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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Asd Resistente_2 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC00142 2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC00142 2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC00142 2023 IRAP 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE di FERMO impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Ascoli Piceno n. 160 del 16.04.2024 che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 , in qualità di ex legale rappresentante della cessata Resistente_2ASD e in proprio avverso l'avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva relativo a IRES, IRAP e Iva 2016, oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 137.075,46. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo l'ufficio decaduto dal potere di emettere l'avviso di accertamento. L'Ufficio propone, in sintesi, i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. 159/2015: la CGT di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la sospensione Covid di 85 giorni operi solo per le annualità in scadenza nel 2020, mentre – secondo l'Ufficio – la proroga avrebbe portata generale e si applicherebbe a tutte le annualità i cui termini erano pendenti nel 2020;
2. erronea esclusione della proroga “a cascata” dei termini di accertamento: la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato che il rinvio dell'art. 67, comma 4, ai soli commi 1 e 3 dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015 esclude il comma 2, sicché la sospensione non sarebbe limitata alle sole annualità in scadenza nell'anno dell'evento eccezionale;
3. critica al richiamo, da parte del primo giudice, dell'atto di indirizzo MEF del 29.02.2024: si contesta che il giudice abbia attribuito rilievo a un atto interno di indirizzo, sostenendo che gli unici documenti di prassi rilevanti sarebbero le circolari dell'Agenzia delle Entrate, e che comunque tale atto non potrebbe incidere sulla portata della proroga legale dei termini;
4. richiamo alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza di merito favorevoli alla tesi dell'Ufficio: l'appello invoca la circolare 11/E del 6 maggio 2020 e decisioni di merito che hanno ritenuto applicabile la proroga di 85 giorni anche alle annualità non in scadenza nel 2020, criticando la diversa interpretazione adottata dalla CGT di Ascoli Piceno. Nel merito ripropone i motivi oggetto di controdeduzioni nel primo grado ed assorbite a seguito dell'accoglimento del ricorso per decadenza dei termini per l'accertamento. Si costituisce in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. Propone, inoltre, appello incidentale sui vari motivi non oggetto di decisione in quanto assorbiti dal giudice di prima istanza. Il contribuente deposita memorie illustrative. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. La questione preliminare e assorbente riguarda la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. TQ504UC00142/2023, notificato in data 12 luglio 2023, in relazione ai termini di decadenza previsti dagli artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 per l'anno d'imposta 2016.
2. In base alla disciplina ordinaria dettata dagli artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972, come modificati dall'art. 1 della Legge n. 203/2015, a decorrere dall'anno d'imposta 2016 il termine per la notifica dell'avviso di accertamento, in caso di avvenuta presentazione della dichiarazione, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2016, il termine ordinario di decadenza scadeva pertanto il 31 dicembre 2022. 3. L'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), stabilisce: << gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi >>.
3.1. Trattasi di una disposizione che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 3 L. n. 212/2000, e che è prevista per facilitare il contribuente che altrimenti avrebbe ricevuto la notifica in un momento di obiettiva difficoltà determinato dalla pandemia e dal periodo post-pandemico, ed infatti vi si deroga in relazione a quegli atti per i quali la notifica non può essere differita, per esigenze appunto di urgenza e appunto indifferibilità. Quindi, la ratio della norma non è quindi quella di ampliare i poteri dell'amministrazione finanziaria, ma di tutelare il contribuente, differendo la notifica degli atti in scadenza nel periodo emergenziale.
3.2. La stessa norma sancisce anche un termine ultimo per l'emissione dei correlativi atti, che è costituito dal giorno 31 dicembre 2020, indipendentemente dall'anno d'imposta, purché ovviamente siano rispettati i relativi termini.
3.3. L'articolo 157, comma 1, inoltre, dispone che i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per tale motivo può ritenersi ormai superata l'applicazione del periodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020) (Cass. n. 17668 del 30.06.2025).
4. Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione n. 17668/2025, deve concludersi che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 non può operare per l'anno d'imposta 2016, oggetto del presente giudizio. Il termine ordinario di decadenza per tale annualità scadeva il 31 dicembre 2022, ben oltre il periodo emergenziale coperto dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, che riguardava esclusivamente le annualità in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
5. Anche volendo ipotizzare, in via meramente teorica, l'applicabilità della proroga di 85 giorni, l'ufficio non potrebbe comunque giovarsi della cumulabilità con la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997. L'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 dispone che “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. Tale norma disciplina il contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento, istituto concepito a garanzia del contribuente, in un'ottica di confronto preventivo con l'erario.
5.1. Tuttavia, si tratta di due proroghe speciali che derogano eccezionalmente ai termini ordinari di decadenza e che, in quanto derogatorie, devono essere interpretate restrittivamente e non possono sommarsi l'una all'altra. La proroga ex art. 67 D.L. n. 18/2020 ha carattere generale ed eccezionale, legata all'emergenza pandemica, mentre quella ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 ha natura procedimentale, finalizzata a garantire l'effettività del contraddittorio preventivo. Si tratta di rationes legis diverse che non consentono il cumulo delle due dilazioni temporali.
5.2. In ogni caso, non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997. L'invito a comparire per l'anno 2016 è stato notificato il 21 marzo 2023, con contraddittorio fissato per il 28 marzo 2023. A tale data, il termine ordinario di decadenza (31 dicembre 2022) era già ampiamente scaduto. Come correttamente osservato dal contribuente, le contestazioni mosse all'associazione riguardavano fatture per operazioni asseritamente inesistenti relative a fornitori (Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l.) già oggetto di verifiche fiscali concluse con PVC del 1° settembre 2019. L'ufficio era quindi a conoscenza degli elementi necessari per l'accertamento ben prima della scadenza del termine ordinario, ma ha ritardato strumentalmente l'attivazione del contraddittorio al solo fine di beneficiare della proroga. Tale comportamento contrasta con i principi di buona amministrazione sanciti dagli artt. 97-98 Cost. e con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), configurando un abuso del procedimento. La proroga ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 presuppone un invito al contraddittorio tempestivo e non strumentale.
6. L'accoglimento della questione preliminare relativa alla decadenza del potere di accertamento comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate dall'appellante, nonché delle altre di merito proposte dal contribuente con l'appello incidentale.
7. Quanto alle spese, alla luce delle considerazioni svolte, sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992 per confermare la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice ed estenderla anche al presente grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto l'appello, fondandosi su un'interpretazione normativa che, sebbene non condivisa da questo Collegio alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, presentava caratteri di ragionevolezza e trovava supporto in parte della giurisprudenza di merito e nella prassi amministrativa. La sopravvenienza della decisiva ordinanza della Cassazione n. 17668/2025 solo nel giugno 2025, a giudizio già pendente e a fronte della quale, questa Corte non ha motivi per discostarsi, ritendo di doverla condividere integralmente, costituisce un elemento di eccezionalità che giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite compensate. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO IA FA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Asd Resistente_2 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC00142 2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC00142 2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC00142 2023 IRAP 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE di FERMO impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Ascoli Piceno n. 160 del 16.04.2024 che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 , in qualità di ex legale rappresentante della cessata Resistente_2ASD e in proprio avverso l'avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva relativo a IRES, IRAP e Iva 2016, oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 137.075,46. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo l'ufficio decaduto dal potere di emettere l'avviso di accertamento. L'Ufficio propone, in sintesi, i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. 159/2015: la CGT di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la sospensione Covid di 85 giorni operi solo per le annualità in scadenza nel 2020, mentre – secondo l'Ufficio – la proroga avrebbe portata generale e si applicherebbe a tutte le annualità i cui termini erano pendenti nel 2020;
2. erronea esclusione della proroga “a cascata” dei termini di accertamento: la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato che il rinvio dell'art. 67, comma 4, ai soli commi 1 e 3 dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015 esclude il comma 2, sicché la sospensione non sarebbe limitata alle sole annualità in scadenza nell'anno dell'evento eccezionale;
3. critica al richiamo, da parte del primo giudice, dell'atto di indirizzo MEF del 29.02.2024: si contesta che il giudice abbia attribuito rilievo a un atto interno di indirizzo, sostenendo che gli unici documenti di prassi rilevanti sarebbero le circolari dell'Agenzia delle Entrate, e che comunque tale atto non potrebbe incidere sulla portata della proroga legale dei termini;
4. richiamo alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza di merito favorevoli alla tesi dell'Ufficio: l'appello invoca la circolare 11/E del 6 maggio 2020 e decisioni di merito che hanno ritenuto applicabile la proroga di 85 giorni anche alle annualità non in scadenza nel 2020, criticando la diversa interpretazione adottata dalla CGT di Ascoli Piceno. Nel merito ripropone i motivi oggetto di controdeduzioni nel primo grado ed assorbite a seguito dell'accoglimento del ricorso per decadenza dei termini per l'accertamento. Si costituisce in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. Propone, inoltre, appello incidentale sui vari motivi non oggetto di decisione in quanto assorbiti dal giudice di prima istanza. Il contribuente deposita memorie illustrative. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. La questione preliminare e assorbente riguarda la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. TQ504UC00142/2023, notificato in data 12 luglio 2023, in relazione ai termini di decadenza previsti dagli artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 per l'anno d'imposta 2016.
2. In base alla disciplina ordinaria dettata dagli artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972, come modificati dall'art. 1 della Legge n. 203/2015, a decorrere dall'anno d'imposta 2016 il termine per la notifica dell'avviso di accertamento, in caso di avvenuta presentazione della dichiarazione, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2016, il termine ordinario di decadenza scadeva pertanto il 31 dicembre 2022. 3. L'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), stabilisce: << gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi >>.
3.1. Trattasi di una disposizione che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 3 L. n. 212/2000, e che è prevista per facilitare il contribuente che altrimenti avrebbe ricevuto la notifica in un momento di obiettiva difficoltà determinato dalla pandemia e dal periodo post-pandemico, ed infatti vi si deroga in relazione a quegli atti per i quali la notifica non può essere differita, per esigenze appunto di urgenza e appunto indifferibilità. Quindi, la ratio della norma non è quindi quella di ampliare i poteri dell'amministrazione finanziaria, ma di tutelare il contribuente, differendo la notifica degli atti in scadenza nel periodo emergenziale.
3.2. La stessa norma sancisce anche un termine ultimo per l'emissione dei correlativi atti, che è costituito dal giorno 31 dicembre 2020, indipendentemente dall'anno d'imposta, purché ovviamente siano rispettati i relativi termini.
3.3. L'articolo 157, comma 1, inoltre, dispone che i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per tale motivo può ritenersi ormai superata l'applicazione del periodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020) (Cass. n. 17668 del 30.06.2025).
4. Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione n. 17668/2025, deve concludersi che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 non può operare per l'anno d'imposta 2016, oggetto del presente giudizio. Il termine ordinario di decadenza per tale annualità scadeva il 31 dicembre 2022, ben oltre il periodo emergenziale coperto dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, che riguardava esclusivamente le annualità in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
5. Anche volendo ipotizzare, in via meramente teorica, l'applicabilità della proroga di 85 giorni, l'ufficio non potrebbe comunque giovarsi della cumulabilità con la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997. L'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 dispone che “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. Tale norma disciplina il contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento, istituto concepito a garanzia del contribuente, in un'ottica di confronto preventivo con l'erario.
5.1. Tuttavia, si tratta di due proroghe speciali che derogano eccezionalmente ai termini ordinari di decadenza e che, in quanto derogatorie, devono essere interpretate restrittivamente e non possono sommarsi l'una all'altra. La proroga ex art. 67 D.L. n. 18/2020 ha carattere generale ed eccezionale, legata all'emergenza pandemica, mentre quella ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 ha natura procedimentale, finalizzata a garantire l'effettività del contraddittorio preventivo. Si tratta di rationes legis diverse che non consentono il cumulo delle due dilazioni temporali.
5.2. In ogni caso, non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997. L'invito a comparire per l'anno 2016 è stato notificato il 21 marzo 2023, con contraddittorio fissato per il 28 marzo 2023. A tale data, il termine ordinario di decadenza (31 dicembre 2022) era già ampiamente scaduto. Come correttamente osservato dal contribuente, le contestazioni mosse all'associazione riguardavano fatture per operazioni asseritamente inesistenti relative a fornitori (Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l.) già oggetto di verifiche fiscali concluse con PVC del 1° settembre 2019. L'ufficio era quindi a conoscenza degli elementi necessari per l'accertamento ben prima della scadenza del termine ordinario, ma ha ritardato strumentalmente l'attivazione del contraddittorio al solo fine di beneficiare della proroga. Tale comportamento contrasta con i principi di buona amministrazione sanciti dagli artt. 97-98 Cost. e con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), configurando un abuso del procedimento. La proroga ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 presuppone un invito al contraddittorio tempestivo e non strumentale.
6. L'accoglimento della questione preliminare relativa alla decadenza del potere di accertamento comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate dall'appellante, nonché delle altre di merito proposte dal contribuente con l'appello incidentale.
7. Quanto alle spese, alla luce delle considerazioni svolte, sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992 per confermare la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice ed estenderla anche al presente grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto l'appello, fondandosi su un'interpretazione normativa che, sebbene non condivisa da questo Collegio alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, presentava caratteri di ragionevolezza e trovava supporto in parte della giurisprudenza di merito e nella prassi amministrativa. La sopravvenienza della decisiva ordinanza della Cassazione n. 17668/2025 solo nel giugno 2025, a giudizio già pendente e a fronte della quale, questa Corte non ha motivi per discostarsi, ritendo di doverla condividere integralmente, costituisce un elemento di eccezionalità che giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite compensate. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO IA FA