Articolo 8 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 8.

Le indennita' previste dall'art. 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.

A cura del datore di lavoro e' trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo e' versato all'Erario.

L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorita', militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, puo' delegare altra persona per la riscossione delle indennita'.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984
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