità menzionate in sentenza [<il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>>].
Parte appellante inoltre contesta la sentenza gravata nella porzione in cui non tiene conto del fatto che le voci non computate nel calcolo della retribuzione feriale sono tali da non rendere la riduzione di tale retribuzione (rispetto a quella ordinaria) effettivamente disincentivante (al più aggirandosi attorno ad una riduzione del 15% e, come tale, non rilevante in quanto ben inferiore alla misura del 30% di cui si legge in alcune – citate dalla parte appellante – pronunce della Corte di cassazione).
2.5. Con il quinto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non ha affermato il decorso della prescrizione sulla base della stabilità del rapporto di lavoro in quanto disciplinato – in modo speciale – dal RD 148/1931 che conterrebbe tali e tante garanzie in ipotesi di licenziamento
6 che, in associazione alle dimensioni aziendali, sono tali da escludere quel metus che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [cass. civ. 26246/2022], impone che la prescrizione decorra solo dal giorno della cessazione del rapporto.
3. Si sono costituiti i lavoratori appellati con memoria depositata in data 25/3/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello rileva la parte appellata come , nel primo grado di giudizio, non avesse sollevato Pt_1 alcuna contestazione sulle voci indennità pro tempore ed indennità di presenza evidentemente reputandole, al pari di altre indennità in effetti riconosciute al fine del calcolo della retribuzione feriale, come correlate alla mansione.
Rileva poi parte appellata come del tutto nuova sia la produzione in giudizio – effettuata solo in grado di appello – dell'accordo aziendale del 27/07/1984 (doc. 26).
Nel merito, mediante richiamo delle difese svolte in primo grado, evidenziano gli appellati come <l in oggetto corrisposta con costanza essendo presente ogni giornata lavorativa. l quindi parte integrante della retribuzione mensile: trattasi di una aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell navigazione. compensazione ritenuta necessaria e un vero proprio aumento retributivo virt specificit del servizio lagunare si va a compensare quell incomodo dato dal dover svolgere resa pi gravosa da tale ambito specifico essa applica infatti chi come i preposti al comando od marinai sono impegnati nella navigazione ed hanno pertanto particolare status. non certo voce indiscriminatamente nelle buste paga tutti dipendenti>. Pt_1
Prendono inoltre gli appellanti posizione sull'accordo del 27/07/1984 richiamando giurisprudenza ad essi conforme resa dal Tribunale di Venezia.
3.2. Quanto al terzo motivo di appello [in punto Indennità incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli] parte appellata rileva come solo con il ricorso in appello si dolga Pt_1 dell'indeterminatezza del ricorso di primo grado e richiama quanto in esso affermato in punto funzioni e continuità dell'erogazione ricordando quindi come giurisprudenza di legittimità abbia disatteso la pronuncia resa dal Tribunale di Milano citata dall'appellante avendo la Cassazione (cass. civ.
7 22401/2020) <dato atto che la sentenza europea ha ritenuto contrario al cp_8 diritto dell non inclusione nella retribuzione delle ferie compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato>> [vedi anche Cass. 13932/2024 che, per i capitreno, in relazione alla voce provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno e scorta vetture eccedenti le valuta come “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”].
3.3. Con riferimento al secondo motivo di appello e, quindi, in punto indennità di presenza, ripropone difese paragonabili a quelle esplicitate con riferimento al primo motivo di appello trattandosi in definitiva di <voce che costituisce pezzo dell retribuzione>>.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello gli appellati si esprimono nei seguenti termini: <la gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione essa non per specificato se dette vadano considerate in caso di fruizione continuativa come giorni comprensivi riposi intermedi o invece esse debbano intendersi pari giorni. trattasi peraltro tema dibattuto dalle parti causa dalla memoria costituzione primo grado pg. e cos nelle note conclusive i sostiene che pt_1 considerati al lordo riposi. contrario da ritenersi le ferie alle quali applicare la sopra calcolata siano conferma giunge cass. punto della stessa riportato riferendosi cgue: ai punti testualmente affermato: luogo occorre ricordare secondo l paragrafo direttiva stati membri prendono misure necessarie affinch ogni lavoratore benefici annuali retribuite almeno si fa un generico riferimento riposo quindi questa accezione ampia dovrebbe comprendere ed settimanali. nella parla specificamente chiarire ulteriormente tale individuazione precisa devono essere mentre lo sono. altre parole citata europea avesse voluto garantire singolo una soglia minima lavoro all avrebbe parlato genericamente costitute statuito retribuite. d comprensive costituirebbe irragionevole visto soli anno sono settimana numeri gran lunga superiori annuali. cui possono>8 citata sentenza Cass. 20126/2022, al punto 30, fa riferimento “ai giorni eccedenti il numero di 28>>.
3.5. In ordine al quinto motivo di appello evidenziano gli appellanti come il RD148/1931 nulla preveda in relazione alle tutele accordate al lavoratore nell'ipotesi di licenziamento illegittimo/invalido/nullo cosicchè nulla da tale normativa è possibile ricavare in merito alla stabilità del rapporto e come proprio la Cassazione abbia affermato che al rapporto di lavoro dei ferrotramvieri si applica, in ipotesi di licenziamento, la disciplina comune di cui all'art. 18, Legge 300/1970 (cfr. cass. civ. 11547/2012). Ciò anche sul presupposto che non è un ente pubblico e che <le deroghe alla pt_1 disciplina privatistica dei rapporti di lavoro contenute all del d.lgs. n. per le societ in controllo pubblico riguardano soltanto assunzioni e la retribuzione non esiste invece alcuna norma specifica che materia provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti house deroghi normativa generale prevista i privati>>.
Devono quindi trovare applicazione nel caso di specie i principii espressi dal Supremo collegio (Cass. civ. Cass. 26246/2022).
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 26/1/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 17/4/2025 nel corso della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. Deve preliminarmente essere dato atto dell'errore, evidente, commesso da parte appellante la quale, nonostante la già intervenuta conciliazione, ha esteso l'atto di appello ai lavoratori , Controparte_9 CP_10
e i quali, correttamente, non risultano
[...] CP_11 costituiti nel presente giudizio di appello. Gli stessi, evidente l'errore, non possono essere ritenuti parte del giudizio.
6. Posto quanto sopra, l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
7. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte Pt_1 appellante non contesti la porzione di motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
9 È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Dovendo quindi essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende estemporanee e, quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto ed alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
7.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
7. Venendo al secondo motivo di appello e, quindi alla contestata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità incentivazione biglietti imob., aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, rileva il Collegio, ciò bastando a rigettare il motivo di appello, come le argomentazioni svolte da mediante richiamo a pronuncia del Tribunale di Milano trovino Pt_1 smentita nella motivazione, alla quale si rimanda, di pronuncia resa dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 13932/2024) che esplicitamente include l'attività di controlleria e la inerente remunerazione tra quelle di cui tenere conto nella determinazione della retribuzione feriale.
10 8. Identiche considerazioni svolte al superiore punto n. 6, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al terzo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, presa a base del calcolo della retribuzione feriale.
8.2. Merita in ultimo rilevare, come evidenziato dalla parte appella, come in effetti non avesse, nell'ambito del giudizio di primo grado, Pt_1 sollevato contestazione alcuna con riferimento alle indennità pro tempore e di presenza, cosicchè il primo ed il terzo motivo di appello, ove mai dovessero essere ritenuti fondati (il che non è), dovrebbero in ogni caso essere valutati come non ammissibilmente proposti.
9. In ordine al quarto motivo di appello, a mezzo del quale parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 giorni oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fermo il proprio già affermato orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di
. CP_12
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane devono intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App. Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni.
9.1. Con riferimento all'ulteriore aspetto sollevato dalla parte appellante in seno al quarto motivo di gravame, rileva il Collegio come la pur ammessa riduzione in misura pari a circa il 15% della retribuzione feriale rispetto alla
11 media della retribuzione per così dire ordinaria (mensile), corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria tenuto peraltro conto del fatto che la stessa giurisprudenza Comunitaria afferma che <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60). Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_4
Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile, che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione sostanzialmente coincidente (né più né meno) con quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. pertanto, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d. ordinaria - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di guadagno e quindi di spesa.
12 10. Certamente infondato è poi la prima porzione del quinto motivo di appello a mezzo del quale , che pur non contesta i principii Pt_1 espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come <in virt della forza espansiva di cui sono dotate le disposizioni all legge maggio n. si applicano a tutte ipotesi invalidit del recesso datore lavoro qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina quindi anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme ai primi tre commi dell suddetta essendo ci ostacolo la speciale destituzione r.d.>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
10.1. Deve in ogni caso trovare accoglimento, per quanto sopra, come peraltro affermato in altre sentenze sempre rese dal Tribunale di Venezia dai lavoratori non fatte oggetto di appello (incidentale), la doglianza di parte appellante afferente alla manca affermazione di intervenuta prescrizione delle differenze retributive (feriali) matura anteriormente alla data del 17/7/2007. Ciò proprio in applicazione dei principii affermati dalla sopra ricordata cass. civ. n. 26246/2022 a mente della quale <il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>>.
13 11. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della prevalente soccombenza di , le stesse non possono che Pt_1 essere poste a carico della parte appellante tenuto conto del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: in accoglimento parziale del quinto motivo di appello dichiara prescritto il diritto alle differenze retributive rivendicate dagli appellanti fino al 17/7/2007; accertato e dichiarato che per 4 settimane devono intendersi 28 giorni di calendario, rigetta nel resto l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Così deciso in Venezia in data 17/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo i <nell della protezione effettiva sua sicurezza e salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo in tal senso sentenza del gennaio a. c-350 persona_3>e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la
14 finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_6
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, Per una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata), […] Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite>>. ii <il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e 4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_5 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto Persona_3
a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, CP_13 Persona_8 punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
15 obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto CP_8 agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza cit., punto 30). CP_8 Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato CP_ (sentenza Z.J.R. cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_4 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE>>.
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 <quanto all per l di controlleria essa invero intrinsecamente connessa alle mansioni capotreno svolte dai ricorrenti ma non compensa uno specifico disagio legato alla mansione n correlata allo status professionale in s degli interessati. trattasi infatti un incentivo tipo eventuale e variabile repressione dell tariffaria che viene corrisposta ogniqualvolta il accerti utente salito a bordo senza titolo viaggio come risulta anche dalle buste paga dei ove questa voce sempre presente ed comunque importo differente ciascuna busta paga. pare da lato la possa considerarsi quantomeno difetto allegazioni sufficientemente specifiche sul punto. dall si tratta emolumento posto corresponsione dello stesso dipende dalla circostanza estranea sfera volizione del salga>>