Sentenza 8 giugno 2018
Massime • 1
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2018, n. 26285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26285 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2018 |
Testo completo
26285 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Stefano Mogini Presidente - Sent. n. sez.854 Orlando Villoni -UP 04/05/2018 Ersilia Calvanese R.G.N. 39064/2017 Antonio Corbo Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IT CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 20/06/2017 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Maria Teresa Zampogna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2017, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto COAch IT colpevole dei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone commessi in danno di AL LI e US Di CE, e, ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione, ha ridotto la pena ad un anno di reclusione, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., nonché della diminuente per il rito. La sentenza di primo grado, invece, aveva qualificato la condotta posta in essere in danno di AL LI in termini di estorsione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l'avvocato Maria Teresa Zampogna, difensore di fiducia dell'imputato, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 1, comma 2, legge 23 giugno 2017, n. 103, e 162-ter cod. pen., come introdotto dalla legge cit., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per intervenuta estinzione del reato per condotte riparatorie. Si deduce che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., è applicabile perché sussistono tutti i requisiti richiesti da detta disposizione: -) l'imputato, in data 23 dicembre 2014, prima dell'apertura del dibattimento, ha inviato, mediante raccomandata, una lettera di scuse alle persone offese Di CE e LI per le modalità con cui ha richiesto il credito vantato nei loro confronti;
-) l'imputato, inoltre, ha offerto la compensazione del credito, nonché due assegni circolari di importo di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali arrecati;
-) la persona offesa AL LI, durante il suo esame testimoniale, all'udienza del 26 maggio 2015, ha dichiarato di accettare in proprio e per il proprio compagno convivente Di CE le scuse, i due assegni circolari e la compensazione del credito, a titolo di risarcimento del danno;
-) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è punibile a querela della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le questioni da affrontare riguardano l'applicabilità della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui all'art. 162-ter cod. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore di tale disciplina, e, poi, in caso di 2 M risposta affermativa a detto quesito, le modalità attraverso le quali detto istituto può trovare attuazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.
3. Logicamente preliminare è l'esame dei presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 162-ter cod. pen. La disposizione appena indicata, in sintesi, prevede che il giudice, «sentite le parti e la persona offesa», dichiara estinto del reato per condotte riparatorie, sempre che si versi in ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione, quando l'imputato ha riparato interamente [...] il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». La medesima disposizione, inoltre, dispone che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice ritenga l'offerta congrua, e che, a determinate condizioni, il giudice può fissare un termine per consentire all'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. La disposizione di cui all'art. 162-ter cod. pen. è ancorata a presupposti simili, ma non del tutto identici, a quelli fissati dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie in relazione agli illeciti penali di competenza del giudice di pace. In particolare, l'istituto di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 è applicabile, «sentite le parti e l'eventuale persona offesa», se l'imputato dimostri «di aver proceduto [...] alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato» (comma 1), e sempre che il giudice ritenga «le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione» (comma 2). L'art. 35 cit. prevede inoltre la possibilità che, a determinate condizioni, il giudice possa fissare un termine per consentire all'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento (comma 3). In sintesi, quindi, la disciplina recata dall'art. 162-ter cod. pen., a differenza di quella di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, prevede che il danno debba essere stato riparato «interamente», che il risarcimento possa avvenire anche mediante offerta reale e che l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose debba avvenire «ove possibile»; non richiede, inoltre, a differenza dell'altra, valutazioni del giudice sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie al soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di quelle di prevenzione. M 3 4. La premessa appena compiuta è utile per affrontare, sotto il profilo dell'interpretazione sistematica oltre che sotto il profilo letterale, la questione dell'applicabilità della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie anche ai processi pendenti davanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della disciplina che la ha prevista.
4.1. In giurisprudenza, pur senza analitici approfondimenti, sono emerse opinioni che appaiono differenti. Secondo una decisione, la disposizione di cui all'art. 162-ter cod. pen., che "ricalcherebbe" quella di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti davanti al giudice di pace, non è applicabile al giudizio di legittimità, dovendo la condotta riparatoria essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti» (così Sez. 4, n. 18410 del 28/03/2018, Cobo, non mass.). Altre decisioni, invece, hanno escluso l'applicabilità del nuovo istituto in sede di legittimità senza evocare incompatibilità strutturali di esso con il giudizio di cassazione, ma ora per ragioni attinenti alla sussistenza in concreto dei necessari presupposti di diritto sostanziale, quali la procedibilità a querela del reato cui riferire la causa estintiva e l'effettività del risarcimento del danno (v. Sez. 5, n. 1009 del 16/11/2017, dep. 2018, Bianchi, non mass.), ora per i medesimi motivi nonché, contestualmente, per l'inammissibilità di differimenti del processo di legittimità per consentire l'effettuazione del risarcimento (cfr. Sez. 2, n. 48389 del 06/10/2017, Bambina, non mass.).
4.2. Ad avviso del Collegio, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito. In questo senso, si ritiene siano ravvisabili sia specifiche indicazioni normative, sia ragioni di carattere sistematico.
4.2.1. Sotto il profilo del dato normativo, sembrano estremamente significative le enunciazioni testuali di cui ai commi 2 e 3 della legge n. 103 del 2017. Precisamente, il comma 2 stabilisce:
2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.». Il comma 3, primo periodo, poi, statuisce:
3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di 4 quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1.». Invero, la disposizione di cui al comma 2, siccome prevede, in particolare, l'applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge», non può non riferirsi anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione. Innanzitutto, tanto nel linguaggio comune quanto in quello tecnico-giuridico, i procedimenti trattati in sede di legittimità sono sicuramente definibili come processi»; in particolare, anzi, per quanto attiene all'accezione giuridica della parola, è possibile evidenziare, esemplificativamente, come il termine processo>>, impiegato nella disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. quale presupposto per la rilevabilità, tra l'altro, proprio delle cause di estinzione del reato, è comunemente ritenuto concernere anche i giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione (cfr., tra le tantissime: Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Per altro verso, non risultano specifici elementi testuali da cui desumere che i giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione siano altrimenti estranei alla categoria dei «processi in corso» evocata dalla legge n. 103 del 2017. La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, poi, proprio perché, in relazione al giudizio di legittimità», esclude, specificamente e nominativamente, la sola possibilità di fissare un termine per provvedere alle restituzioni, ai risarcimenti e alle riparazioni, sembra, a contrario, ammettere l'applicabilità della causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen. quando la condotta riparatoria sia stata già effettuata.
4.2.2. Né un ostacolo dirimente, di ordine sistematico, sembra ravvisabile nella previsione, contenuta nell'art. 162-ter cod. pen., secondo la quale, prima della pronuncia della sentenza di estinzione del reato, debbano essere «sentite le parti e la persona offesa», in quanto l'attività in questione sarebbe incompatibile con il giudizio di cassazione. In primo luogo, infatti, l'audizione prevista dall'art. 162-ter, primo comma, primo periodo, cod. pen. attiene all'operatività fisiologica dell'istituto, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla disciplina transitoria, perché deve avvenire entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado»; quindi, la descritta disciplina necessita in ogni caso di un "adattamento" ai fini dell'applicazione dell'istituto ai processi che versano in una fase 5 л successiva. In secondo luogo, poi, la precisata audizione deve ritenersi funzionale alla valutazione della congruità delle restituzioni e dei risarcimenti e dell'eliminazione «ove possibile» delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma non certo all'acquisizione del consenso delle parti o della persona offesa, posto che, a norma dell'art. 162-ter, primo comma, secondo periodo, cod. pen., risarcimenti e riparazioni possono essere ritenuti satisfattivi dal giudice, anche quando non accettati dalla persona offesa;
di conseguenza, nei processi in corso», l'audizione potrebbe essere, di fatto, del tutto superflua, perché già effettuata in modo utile ai fini di tali accertamenti. Le osservazioni esposte, nel loro complesso, sembrano utili a privare di decisività anche un eventuale richiamo al precedente che ha escluso l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, del simile - non identico istituto di cui - all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti davanti al giudice di pace (cfr. Sez. 5, n. 25063 del 23/05/2002, Rufolo, Rv. 222063). La sentenza appena indicata, infatti, ha si affermato l'inapplicabilità, in sede di legittimità, per i procedimenti rientranti nella competenza penale del giudice di pace, degli istituti dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie e della improcedibilità per lieve tenuità del fatto perché nel giudizio di cassazione «non è contemplato l'intervento degli interessati», ma dopo aver premesso che, a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, le disposizioni che li prevedono si osservano in quanto applicabili». La causa di estinzione di cui all'art. 163-ter cod. pen., invece, è riferita ai «processi in corso» non "in quanto applicabile", ma con un unico, specifico e diverso limite, dettato per il solo giudizio di legittimità: quello relativo alla esclusione della possibilità di ottenere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1.». Si può anche aggiungere che, secondo una recente decisione delle Sezioni Unite, l'istituto di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto qualificabile come causa di estinzione del reato, soggiace alle disposizioni comuni dettate per tutte le cause estintive;
conseguentemente, dal punto di vista processuale, la causa estintiva può essere dichiarata immediatamente sia prima sia dopo l'esercizio dell'azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.>> (cfr. Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238-264239-264240, in motivazione § 3). E' possibile osservare, inoltre, che il termine indicato dall'art. 162-ter cod. pen. coincide con il limite procedimentale fissato dall'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l'audizione delle parti e della persona offesa, se comparsa, ai fini 6 M dell'applicazione dell'istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e che, però, la mancata audizione non è stata ritenuta causa ostativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nei giudizi di legittimità pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina che ha previsto tale istituto (cfr., in linea generale, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, nonché, per specifiche osservazioni relative alla persona offesa, Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265116).
4.2.3. Sotto il profilo sistematico, piuttosto, non deve trascurarsi che l'istituto della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen., almeno quando le condotte riparatorie sono state realizzate senza la fissazione in sede processuale di un termine per adempiere, ha una dimensione esclusivamente sostanziale. In questo caso, infatti, l'unica attività processuale prevista, concernente l'audizione delle parti e della persona offesa, costituisce un adempimento del giudice, non implicante oneri a carico di uno degli altri soggetti del processo, ed è, inoltre, funzionale alla valutazione di un fatto immediatamente rilevante sotto il profilo del diritto penale sostanziale, ossia al giudizio sulla congruità dei risarcimenti, delle restituzioni e sull'eliminazione ove possibile» delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma non all'acquisizione del consenso dell'imputato, del pubblico ministero o della persona offesa. Di conseguenza, l'ipotesi descritta rientra nella sfera di operatività del principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., di generale applicazione almeno in assenza di esplicite disposizioni di deroga, secondo il quale: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.». Né l'applicabilità della disposizione più favorevole deve ritenersi preclusa, in sede di legittimità, perché la nuova causa estintiva presuppone la valutazione di un fatto che non ha costituito specifico oggetto di esame, sotto il profilo giuridico in questione, nel giudizio di merito. Invero, è sufficiente richiamare nuovamente l'elaborazione della giurisprudenza in ordine alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: questo istituto, in quanto riconducibile al diritto penale sostanziale, è stato ritenuto applicabile anche nei giudizi di legittimità in corso alla data della sua entrata in vigore, osservandosi che la Corte di cassazione può decidere sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione impugnata (v., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), sebbene tale fatto, evidentemente, nel giudizio di merito non fosse stato valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Al 7 5. La seconda questione riguarda le modalità attraverso le quali la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere applicata nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, e, quindi, quale sia il significato da attribuire all'inciso normativo «sentite le parti e la persona offesa» in relazione ai processi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Si è già detto che la disciplina relativa all'audizione delle parti e della persona offesa, siccome prefigura il compimento di questa attività solo in relazione ad un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento, necessita in ogni caso di un "adattamento" in relazione ai giudizi che abbiano già superato tale fase, ed ai quali, però, è sicuramente applicabile, come, ad esempio, a quelli pervenuti allo stato della discussione in grado di appello. Si è anche ricordato che la mancata interlocuzione delle parti e della persona offesa, sebbene prevista dall'art. 469, comma 1-bis, cod, proc. pen., non è stata ritenuta causa ostativa all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen. nei giudizi di legittimità pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina che lo ha introdotto. Si deve evidenziare, poi, che l'audizione delle parti e della persona offesa, pur non costituendo un mezzo di prova, è, nella fase anteriore alla dichiarazione di apertura al dibattimento, stante la paucità degli elementi a disposizione del giudice, un adempimento di notevole utilità ai fini della valutazione sulla congruità dei risarcimenti e sull'eliminazione, «ove possibile», delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Invece, nei «processi in corso», come si è precedentemente rilevato, l'audizione potrebbe essere del tutto superflua perché già effettuata in modo utile ai fini degli accertamenti in ordine all'avvenuta riparazione del danno ed alla avvenuta eliminazione, «ove possibile», delle conseguenze dannose o pericolose del reato. In ogni caso, ancora, la valutazione affermativa della congruità del risarcimento compiuta con la pronuncia di sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie non pregiudica definitivamente gli interessi civili della persona offesa, stante la disciplina di cui all'art. 652 cod. proc. pen. Si può allora concludere che, nei processi pendenti in una fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, le esigenze sottese alla previsione dell'audizione delle parti e della persona offesa, e che attengono alla valutazione della congruità dei risarcimenti e dell'eliminazione, «ove possibile», delle conseguenze dannose o pericolose del reato, possono ritenersi soddisfatte in considerazione delle attività Ал istruttorie compiute nel corso del giudizio di merito. 8 6. Alla luce dei principi giuridici evidenziati, e degli elementi esposti nella sentenza impugnata, deve rilevarsi, nella vicenda in esame, la sussistenza della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. Innanzitutto, i reati per i quali è stata pronunciata condanna sono stati entrambi qualificati a norma dell'art. 393 cod. pen., e, quindi, sono entrambi procedibili a querela soggetta a remissione. Inoltre, la sentenza impugnata dà atto che in relazione a tutti e due i reati è stata riconosciuta l'attenuante dell'integrale risarcimento del danno prima del giudizio, a norma dell'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., che tale risarcimento è stato accettato da entrambe le persone offese, che agli atti del processo sono presenti le dichiarazioni delle stesse, e che, secondo quanto evidenziato nell'atto di appello, una di queste, all'esito di esame testimoniale, ha anche affermato di acconsentire a ricevere le scuse dell'imputato. E' allora ragionevole concludere, nella specie, che le attività istruttorie precedentemente compiute consentano di ritenere anche senza procedere ad un'ulteriore - audizione delle parti e della persona offesa che l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dai reati per i quali si procede, e che non residuino conseguenze dannose o pericolose di questi.
7. Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio per essere i reati estinti per condotte riparatorie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per condotte riparatorie. Così deciso il 4 maggio 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Antonio Corbo Stropin DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GIU 2018 E MADIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U ZI S Piera Esposito O N 9