Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
La ricettazione è configurabile anche quando abbia ad oggetto cose provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, perché anche in tal caso, dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di arma clandestina, la Corte ha indicato nell'abrasione del numero di matricola il reato presupposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2008, n. 11727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11727 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/02/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 176
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 031736/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE LU, N. IL 11/12/1954;
avverso SENTENZA del 19/05/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 30.1.2002 il GIP del Tribunale di Monza condannava ON CI, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati ed applicata la diminuzione di pena per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di detenzione illecita di una pistola lanciarazzi cal. 6 e di una pistola semiautomatica cal. 380, entrambe armi clandestine (in quanto priva di matricola la prima, e con matricola abrasa la seconda), nonché di ricettazione di quest'ultima arma resa clandestina. Con sentenza del 19.5.2004 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, applicava le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta all'imputato rideterminandola in anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Avverso tale sentenza l'imputato ON CI propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) con riferimento all'art. 648 c.p.. In particolare rileva la difesa che, in tema di ricettazione, l'ambito dei reati presupposti va limitato a quelli che, sia pure indirettamente, offendono il patrimonio;
nel caso di specie, per contro, il reato presupposto era individuato nella "clandestinizzazione" dell'arma, di talché doveva escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in ordine al reato di detenzione delle armi. In particolare rileva la difesa che nella condotta del ricorrente non erano ravvisabili le connotazioni del dolo, e che le dichiarazioni dello stesso non erano rivolte ad una generica ricerca di scusanti improbabili, ma erano dignitosamente finalizzate ad una esatta rappresentazione dei fatti verificatisi. Ed invero in relazione alla pistola lanciarazzi i giudici di merito avevano preteso la conoscenza da parte dello stesso della specifica normativa sulle armi per cui la pistola in questione, acquistata anteriormente alla L. n. 110 del 1975, avrebbe dovuto essere regolarizzata ai sensi di tale legge. In
relazione all'altra arma, che l'imputato aveva dichiarato di detenere solo per intimidire il figlio tossicodipendente e successivamente deceduto per overdose, i giudici di merito avevano omesso totalmente di motivare con riferimento all'elemento psicologico del reato contestato.
Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo osserva il Collegio che la natura di reato contro il patrimonio del delitto di ricettazione non comporta affatto l'esigenza che anche il delitto presupposto debba essere un reato contro il patrimonio;
ciò è escluso testualmente dall'art.648 c.p. che indica l'oggetto materiale della ricettazione nel
"danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto", ed è escluso altresì dall'interesse tutelato dalla norma citata, interesse che, attraverso la incriminazione dei traffici lucrosi che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti, è inteso sia, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti, sia, in via mediata, a limitare all'origine la spinta alle attività delittuose.
Deve ritenersi pertanto che sussiste il delitto di ricettazione di arma allorché questa presenti l'abrasione del numero di matricola, dovendosi considerare "reato presupposto" l'ipotesi delittuosa della cessione di armi clandestine di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 perché la clandestinità dell'arma evidenzia l'origine delittuosa dell'arma stessa, ed anzi la provenienza da delitto dell'arma è in re ipsa ove si osservi che costituisce delitto tanto la cancellazione del numero di matricola che il possesso di un'arma che sia stata privata da altri dei suoi segni di individuazione, con la conseguenza che il possesso di tale arma integra gli estremi del delitto di ricettazione perché anche in tal caso, dalla acquisizione del bene di illegittima provenienza, deriva un incremento patrimoniale, che il legislatore ha inteso scoraggiare e reprimere. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. In particolare, per quel che riguarda la detenzione della pistola lanciarazzi cal. 6, osserva innanzi tutto il Collegio che per espressa previsione normativa, contenuta nella L. 18 aprile 1975, n.110, art. 2, comma 3, gli strumenti lanciarazzi sono di regola equiparati alle armi comuni da sparo in quanto, se pure hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa delle persone, presentano tuttavia caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e quindi alla disciplina giuridica di queste. Nè può ritenersi nel caso di specie applicabile l'esimente di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 5, non risultando che tale pistola lanciarazzi fosse detenuta per essere utilizzata come strumento di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, cioè conformemente a quella che è la destinazione propria e naturale di tale pistola.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la detenzione di tale arma, non regolarizzata alla stregua delle previsioni di legge in materia e non detenuta per un impiego coerente alla natura della stessa, integri gli estremi del reato previsto dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art.
2. In ordine all'elemento psicologico del reato suddetto rileva il Collegio, e tali osservazioni concernono sia la detenzione della pistola lanciarazzi che quella della pistola semiutomatica cal. 380, che l'elemento psicologico del delitto di detenzione illegale di arma è rappresentato dal dolo generico, consistente nella volontà cosciente di detenere l'arma, senza averne fatto denuncia all'autorità di polizia;
non è pertanto richiesto il dolo specifico di detenere l'arma al fine di commettere delitti contro la persona o l'ordine pubblico, trattandosi di reato di pericolo ed essendo il pericolo insito nel fatto stesso della illegale detenzione. Orbene sul punto la Corte territoriale ha, sia pure in maniera poco argomentativa, evidenziato la irrilevanza delle dichiarazioni dell'imputato secondo cui siffatta detenzione era finalizzata al solo scopo di intimidire il figlio tossicodipendente, precisando che si trattava di argomenti privi di riscontro e comunque non rilevanti a fronte del preciso dettato normativo (di talché si risolverebbero, secondo il suddetto impianto motivazionale, in una ignoranza della legge penale).
E pertanto anche sotto questo profilo il ricorso evidenzia la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008