Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
L'obbligo di motivazione, e cioè la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, impone al giudice - in particolar modo quando si tratti di valutare la legalità dell'azione amministrativa rispetto alla quale la violazione di norme di legge o dei regolamenti costituisce dato strutturale della fattispecie criminosa astratta, come avviene nel caso del reato di cui all'art. 323 cod. pen. - l'indicazione delle norme considerate ai fini della configurazione della condotta criminosa, in mancanza dovendosi rilevare il vizio di carenza assoluta di motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 40398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40398 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 1247
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 025461/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
avverso la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme, in data 18 gennaio 2007;
nel processo a carico di:
RU RO, n. a Cosenza il 15.9.1950;
BA LO, n. ad Ascoli Piceno il 11.11.1943;
PO IE, n. a Cirò il 13.6.1948;
BA ZO, n. a Roma il 22.11.1949;
IN NO, n. a Montescuro il 14.7.1944;
VI IO, n. a Roma il 14.11.1947;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio;
Uditi i difensori, avv. MAZZONE Antonio, per RU RO, avv. Massimo Bevere, per BA ZO, IN NO e VI IO, avv. Nicolino Zaffina, per PO IE, i quali hanno chiesto che si dichiarata l'inammissibilità del ricorso del p.m..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il g.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza in data 18 gennaio 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RU RO, BA LO, PO IE, BA ZO, IN NO, VI IO, con la formula perché il fatto non costituisce reato, in relazione a molteplici delitti di riciclaggio attribuiti a RU e al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attribuito a BA, BA, IN, VI, PO, quest'ultimo imputato anche del reato di abuso d'ufficio. Il procedimento trae origine da una verifica fiscale effettuata dal Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Lamezia Terme presso la società IK Impiantistica s.a.s., nel corso della quale erano stati acquisiti elementi attestanti una interposizione fittizia dell'IK nell'acquisto di tre telai, vecchi e non più funzionanti, ripristinati in funzione della vendita, poi rivenduti alla Industria Manifatturiera Maglieria s.r.l., al fine di far lievitare i costi e di rendere congrue le spese rispetto all'investimento produttivo finanziato con un contributo economico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della L. n. 488 del 1992, complessivamente pari a L.
4.790.670.000 concesso con D.M. 14 settembre 1998. In tale contesto, erano imputati del concorso nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p.:
VI, IN e BA nella loro qualità di funzionari della Banca Nazionale del Lavoro, che avevano condotto l'istruttoria per la verifica della documentazione predisposta dalla Industria Manifatturiera Maglieria s.r.l. per il conseguimento del contributo;
BA in qualità di consulente esterno della B.N.L., che aveva svolto il sopralluogo, le verifiche tecniche e documentali del programma di investimento produttivo della Industria Manifatturiera Maglieria s.r.l.; PO in qualità di presidente della Commissione di accertamento nominata con D.M. 21 febbraio 2002, incaricata di effettuare le verifiche di spesa del programma produttivo della Industria Manifatturiera Maglieria s.r.l.; lo stesso PO, nella sua qualità, era imputato anche di abuso d'ufficio. RU, nella sua qualità di direttore pro tempore della Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria Filiale di Lamezia Terme, era imputato di riciclaggio di assegni bancari di provenienza delittuosa, in quanto relativi al regolamento finanziario di operazioni economiche inesistenti effettuate in violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.
La sentenza impugnata afferma che non sussiste la prova del dolo degli imputati di concorso nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., in quanto IN, VI, BA e PO erano chiamati a svolgere verifiche aventi carattere meramente documentale e non era dimostrato che la documentazione esibita dalla ditta richiedente il contributo fosse chiaramente riconoscibile come falsa per caratteristiche intrinseche o per elementi estrinseci, ne' erano emersi elementi di collegamento diretti o indiretti tra i predetti imputati e i beneficiari del contributo. Con riferimento all'BA, che aveva svolto un sopralluogo e aveva preso visione degli impianti, la sentenza impugnata rileva che non risulta dimostrato che la differenza tra telai nuovi di fabbrica e telai opportunamente rimessi a nuovo, come quelli revisionati e rinnovati di cui all'imputazione, fosse percepibile da parte dell'BA. Per quanto concerne RU, il g.i.p. osserva che non si ravvisano elementi idonei a sostenere l'accusa, mancando l'oggetto materiale della condotta sanzionata dall'art. 648 bis c.p. e la stessa oggettiva configurabilità del reato, poiché i pagamenti dichiaratamente virtuali e fittizi apparentemente posti in essere da IMM s.r.l. e da IK s.a.s., proprio in quanto meramente fittizi, non potevano costituire oggetto di riciclaggio, ne' risulta dimostrato che il denaro di cui ai capi di imputazione abbia provenienza illecita;
comunque, difetta ogni elemento di prova utile a dimostrare la piena consapevolezza di RU in merito alla illiceità degli assegni.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, il quale sostiene che le vicende delineate nei capi di imputazione necessitano sicuramente del vaglio dibattimentale.
Con riferimento alle posizioni di BA, VI, IN e BA, il p.m. ricorrente osserva che la condotta formalmente contestata ai predetti è quella di avere attribuito un determinato valore ai tre telai, come se fossero stati nuovi di fabbrica e tale valutazione, anche sulla base delle risultanze della consulenza di BA, veniva effettuata in assenza della prevista documentazione di spesa e di schemi tecnici di costruzione, assenza che avrebbe dovuto sollecitare ben altra attività di controllo;
inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare le reali condizioni economiche della IMM ed avrebbe valutato superficialmente le dichiarazioni rese da BA sulle pressioni ricevute da funzionari BNL.
Il p.m. ricorrente fa anche rilevare, come motivo di nullità della sentenza, che manca del tutto nel dispositivo la statuizione in ordine alla posizione di IN NO.
Per quanto riguarda la posizione di PO, il p.m. ricorrente afferma che il controllo che la Commissione da esso presieduta avrebbe dovuto effettuare non era meramente formale e non poteva prescindere dalla verifica fattuale e concreta che i tre telai fossero nuovi di fabbrica così come sancito dal programma di investimento. Il p.m. ricorrente censura, inoltre, l'erronea scelta del g.u.p. di accomunare le quattro posizioni suddette, in una sostanziale assenza di motivazione in ordine alla specifica posizione di PO, imputato anche di abuso d'ufficio, per avere dolosamente omesso di attivare poteri di vigilanza e di controllo di cui era dotata la Commissione da lui presieduta.
Per quanto riguarda la posizione di RU, il p.m. ricorrente osserva, in primo luogo, che il g.u.p. erra nel parlare di riciclaggio di assegni bancari finalizzati alla commissione del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 poiché in realtà si tratta di assegni costituenti il prezzo del suddetto delitto, quale regolamento finanziario (pagamento) delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla IK nei confronti della IMM;
quindi l'oggetto materiale della condotta sarebbe costituito proprio dai predetti assegni. In secondo luogo, non sarebbe vero che nel caso di specie si tratterebbe di pagamenti virtuali e fittizi, in quanto ad essere fittizie non sono le movimentazioni di denaro, che invece è effettivamente esistente e si muove dal conto della IMM per finire nei conti personali dei soci ovvero nei conti di imprese individuali e società agli stessi riconducibili, ma ciò che è accertato essere fittizia è la documentazione bancaria posta in essere su autorizzazione del RU. Sarebbe stato dimostrato dalla Guardia di Finanza, secondo il p.m. ricorrente, che il denaro utilizzato nella suddette operazioni bancarie era il prezzo della frode fiscale intervenuta tra IK e IMM. La consapevolezza del RU, infine, emergerebbe dagli atti di indagine della Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, non prese in considerazione nella sentenza impugnata.
Ha depositato memoria il difensore di PO, il quale deduce l'inammissibilità del ricorso proposto dal p.m., che si limiterebbe a chiedere una nuova e diversa valutazione giudiziale dei fatti, nonché della norme di legge e regolamentari disciplinanti l'incarico del PO.
Anche il difensore di RU ha depositato memorie, con la quale eccepisce la inammissibilità del ricorso del p.m., che non enuncerebbe vizi di legittimità, ma esprimerebbe considerazioni di merito.
Il difensore di BA, IN e VI ha depositato memoria, deducendo anch'egli l'inammissibilità del ricorso del p.m. e osservando, per quanto concerne la omessa indicazione nel dispositivo del nominativo di NO IN, che tale omissione può correggersi con la procedura ex art. 619 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Alla base della decisione assunta dal g.u.p. vi è l'affermazione che "i funzionari bancari IN, VI e BA, nonché il Presidente della Commissione di accertamento, PO IE, erano chiamati a svolgere verifiche aventi carattere meramente documentale" e che difetterebbe la dimostrazione che la documentazione posta a fondamento della pratica ex lege n. 488 del 1992 fosse "chiaramente falsa".
Orbene, mentre quest'ultima affermazione implica un valutazione di fatto sulla quale non può esercitarsi il sindacato di questa Suprema Corte, la prima affermazione si basa evidentemente sulla interpretazione del complesso normativo che disciplina l'attività sia della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria della pratica sia della apposita commissione nominata dal competente Ministero. Tale complesso normativo non è in alcun modo indicato nell'ordinanza impugnata.
Sul punto occorre osservare che, quando viene sottoposta a controllo una decisione di merito, il sindacato della Corte di Cassazione investe direttamente la decisione se viene censurato il giudizio di diritto, è limitato alla sola giustificazione se viene censurato il giudizio di fatto.
È vero, pertanto, che, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione rilevante è quella fornita a giustificazione del giudizio di fatto, perché la Corte di Cassazione può confermare una decisione di merito in diritto anche quando le argomentazioni che la sostanziano siano erronee. Infatti, la Corte di Cassazione può non solo sostituire la propria motivazione a quella del giudice di merito con riferimento alle decisioni in diritto, ma può rettificare, a norma dell'art. 619 c.p.p., gli errori di diritto, quando questi non incidano sul contenuto della decisione. Deve, però, rilevarsi che, nel caso di specie, manca del tutto anche la mera indicazione delle norme di diritto applicate, non potendosi ritenere sufficiente il semplice richiamo alla L. n. 488 del 1992, posto che non può trascurarsi il contenuto della disciplina regolamentare (D.M. 20 ottobre 1995, n. 527), di quella degli atti amministrativi di carattere generale (circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) e della convenzione stipulata nel caso specifico con la banca concessionaria (punto 4.1 della circolare cit.). In particolare, quest'ultimo atto, in quanto neppure citato nel testo della sentenza, non può essere preso in esame in questa sede quale fonte normativa del rapporto concessorio che è posto a fondamento della fattispecie criminosa contestata (art. 640 bis c.p.). Deve, quindi, formularsi il principio di diritto, secondo il quale, l'obbligo di motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3), che si sostanzia nella "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)), impone, specie quando si tratti di valutare la legalità dell'attività della pubblica amministrazione (o delle attività concessionarie), quanto meno la indicazione delle norme applicate, potendosi, in mancanza, rilevare il vizio di carenza assoluta di motivazione. E ciò vale, in particolar modo, quando la violazione delle norme di legge o di regolamento costituisce dato strutturale della fattispecie delittuosa astratta (come nell'ipotesi di reato di cui all'art. 323 cod. pen., contestato al PO), ma anche quando la suddetta violazione rappresenta elemento di definizione della fattispecie concreta (contribuendo a porre in essere gli artifizi o raggiri di cui all'art. 640 bis c.p.p., contestato a BA, BA, IN e VI, nonché a PO).
Deve anche tenersi presente, con riferimento al reato di abuso d'ufficio, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che tale reato, connotato da violazione di norme di legge o di regolamento, è configurabile non solo quando la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine (da ultimo Sez. 6, 18 ottobre 2006, n. 38965, Fiori, riv. 235277; Sez. 6, 10 dicembre 2001, n. 1229, Bocchiotti, riv. 220649). D'altro canto, pur in mancanza di indicazioni specifiche di testi normativi da parte della sentenza impugnata, non può non rilevarsi:
- che il D.M. n. 527 del 1995 cit., prevede, che la banca concessionaria effettui "i necessari riscontri e verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato" (art. 9), in particolare, con riferimento alla circostanza che "tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato nuovi di fabbrica" (art. 9, comma 5, lett. d)); che il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni e che tali accertamenti consistono nella verifica della sussistenza e della completezza della documentazione esclusivamente nel caso in cui il programma di spesa risulta inferiore a L. tre miliardi (punto 8.6 della circolare citata).
La sentenza impugnata è censurabile anche sotto altri profili. Occorre ricordare alcuni fondamentali principi giuridici in tema di natura e funzione dell'udienza preliminare e di presupposti per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato.
Significative modifiche sono state impresse all'udienza preliminare dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, nel dichiarato obiettivo di evitare un inutile dispendio di attività processuali in un dibattimento destinato ad esiti assolutori per l'inadeguata valenza dei presupposti probatori.
Già con la sentenza n. 224 del 2001, la Corte costituzionale avverte che "a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare". Il potere del giudice, in forza del principio di completezza delle indagini, di disporre l'integrazione delle stesse (art. 421 bis c.p.p.), l'analogo potere, anche officioso, di integrazione dei mezzi di prova, dei quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.); le nuove cadenze delle indagini difensive introdotte dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397 ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, sono tutti elementi di novità che postulano, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato e, dall'altro, "un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva - un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti".
La Corte costituzionale ribadisce, con la sentenza n. 335 del 2002, che "il nuovo art. 425 c.p.p., in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale". Nello stesso senso si sono espresse anche le Sezioni unite penali (Sez. Un. 26 giungo 2002, n. 31312, D'Alterio; Sez. Un.30 ottobre 2002, n. 39915, Vottari).
In applicazione di tali principi deve essere valutata, in primo luogo, l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale "non è stato in alcun modo dimostrato (ne pare che tale esito possa prodursi all'esito del dibattimento) che la differenza tra telai nuovi di fabbrica e telai opportunamente rimessi a nuovo, come quelli revisionati e rinnovati da Giovdin s.r.l., fosse percepibile e rilevabile da parte dell'ing. BA delegato dei controlli durante il suo sopralluogo". Ebbene, la valutazione del g.u.p. non solo è fondata su una presunzione priva di elementi oggettivi di riferimento, ma soprattutto è formulata in modo perplesso dallo stesso g.u.p. (non "pare"). Si tratta di una valutazione che, ove fosse ritenuta conseguenza di incompletezza (e sul punto manca qualsiasi motivazione) e non di assoluta inadeguatezza probatoria, potrebbe giustificare l'uso dei poteri ex art. 421 bis c.p.p. o anche, in caso di prova decisiva, di quelli ex art. 422 c.p.p.. Deve, a tal fine, sottolinearsi che il disposto dell'art. 421 bis utilizza una formula imperativa ("indica") nei confronti del giudice, il quale, in caso di semplice incompletezza delle indagini preliminari, deve indicare al p.m. le ulteriori indagini.
Per di più non può non rilevarsi che un diverso risultato probatorio sul punto evidenziato, potrebbe comportare un nuova e diversa valutazione di altri elementi probatori connessi, quali le dichiarazioni rese dall'BA, ritenute "non pregnanti" nell'ambito del contesto probatorio così come ricostruito dalla sentenza impugnata.
Anche con riferimento alla posizione del RU, la sentenza impugnata basa le sue decisioni conclusive sull'affermazione che non "è stato in alcun modo dimostrato che il denaro utilizzato nelle operazioni di cui ai capi R), S), T), U) , V), W), ed X)
dell'imputazione sia il provento della frode fiscale o abbia altra provenienza illecita", ma non motiva affatto sul punto delle inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio o se, invece, trattasi semplicemente di incompletezza delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.. Non si può non rilevare, inoltre, che le argomentazioni svolte dal g.u.p. si basano sul carattere fittizio o virtuale delle operazioni bancarie effettuate, che condurrebbe ad escludere il reato di riciclaggio contestato, senza, però, considerare i diversi possibili aspetti penalmente rilevanti di tali fatti con riferimento al RU, posto che non vengono in alcun modo esaminati i possibili rapporti della condotta del Frigiuele con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Bisogna ricordare, a tal fine, che, in applicazione del principio di legalità, il giudice ha sempre - e quindi anche nell'udienza preliminare - il potere-dovere di attribuire al fatto per cui si procede l'esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (Sez. Un. 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco, riv. 205617).
Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio che faccia applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
Ma prima di disporre l'annullamento è necessario procedere, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., alla correzione di quello che deve considerarsi un semplice errore materiale, cioè la omessa indicazione del nominativo di IN NO nel dispositivo della sentenza impugnata. Come si desume dalla motivazione della sentenza stessa, la posizione del IN in nulla differisce dalle posizioni degli altri coimputati BA e VI, così che le decisioni conclusive del g.u.p. non potrebbero essere diverse da quelle adottate nei confronti di questi ultimi e la omessa indicazione del IN IM nel dispositivo è conseguenza di semplice errore materiale.
P.Q.M.
Corregge la sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo dopo le parole "dichiara non doversi procedere nei confronti di" deve aggiungersi il nominativo di IN NO. Annulla la stessa sentenza con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008