Art. 57.
La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 e' affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Puo' essere altresi' affidata a societa' a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.
Le convenzioni predette fissano le modalita' di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonche' le modalita' di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.
Sono attribuiti:
agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalita' dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;
ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonche' le opere destinate ad attivita' sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attivita' religiose.
La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 e' affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Puo' essere altresi' affidata a societa' a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.
Le convenzioni predette fissano le modalita' di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonche' le modalita' di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.
Sono attribuiti:
agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalita' dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;
ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonche' le opere destinate ad attivita' sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attivita' religiose.