Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connesso all'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene sequestrato o al suo uso e deve essere concreto e attuale; ne deriva che le cose "pertinenti" al reato, oggetto di sequestro preventivo, sono, non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, in sede di appello, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di azioni ordinarie di una società per azioni, disposto in relazione al delitto di manipolazione del mercato degli strumenti finanziari di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 62 del 2005, ritenendo sussistente il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, nella realizzazione della plusvalenza perseguita mediante la già conseguita alterazione del prezzo di mercato delle suddette azioni).
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: il sequestro probatorio e la chiusura del pubblico esercizioAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2006, n. 22353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22353 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI P. - Presidente - del 06/06/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARESCA Gennaro - Consigliere - N. 875
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9824/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 21 gennaio 2006;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
udite le conclusioni del P.M. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.ti Taormina Carlo e Andreoli Dario. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato quale giudice dell'appello ex art. 322 bis c.p.p. il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di azioni ordinarie TO S.p.A. disposto a carico di NI OL, persona sottoposta a indagini per il delitto di manipolazione del mercato degli strumenti finanziari, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, così come modificato dalla L. n. 62 del 2005, art. 9, comma 2.
Ricorre per cassazione NI OL e propone quattro motivi d'impugnazione, illustrati anche da una successiva memoria. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 589 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente riconosciuto ai propri difensori, benché non muniti di procura speciale, il potere di rinunciare al motivo di appello proposto per contestare il presupposto probatorio della misura cautelare reale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 181, nel testo vigente prima del 12 maggio
2005, e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, così come modificato dalla L. n. 62 del 2005, art. 9, comma 2, in relazione all'art. 2 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di motivare sulla dedotta inapplicabilità della norma sopravvenuta ai fatti commessi prima del 12 maggio 2005.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 322 bis c.p.p. e lamenta che i giudici del merito abbiano arbitrariamente ritenuto di potere d'ufficio considerare il sequestro come relativo a beni destinati a confisca obbligatoria, indipendentemente da quanto enunciato nella stessa ordinanza applicativa della misura e da quanto dedotto nell'appello, così integrando estensivamente un provvedimento che neppure era in discussione, atteso che l'appello aveva a oggetto l'ordinanza di rigetto di una richiesta di revoca della misura.
Aggiunge che la supposta destinazione a confisca obbligatoria delle azioni sequestrate è stata negata dallo stesso pubblico ministero, allorché ha disposto la revoca del sequestro limitatamente alle azioni TO di proprietà della Banca popolare Italiana.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 240 c.p., comma l e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, così come modificato dalla L. n. 62 del 2005, art. 9, comma 2, circa la qualificazione delle azioni sequestrate come beni soggetti a confisca obbligatoria in quanto strumentali ai fini della consumazione del reato, lamentando l'illogicità di tale qualificazione e l'illegittima applicazione retroattiva di una norma non ancora vigente al momento del fatto contestato. Contesta in particolare la possibilità di considerare profitto illecito la plusvalenza incorporata nelle azioni per effetto del delitto contestato, rilevando che 1'aumento di valore delle azioni TO non sia conseguenza di una libera negoziazione borsistica, bensì di contrattazioni concluse fuori borsa dalla Abn AM, autorizzata all'OPA sulle azioni TO, e come la ipotizzata plusvalenza possa trasformarsi in una minusvalenza, vale a dire in una perdita, se il prezzo delle azioni dovesse scendere. Aggiunge che comunque il suo gruppo sarebbe disposto a corrispondere il valore di tale plusvalenza, attualmente calcolabile in poco più di cinque milioni di euro.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Infatti, come lo stesso ricorrente riconosce, i giudici del merito, pur interpretando come rinuncia le conclusioni dei difensori, non hanno dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione relativo al presupposto probatorio della misura, ma lo hanno rigettato nel merito, richiamando la motivazione dell'ordinanza di convalida del sequestro.
Sicché palesemente la dedotta violazione dell'art. 589 c.p.p. non sussiste affatto.
Nè la censura potrebbe essere reinterpretata come riferibile a una mancanza o inadeguatezza della motivazione sul presupposto probatorio della misura, conseguente alla ipotizzata rinuncia al relativo motivo d'impugnazione. Infatti i giudici del merito non si sono limitati a richiamare l'ordinanza di convalida del sequestro, ma hanno esibito un'ampia motivazione anche sul presupposto probatorio della misura, argomentando circa le prove dell'accordo cui NI OL partecipò per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni TO allo scopo di ostacolare l'OPA di Abn AM e di realizzare ingenti plusvalenze e con il sostegno finanziario della Banca popolare italiana illecitamente gestita da PI RA. Sicché anche così corretto il primo motivo del ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente pone una questione di diritto intertemporale, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di motivare sulla dedotta inapplicabilità del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, così come modificato dalla L. n. 62 del 2005, art. 9, comma 2, ai fatti commessi prima del 12 maggio 2005.
Premesso che, contrariamente a quanto il ricorrente sembra ritenere, non è deducibile per cassazione un vizio di motivazione in diritto (Cass., sez. I, 5 giugno 1986, Valanzano, m. 173007), va rilevato che, secondo quanto si desume dalla stessa ordinanza impugnata, il provvedimento di sequestro fu disposto in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano in data 25 luglio 2005 e con riferimento a reati che si contestavano come commessi "in Milano dal dicembre 2004 sino ad oggi". Sicché, stando alla contestazione che qui esclusivamente rileva (Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840, Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Gifuni, m. 193117193118; Cass., sez. VI, 2 dicembre 1993, Ferrante, m. 196630 - 196636; C. cost. 17 febbraio 1994, n. 48; C. cost. 5 maggio 1994, n. 176; C. cost. 8 giugno 1994, n. 229), la L. n. 62 del 2005 è applicabile almeno a una parte della condotta contestata.
D'altro canto le condotte contestate appaiono certamente riconducibili anche alla fattispecie criminosa prevista dal previgente testo del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 181. Questa norma puniva infatti la condotta di "chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari", con una previsione analoga a quella del sopravvenuto nuovo testo del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, che oggi punisce la condotta di "chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari". Sicché non rileva, ai fini della legittimità del sequestro in esame, quale delle due norme risulterà in concreto applicabile.
4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, investono due delle tre rationes decidendi esibite dal tribunale a proposito del presupposto cautelare della misura. Il tribunale infatti ha ritenuto che il sequestro preventivo si giustifichi innanzitutto per impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze, con la realizzazione della plusvalenza perseguita mediante la già conseguita alterazione del prezzo di mercato delle azioni TO;
si giustifichi in secondo luogo perché le azioni sequestrate sono soggette a confisca obbligatoria in quanto beni strumentali utilizzati per la consumazione del delitto contestato;
si giustifichi infine in quanto le azioni sono confiscabili come profitto del reato. Il ricorrente si duole, anche sul piano processuale, della qualificazione delle azioni come beni soggetti a confisca obbligatoria e contesta che possano essere considerate profitto del reato. Ma nulla oppone alla prima ratio decidendi. Sennonché la prima delle tre motivazioni esibite dai giudici del merito è da sola sufficiente a giustificare il sequestro controverso, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso e deve essere concreto e attuale (Cass., sez. II, 17 maggio 1996, De Luca, m. 205874); sicché "per "cose pertinenti al reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri" (Cass., sez. III, 20 maggio 1997, m. 208304). Ne consegue che entrambi i motivi sono inammissibili per carenza di interesse (art. 568 c.p.p., comma 4). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "quando un provvedimento giurisdizionale risulti motivato in base ad una pluralità di argomentazioni autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente, da sola, a giustificarne compiutamente il dispositivo, il ricorso per cassazione proposto contro di esso, per essere ammissibile sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione, deve investirle tutte con censure specifiche, giacché, diversamente, il ricorrente, pur se le censure dedotte contro una od alcune di tali argomentazioni dovessero ritenersi fondate, non potrebbe conseguire alcun risultato pratico dalla sua impugnazione, restando il provvedimento impugnato autonomamente giustificato dall'altra o dalle altre argomentazioni non censurate" (Cass., sez. I pen., 12 febbraio 1988, Morgese, m. 177600, Cass., sez. I pen., 19 dicembre 1986, Biordi, m. 174679).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006