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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 321/2025
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 19.11.2025, alle ore 09:35, davanti al Giudice OF IT, chiamata la causa civile n. 321/2025 R.G., sono comparsi
Per il dott. in sostituzione dell'Avv. RL AR IN, come Parte_1 Parte_2 da delega scritta che deposita;
per la convenuta l'Avv. Elisa Faccioli;
CP_1 per il convenuto nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente.
Il dott. preliminarmente chiede di dichiarare la contumacia del si Pt_2 Controparte_2 riporta all'atto di citazione in appello, sottolinea che non ha rinunciato ad alcuna delle Pt_1 eccezioni svolte in primo grado relative all'indeterminatezza dell'avviso e degli atti prodromici allo stesso, anzi il primo motivo di appello è proprio relativo all'accertamento dell'indeterminatezza stessa. Si riporta alla normativa sul CUP e sulla differenza tra occupazione materiale, non materiale e virtuale e alla norma di interpretazione autentica richiamata in atti. Rappresenta che questo Tribunale ha già emesso sentenze di accoglimento di appelli di per i medesimi motivi, essendo stata riconosciuta operatore Pt_1 Pt_1 virtuale. Chiede che siano accolte le conclusioni come rassegnate in atto di citazione in appello.
L'Avv. Faccioli si associa alla richiesta di dichiarazione di contumacia del CP_2
, si riporta alla propria comparsa di costituzione, rileva che utilizza in via
[...] Pt_1 mediata le infrastrutture presenti di Telecom Italia e quindi, secondo la normativa richiamata in atti, il CUP è dovuto. Insiste nelle conclusioni rassegnate in comparsa, che richiama.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 09:45 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
1 Alle ore 15:25, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
OF IT
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice OF IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 321/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Proto (C.F. ), Silvio C.F._1
AR (C.F. e RL AR IN (C.F.: C.F._2
), con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei difensori;
C.F._3 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Villadose (RO), Piazza Aldo Moro, 24; appellato contumace
e contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Faccioli (C.F. ), con domicilio C.F._4 eletto presso il difensore in Masi (PD), Piazzetta Rocche Marchesane n. 8; appellata
Oggetto: altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
l'appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 19.11.2025; Parte_1
l'appellata ha concluso come da verbale d'udienza del 19.11.2025; CP_1
l'appellato non costituito, non ha rassegnato conclusioni. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 24.02.2025, (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, solo “ ) ha impugnato la sentenza n. 218/2024 del Giudice di Pace Pt_1
3 di Rovigo, depositata in data 22.07.2024 all'esito del procedimento rubricato al n. R.G.
5949/2023 e concluso con il rigetto del ricorso proposto dall'odierna appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 2 emesso da CP_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo ) il 19.07.2023 e notificato a il
[...] CP_1 Pt_1
24.07.2023 per la somma di € 1.155,00, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L. 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed il residuo a titolo di sanzione, interessi e oneri.
1.1 L'appellante ha impugnato la sentenza articolando due motivi di appello, dolendosi che il
Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia ritenuto, in buona sostanza, che: i) l'avviso di accertamento notificato sia sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
ii) sia legittimata passiva ai sensi Pt_1 dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019; i vizi di tale capo della sentenza sono così articolati: a) qualificazione come mediata dell'occupazione del suolo pubblico, senza considerare che, ai fini dell'applicazione del Canone, rileva il solo utilizzo materiale dell'infrastruttura; b) le tecnologie di non determinano l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete;
c) la Pt_1 legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non è applicabile al settore delle telecomunicazioni;
d) il Comune di non avrebbe violato il proprio Regolamento CP_2
Comunale, nella specie l'art. 25.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza appellata.
1.3. Il non si costituiva, ragione per cui ne viene dichiarata la contumacia. Controparte_2
1.4. All'udienza di comparizione fissata il 19.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori a discutere oralmente.
2. L'appello è fondato.
È sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dall'attrice in Pt_1 quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni. È pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di telecomunicazioni Pt_1 CP_2 in relazione ad utenze fisse/mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di;
Par
- , con le proprie infrastrutture di rete, occupa il territorio comunale e intrattiene con il un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Controparte_2
Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
4 Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, CP_1 anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale. Pt_1
Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, cit. nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione
“materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone
Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, Pt_1
Par nel periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura . In particolare, la società attrice ha precisato che: nel Comune di , si avvale delle seguenti tecnologie: Pt_1 CP_2
(i) Fiber to the Cabinet Next Generation Access (nell'acronimo inglese: “FTTC NGA”);
(ii) AL Line Rental (nell'acronimo inglese: “WLR”);
(iii) AL (nell'acronimo inglese: “WS”).
5 Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle infrastrutture Par di e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di In Pt_1 particolare, giova precisare quanto segue.
Tutte le tecnologie citate possono essere equiparate alla VULA (Virtual Unbundled Local Par Access), la quale è un servizio di accesso virtuale alla rete in fibra ottica di proprietà Par (mentre la tecnologia WS attiene alla rete in rame); servizio che eroga in favore di Pt_1
a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima. In particolare,
[...] Pt_1
Par acquista da il servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale
[...]
Par
, posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché si limita Pt_1 ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun cavo, la tecnologia non determina un “utilizzo materiale” delle infrastrutture Par
e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico, tenuto anche conto che Par ogni attività di tipo manutentivo sulla rete infrastrutturale locale è condotta da e non certo da (cfr. pagg. 16 e ss. atto di citazione in appello). Pt_1
Par In altri termini, l'accesso all'infrastruttura di è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via Pt_1 esclusiva.
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso “virtuale” all'infrastruttura, l'appellata costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
6 A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo Par della norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il mentre sulla Controparte_2 Pt_1
Par scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un Par bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla appellata in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società appellata ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dall'appellata, atteso che secondo sua stessa prospettazione il titolare dell'infrastruttura diverso da quello che distribuisce Pt_3 il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da contratto Pt_1 stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al del Pt_1 Controparte_2
Canone Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
3. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cfr. Cass. 3438/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti appellate e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, in
7 applicazione dell'art. 97 c.p.c. ai valori medi per tutte le fasi, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta e riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ai sensi dell'art. art. 4, comma 4, D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la contumacia del Controparte_2
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 218/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data 22.07.2024, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 emesso da CP_1 per conto del nei confronti di in data 19.07.2023;
[...] Controparte_2 Parte_1
Accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento Parte_1 Controparte_2 all'anno 2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità
e sanzioni;
Condanna e il in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano: Parte_1
- per il primo grado di giudizio, in euro 639,10 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed euro 98,00 per spese anticipate;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1.190,70 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed euro 174,00 per spese anticipate.
Rovigo, 19.11.2025
Il Giudice
OF IT
8
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 19.11.2025, alle ore 09:35, davanti al Giudice OF IT, chiamata la causa civile n. 321/2025 R.G., sono comparsi
Per il dott. in sostituzione dell'Avv. RL AR IN, come Parte_1 Parte_2 da delega scritta che deposita;
per la convenuta l'Avv. Elisa Faccioli;
CP_1 per il convenuto nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente.
Il dott. preliminarmente chiede di dichiarare la contumacia del si Pt_2 Controparte_2 riporta all'atto di citazione in appello, sottolinea che non ha rinunciato ad alcuna delle Pt_1 eccezioni svolte in primo grado relative all'indeterminatezza dell'avviso e degli atti prodromici allo stesso, anzi il primo motivo di appello è proprio relativo all'accertamento dell'indeterminatezza stessa. Si riporta alla normativa sul CUP e sulla differenza tra occupazione materiale, non materiale e virtuale e alla norma di interpretazione autentica richiamata in atti. Rappresenta che questo Tribunale ha già emesso sentenze di accoglimento di appelli di per i medesimi motivi, essendo stata riconosciuta operatore Pt_1 Pt_1 virtuale. Chiede che siano accolte le conclusioni come rassegnate in atto di citazione in appello.
L'Avv. Faccioli si associa alla richiesta di dichiarazione di contumacia del CP_2
, si riporta alla propria comparsa di costituzione, rileva che utilizza in via
[...] Pt_1 mediata le infrastrutture presenti di Telecom Italia e quindi, secondo la normativa richiamata in atti, il CUP è dovuto. Insiste nelle conclusioni rassegnate in comparsa, che richiama.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 09:45 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
1 Alle ore 15:25, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
OF IT
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice OF IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 321/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Proto (C.F. ), Silvio C.F._1
AR (C.F. e RL AR IN (C.F.: C.F._2
), con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei difensori;
C.F._3 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Villadose (RO), Piazza Aldo Moro, 24; appellato contumace
e contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Faccioli (C.F. ), con domicilio C.F._4 eletto presso il difensore in Masi (PD), Piazzetta Rocche Marchesane n. 8; appellata
Oggetto: altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
l'appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 19.11.2025; Parte_1
l'appellata ha concluso come da verbale d'udienza del 19.11.2025; CP_1
l'appellato non costituito, non ha rassegnato conclusioni. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 24.02.2025, (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, solo “ ) ha impugnato la sentenza n. 218/2024 del Giudice di Pace Pt_1
3 di Rovigo, depositata in data 22.07.2024 all'esito del procedimento rubricato al n. R.G.
5949/2023 e concluso con il rigetto del ricorso proposto dall'odierna appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 2 emesso da CP_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo ) il 19.07.2023 e notificato a il
[...] CP_1 Pt_1
24.07.2023 per la somma di € 1.155,00, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L. 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed il residuo a titolo di sanzione, interessi e oneri.
1.1 L'appellante ha impugnato la sentenza articolando due motivi di appello, dolendosi che il
Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia ritenuto, in buona sostanza, che: i) l'avviso di accertamento notificato sia sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
ii) sia legittimata passiva ai sensi Pt_1 dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019; i vizi di tale capo della sentenza sono così articolati: a) qualificazione come mediata dell'occupazione del suolo pubblico, senza considerare che, ai fini dell'applicazione del Canone, rileva il solo utilizzo materiale dell'infrastruttura; b) le tecnologie di non determinano l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete;
c) la Pt_1 legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non è applicabile al settore delle telecomunicazioni;
d) il Comune di non avrebbe violato il proprio Regolamento CP_2
Comunale, nella specie l'art. 25.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza appellata.
1.3. Il non si costituiva, ragione per cui ne viene dichiarata la contumacia. Controparte_2
1.4. All'udienza di comparizione fissata il 19.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori a discutere oralmente.
2. L'appello è fondato.
È sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dall'attrice in Pt_1 quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni. È pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di telecomunicazioni Pt_1 CP_2 in relazione ad utenze fisse/mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di;
Par
- , con le proprie infrastrutture di rete, occupa il territorio comunale e intrattiene con il un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Controparte_2
Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
4 Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, CP_1 anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale. Pt_1
Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, cit. nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione
“materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone
Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, Pt_1
Par nel periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura . In particolare, la società attrice ha precisato che: nel Comune di , si avvale delle seguenti tecnologie: Pt_1 CP_2
(i) Fiber to the Cabinet Next Generation Access (nell'acronimo inglese: “FTTC NGA”);
(ii) AL Line Rental (nell'acronimo inglese: “WLR”);
(iii) AL (nell'acronimo inglese: “WS”).
5 Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle infrastrutture Par di e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di In Pt_1 particolare, giova precisare quanto segue.
Tutte le tecnologie citate possono essere equiparate alla VULA (Virtual Unbundled Local Par Access), la quale è un servizio di accesso virtuale alla rete in fibra ottica di proprietà Par (mentre la tecnologia WS attiene alla rete in rame); servizio che eroga in favore di Pt_1
a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima. In particolare,
[...] Pt_1
Par acquista da il servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale
[...]
Par
, posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché si limita Pt_1 ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun cavo, la tecnologia non determina un “utilizzo materiale” delle infrastrutture Par
e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico, tenuto anche conto che Par ogni attività di tipo manutentivo sulla rete infrastrutturale locale è condotta da e non certo da (cfr. pagg. 16 e ss. atto di citazione in appello). Pt_1
Par In altri termini, l'accesso all'infrastruttura di è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via Pt_1 esclusiva.
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso “virtuale” all'infrastruttura, l'appellata costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
6 A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo Par della norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il mentre sulla Controparte_2 Pt_1
Par scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un Par bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla appellata in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società appellata ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dall'appellata, atteso che secondo sua stessa prospettazione il titolare dell'infrastruttura diverso da quello che distribuisce Pt_3 il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da contratto Pt_1 stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al del Pt_1 Controparte_2
Canone Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
3. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cfr. Cass. 3438/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti appellate e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, in
7 applicazione dell'art. 97 c.p.c. ai valori medi per tutte le fasi, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta e riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ai sensi dell'art. art. 4, comma 4, D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la contumacia del Controparte_2
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 218/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data 22.07.2024, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 emesso da CP_1 per conto del nei confronti di in data 19.07.2023;
[...] Controparte_2 Parte_1
Accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento Parte_1 Controparte_2 all'anno 2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità
e sanzioni;
Condanna e il in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano: Parte_1
- per il primo grado di giudizio, in euro 639,10 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed euro 98,00 per spese anticipate;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1.190,70 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed euro 174,00 per spese anticipate.
Rovigo, 19.11.2025
Il Giudice
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