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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11853 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Pugliese, presso il cui studio in Napoli alla Via Aida n. 40 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Massimo Leonetti e Emilio Orsini, presso il cui studio in Capri alla Via
Marucella n. 11/A elettivamente domicilia;
Appellato costituito
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Capri, opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 100/2024/9001633584/000, della somma complessiva di euro 539,46, notificatagli dall' in data Controparte_3
12.3.2024, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 100/2016/0025393828/000, dell'importo di € 365,25, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica elevata nell'anno 2011 dalla Controparte_2
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di Controparte_3 giurisdizione del Giudice di Pace, trattandosi di crediti di natura tributaria, nonché
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della sottesa cartella di pagamento e di atti interruttivi, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 278/2024, pubblicata in data 9.12.2024, il Giudice di Pace di Capri ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., del ricorrente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata la mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti e di validi atti interruttivi, accoglieva l'opposizione annullando la cartella di pagamento n.
100/2016/0025393828/000, per maturata prescrizione triennale della pretesa creditoria.
Condannava la al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai Controparte_2 procuratori dell'opponente dichiaratisi antistatari, e compensava integralmente le stesse nei confronti del Concessionario.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza Controparte_3 eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure, trattandosi di crediti di natura tributaria.
Ha, altresì, nuovamente eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Capri in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, quale luogo di residenza del ricorrente in cui andava eseguita l'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 480 e 27
c.p.c.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il GDP ha accolto l'opposizione, nonostante il Concessionario abbia dimostrato la valida notificazione di tutti gli avvisi ed atti presupposti all'intimazione impugnata e, quindi, che la pretesa creditoria non era prescritta. E ciò anche in considerazione della normativa emergenziale
COVID19, art. 12 D. Lgs 2015/159 e art. 68 del DL 2020/18.
L ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato, , eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, CP_1 ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.
Ha, poi, dedotto l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire dell' , tenuto conto che la sentenza impugnata non le ha Controparte_3 arrecato alcun concreto pregiudizio e che le spese di lite sono state compensate nei suoi confronti.
2 Nel ribadire la giurisdizione e la competenza territoriale del Giudice di Pace adito, ha poi, insistito in ordine alla maturata prescrizione triennale della pretesa creditoria.
L'appellato ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9.12.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine alla carenza di interesse ad agire o impugnare del . CP_4
E ciò non solo perché il primo ed assorbente motivo di appello è il difetto di giurisdizione del Giudice adito, e dunque, una questione rilevabile d'ufficio, tesa ad ottenere una pronuncia, nel merito, che provenga da un giudice munito di giurisdizione.
Ma anche perché, nonostante la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti, all'esito del giudizio di primo grado, l è risultata Parte_1 sostanzialmente soccombente.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge infatti, che CP_1
ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
100/2024/9001633584/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
100/2016/0025393828/000, dell'importo di € 365,25, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica, c.d. Bollo Auto, elevata nell'anno 2011 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992,
n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
3 Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche
Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 278/2024, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
4 Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Capri CP_1 Controparte_2
n. 278/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 278/2024 per difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Pugliese, presso il cui studio in Napoli alla Via Aida n. 40 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Massimo Leonetti e Emilio Orsini, presso il cui studio in Capri alla Via
Marucella n. 11/A elettivamente domicilia;
Appellato costituito
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Capri, opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 100/2024/9001633584/000, della somma complessiva di euro 539,46, notificatagli dall' in data Controparte_3
12.3.2024, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 100/2016/0025393828/000, dell'importo di € 365,25, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica elevata nell'anno 2011 dalla Controparte_2
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di Controparte_3 giurisdizione del Giudice di Pace, trattandosi di crediti di natura tributaria, nonché
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della sottesa cartella di pagamento e di atti interruttivi, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 278/2024, pubblicata in data 9.12.2024, il Giudice di Pace di Capri ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., del ricorrente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata la mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti e di validi atti interruttivi, accoglieva l'opposizione annullando la cartella di pagamento n.
100/2016/0025393828/000, per maturata prescrizione triennale della pretesa creditoria.
Condannava la al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai Controparte_2 procuratori dell'opponente dichiaratisi antistatari, e compensava integralmente le stesse nei confronti del Concessionario.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza Controparte_3 eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure, trattandosi di crediti di natura tributaria.
Ha, altresì, nuovamente eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Capri in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, quale luogo di residenza del ricorrente in cui andava eseguita l'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 480 e 27
c.p.c.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il GDP ha accolto l'opposizione, nonostante il Concessionario abbia dimostrato la valida notificazione di tutti gli avvisi ed atti presupposti all'intimazione impugnata e, quindi, che la pretesa creditoria non era prescritta. E ciò anche in considerazione della normativa emergenziale
COVID19, art. 12 D. Lgs 2015/159 e art. 68 del DL 2020/18.
L ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato, , eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, CP_1 ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.
Ha, poi, dedotto l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire dell' , tenuto conto che la sentenza impugnata non le ha Controparte_3 arrecato alcun concreto pregiudizio e che le spese di lite sono state compensate nei suoi confronti.
2 Nel ribadire la giurisdizione e la competenza territoriale del Giudice di Pace adito, ha poi, insistito in ordine alla maturata prescrizione triennale della pretesa creditoria.
L'appellato ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9.12.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine alla carenza di interesse ad agire o impugnare del . CP_4
E ciò non solo perché il primo ed assorbente motivo di appello è il difetto di giurisdizione del Giudice adito, e dunque, una questione rilevabile d'ufficio, tesa ad ottenere una pronuncia, nel merito, che provenga da un giudice munito di giurisdizione.
Ma anche perché, nonostante la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti, all'esito del giudizio di primo grado, l è risultata Parte_1 sostanzialmente soccombente.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge infatti, che CP_1
ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
100/2024/9001633584/000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
100/2016/0025393828/000, dell'importo di € 365,25, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica, c.d. Bollo Auto, elevata nell'anno 2011 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992,
n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
3 Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche
Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 278/2024, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
4 Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Capri CP_1 Controparte_2
n. 278/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 278/2024 per difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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