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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 771/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. TE IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. OBINU MARIA FRANCA attrice e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
PE DR convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Conclude chiedendo all'Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis I) Esaminati i titoli di provenienza ed esperiti ulteriori accertamenti che riterrà utili accertare e dichiarare e stabilire che è unica ed esclusiva proprietaria dell'intero lastrico Parte_1
solare sito al terzo piano alto del maggior fabbricato in Quartu S.Elena in via Verdi n. 52 distinto censito al catasto al foglio 29 mappale 3211 sub. 5 della consistenza catastale di 134 metri quadrati, e che non esistono diritti concorrenti di terzi, ne servitù o altri diritti reali di godimento;
II)
Accertare e dichiarare che il signor non vanta alcun diritto CP_1
sull'immobile di cui sopra e pertanto ordinare allo stesso l'immediato rilascio del lastrico solare sito al terzo piano alto del maggior fabbricato in Quartu S.Elena in via Verdi n. 52 distinto censito al catasto al foglio 29 mappale 3211 sub. 5 della consistenza catastale di 134 metri quadrati, a favore dell'attrice libero da persone e cose;
III) Condannare il convenuto
al risarcimento dei danni cagionati all'attore facendo CP_1
riferimento al danno figurativo e quindi al valore locatizio del cespite usurpato quantificandolo in una somma pari a tante mensilità quante sono quelle di cui non ha potuto disporre liberamente della Parte_1
sua proprietà e a decorrere dal mese di Giugno 2019 sino all'effettivo rilascio oltre interessi come per legge, ovvero nella misura da quantificarsi secondo equità; IV) Con condanna alle spese e competenze del giudizio”; per parte convenuta: “Si insiste affinché il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI - Nel merito, rigettare le avverse domande per le ragioni di cui all'espositiva. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio (classe 1967) innanzi l'intestato Tribunale, esponendo CP_1
di aver acquistato da con atto di compravendita a Controparte_2
rogito notaio Dott. del 27.04.2018 rep. n. 34252 racc. Persona_1
19776, una quota pari a ½ della piena e perfetta proprietà di un lastrico solare sito al terzo piano alto del maggior fabbricato in Quartu S.Elena in pag. 2/7 via Verdi n. 52 distinto censito al catasto al foglio 29 mappale 3211 sub. 5 di mq 134; di aver poi acquistato da , con successivo atto di CP_3
acquisto a rogito notaio Dott. rep. n. 35739 racc. n. 20972 Persona_1
in data 10.06.2019, l'altra quota pari a ½ del medesimo lastrico solare, identificato come anzidetto. Entrambe le venditrici le avevano garantito, in atto di vendita, la piena proprietà del detto cespite, rispettivamente loro pervenuto:
- quanto a , per successione per causa di morte del padre, CP_3
(classe 1914); CP_1
- quanto a , in forza di atto notarile di acquisto da Controparte_2
, la quale a sua volta lo aveva ricevuto per successione CP_4
della madre e del padre (classe 1914). Persona_2 CP_1
Nel luglio 2019 l'attrice accedeva alla terrazza, unitamente agli operai e , che dovevano eseguire CP_5 Controparte_6
l'impermeabilizzazione del lastrico solare, e si avvedeva che parte di esso era occupato da materiale vario e da alcune bombole di Gpl, una delle quali collegata ad un impianto di erogazione afferente al sottostante appartamento al secondo piano di proprietà di (classe 1967). CP_1
Avendo inutilmente invitato il convenuto a rimuovere i predetti beni,
l'attrice proponeva azione per l'accertamento della sua esclusiva proprietà del lastrico di cui anzidetto e la condanna del convenuto al suo rilascio ed al risarcimento del danno derivante dalla sua occupazione.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed eccependo che il lastrico solare costituisce parte comune dell'edificio in condominio, e di utilizzarlo senza impedire il pari godimento anche agli altri condomini, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 1102 c.c. Contestava inoltre la pag. 3/7 regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e sosteneva che il lastrico doveva essere compreso nell'ambito dei beni comuni, ex art. 1117
c.c.
La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio e testimoni.
Venivano ascoltati, in particolare, i seguenti testi:
- (udienza del 30.11.2021), marito dell'attrice in Testimone_1
separazione dei beni, il quale dichiarava che “… la situazione del lastrico, così come oggetto di domando, era già nota a mia moglie dal 2018, anno di acquisto della prima metà del lastrico medesimo, ma entrambi eravamo convinti che gli oggetti di cui mi si chiede fossero tutti di proprietà di
[...]
e non del convenuto ”; CP_3 CP_1
- (udienza del 10.2.2022), la quale confermava di aver CP_3
venduto all'attrice la quota ideale del lastrico oggetto di causa ed affermava altresì che in occasione di un incontro, avvenuto alla presenza di due uomini, che non riusciva esattamente a collocare nel tempo, era stata constatata la presenza, sul lastrico, delle bombole di gas, e di aver detto alla di non poterle togliere, perché non erano di sua proprietà; Pt_1
- (udienza del 10.2.2022) il quale confermava di aver Controparte_6
avuto incarico dal titolare della ditta per cui lavorava di eseguire l'impermeabilizzazione del lastrico e di aver constatato, alla presenza dell'attrice, che sullo stesso vi erano due bombole di gas collegate al sottostante appartamento;
- (udienza del 21.6.2022), la quale dichiarava di aver Controparte_2
lasciato l'immobile nel 2018 e dunque di nulla sapere in relazione ai fatti del luglio 2019.
pag. 4/7 , interrogato all'udienza dell'8.3.2022, confermava l'esistenza, CP_1
nel luglio 2019, delle due bombole sul lastrico, collegate al suo appartamento.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del
10.11.2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte precisando le proprie conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La domanda è infondata.
Va premesso che l'azione volta all'accertamento della proprietà di un immobile, del quale si lamenti l'occupazione senza titolo da parte di terzi, va inquadrata sub specie di azione di rivendicazione, soggetta al regime della prova rafforzata di cui all'art. 948 c.c. In proposito, va data continuità al principio secondo cui “In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 24050 del 03/08/2022, Rv. 665553). Nel caso di specie, l'attrice non ha pag. 5/7 dato prova di un acquisto a titolo originario, onde la sua domanda è, sotto questo profilo, rimasta sfornita della prova rafforzata richiesta dalla legge.
Peraltro, va considerato che il lastrico solare rientra nel novero dei beni per i quali l'art. 1117 c.c., in tema di edifici in condominio, prevede il regime di attribuzione della proprietà in favore di tutti i partecipanti alla comunione, salva la prova contraria, che deve tuttavia essere fornita mediante la dimostrazione che, in occasione del primo atto di disposizione di una porzione dell'edificio, che costituisce il momento in cui il condominio viene ad esistenza, la proprietà del bene compreso nel novero di cui alla disposizione sopra richiamata sia stata riservata ad un determinato soggetto. In difetto di tale prova, che nel caso di specie l'attrice non ha fornito, scatta la presunzione iuris tantum di appartenenza comune del bene predetto.
La domanda della parte attrice merita dunque di essere rigettata.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da
€ 5.200,01 ad € 26.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
(classe 1967), la rigetta.
pag. 6/7 Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.540, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
TE IV
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 771/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. TE IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. OBINU MARIA FRANCA attrice e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
PE DR convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Conclude chiedendo all'Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis I) Esaminati i titoli di provenienza ed esperiti ulteriori accertamenti che riterrà utili accertare e dichiarare e stabilire che è unica ed esclusiva proprietaria dell'intero lastrico Parte_1
solare sito al terzo piano alto del maggior fabbricato in Quartu S.Elena in via Verdi n. 52 distinto censito al catasto al foglio 29 mappale 3211 sub. 5 della consistenza catastale di 134 metri quadrati, e che non esistono diritti concorrenti di terzi, ne servitù o altri diritti reali di godimento;
II)
Accertare e dichiarare che il signor non vanta alcun diritto CP_1
sull'immobile di cui sopra e pertanto ordinare allo stesso l'immediato rilascio del lastrico solare sito al terzo piano alto del maggior fabbricato in Quartu S.Elena in via Verdi n. 52 distinto censito al catasto al foglio 29 mappale 3211 sub. 5 della consistenza catastale di 134 metri quadrati, a favore dell'attrice libero da persone e cose;
III) Condannare il convenuto
al risarcimento dei danni cagionati all'attore facendo CP_1
riferimento al danno figurativo e quindi al valore locatizio del cespite usurpato quantificandolo in una somma pari a tante mensilità quante sono quelle di cui non ha potuto disporre liberamente della Parte_1
sua proprietà e a decorrere dal mese di Giugno 2019 sino all'effettivo rilascio oltre interessi come per legge, ovvero nella misura da quantificarsi secondo equità; IV) Con condanna alle spese e competenze del giudizio”; per parte convenuta: “Si insiste affinché il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI - Nel merito, rigettare le avverse domande per le ragioni di cui all'espositiva. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio (classe 1967) innanzi l'intestato Tribunale, esponendo CP_1
di aver acquistato da con atto di compravendita a Controparte_2
rogito notaio Dott. del 27.04.2018 rep. n. 34252 racc. Persona_1
19776, una quota pari a ½ della piena e perfetta proprietà di un lastrico solare sito al terzo piano alto del maggior fabbricato in Quartu S.Elena in pag. 2/7 via Verdi n. 52 distinto censito al catasto al foglio 29 mappale 3211 sub. 5 di mq 134; di aver poi acquistato da , con successivo atto di CP_3
acquisto a rogito notaio Dott. rep. n. 35739 racc. n. 20972 Persona_1
in data 10.06.2019, l'altra quota pari a ½ del medesimo lastrico solare, identificato come anzidetto. Entrambe le venditrici le avevano garantito, in atto di vendita, la piena proprietà del detto cespite, rispettivamente loro pervenuto:
- quanto a , per successione per causa di morte del padre, CP_3
(classe 1914); CP_1
- quanto a , in forza di atto notarile di acquisto da Controparte_2
, la quale a sua volta lo aveva ricevuto per successione CP_4
della madre e del padre (classe 1914). Persona_2 CP_1
Nel luglio 2019 l'attrice accedeva alla terrazza, unitamente agli operai e , che dovevano eseguire CP_5 Controparte_6
l'impermeabilizzazione del lastrico solare, e si avvedeva che parte di esso era occupato da materiale vario e da alcune bombole di Gpl, una delle quali collegata ad un impianto di erogazione afferente al sottostante appartamento al secondo piano di proprietà di (classe 1967). CP_1
Avendo inutilmente invitato il convenuto a rimuovere i predetti beni,
l'attrice proponeva azione per l'accertamento della sua esclusiva proprietà del lastrico di cui anzidetto e la condanna del convenuto al suo rilascio ed al risarcimento del danno derivante dalla sua occupazione.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed eccependo che il lastrico solare costituisce parte comune dell'edificio in condominio, e di utilizzarlo senza impedire il pari godimento anche agli altri condomini, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 1102 c.c. Contestava inoltre la pag. 3/7 regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e sosteneva che il lastrico doveva essere compreso nell'ambito dei beni comuni, ex art. 1117
c.c.
La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio e testimoni.
Venivano ascoltati, in particolare, i seguenti testi:
- (udienza del 30.11.2021), marito dell'attrice in Testimone_1
separazione dei beni, il quale dichiarava che “… la situazione del lastrico, così come oggetto di domando, era già nota a mia moglie dal 2018, anno di acquisto della prima metà del lastrico medesimo, ma entrambi eravamo convinti che gli oggetti di cui mi si chiede fossero tutti di proprietà di
[...]
e non del convenuto ”; CP_3 CP_1
- (udienza del 10.2.2022), la quale confermava di aver CP_3
venduto all'attrice la quota ideale del lastrico oggetto di causa ed affermava altresì che in occasione di un incontro, avvenuto alla presenza di due uomini, che non riusciva esattamente a collocare nel tempo, era stata constatata la presenza, sul lastrico, delle bombole di gas, e di aver detto alla di non poterle togliere, perché non erano di sua proprietà; Pt_1
- (udienza del 10.2.2022) il quale confermava di aver Controparte_6
avuto incarico dal titolare della ditta per cui lavorava di eseguire l'impermeabilizzazione del lastrico e di aver constatato, alla presenza dell'attrice, che sullo stesso vi erano due bombole di gas collegate al sottostante appartamento;
- (udienza del 21.6.2022), la quale dichiarava di aver Controparte_2
lasciato l'immobile nel 2018 e dunque di nulla sapere in relazione ai fatti del luglio 2019.
pag. 4/7 , interrogato all'udienza dell'8.3.2022, confermava l'esistenza, CP_1
nel luglio 2019, delle due bombole sul lastrico, collegate al suo appartamento.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del
10.11.2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte precisando le proprie conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La domanda è infondata.
Va premesso che l'azione volta all'accertamento della proprietà di un immobile, del quale si lamenti l'occupazione senza titolo da parte di terzi, va inquadrata sub specie di azione di rivendicazione, soggetta al regime della prova rafforzata di cui all'art. 948 c.c. In proposito, va data continuità al principio secondo cui “In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 24050 del 03/08/2022, Rv. 665553). Nel caso di specie, l'attrice non ha pag. 5/7 dato prova di un acquisto a titolo originario, onde la sua domanda è, sotto questo profilo, rimasta sfornita della prova rafforzata richiesta dalla legge.
Peraltro, va considerato che il lastrico solare rientra nel novero dei beni per i quali l'art. 1117 c.c., in tema di edifici in condominio, prevede il regime di attribuzione della proprietà in favore di tutti i partecipanti alla comunione, salva la prova contraria, che deve tuttavia essere fornita mediante la dimostrazione che, in occasione del primo atto di disposizione di una porzione dell'edificio, che costituisce il momento in cui il condominio viene ad esistenza, la proprietà del bene compreso nel novero di cui alla disposizione sopra richiamata sia stata riservata ad un determinato soggetto. In difetto di tale prova, che nel caso di specie l'attrice non ha fornito, scatta la presunzione iuris tantum di appartenenza comune del bene predetto.
La domanda della parte attrice merita dunque di essere rigettata.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da
€ 5.200,01 ad € 26.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
(classe 1967), la rigetta.
pag. 6/7 Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.540, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
TE IV
pag. 7/7