Sentenza 10 dicembre 2001
Massime • 1
Il reato di abuso di ufficio connotato da violazione di norme di legge o di regolamento è configurabile non solo allorché la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando essa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in capo ai componenti della commissione esaminatrice di un concorso per l'accesso a scuola di specializzazione universitaria, i quali, pur a conoscenza del furto di una copia del questionario della prova avvenuto prima del suo espletamento e, quindi, della probabile preventiva conoscenza delle domande da parte di alcuni candidati, avevano egualmente fatto svolgere la prova, sull'assunto che la norma extrapenale di riferimento - art. 13 DPR 10 marzo 1982 n. 162 - si limita a stabilire la procedura concorsuale, ma non si occupa ne' del comportamento degli esaminatori, ne' del pericolo che i candidati possano conoscere in anticipo i quesiti da risolvere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2001, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI CASO - Presidente - del 10/12/2001
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 1410
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 19621/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da VA BO contro la sentenza 3 novembre 2000 della Corte d'Appello di Torino. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Francesco Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Gilberto Lozzi e per la parte civile, LA CI, l'avvocato Guglielmo Preve. Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto VA BO, in concorso con VI ER, componente della commissione esaminatrice, responsabile di abuso in atti d'ufficio per aver intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a IA ES BO, a UD CE, a MA DO e a FA FA, costituito dall'inclusione di costoro nella graduatoria per l'ammissione alla scuola di specializzazione dell'Istituto di chirurgia plastica ricostruttiva dell'Università di Torino di cui il ricorrente era direttore.
2. Ricorre il BO che chiede che la sentenza venga annullata per erronea applicazione dell'art.323 C.P., insieme alla normativa extrapenale cui deve farsi riferimento, e per manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza di una condotta concorsuale penalmente rilevante.
3. Quanto al primo punto ricorda come la condotta abusiva tragga sostanza, per la decisione, in primo luogo da un furto attribuibile al dott. LV di una copia del questionario della prova di esame. Il prof. ER, benché messo al corrente di tale furto e quindi della circostanza che alcuni candidati avrebbero potuto anticipatamente conoscere le domande, non aveva riformulato i quesiti che in precedenza aveva preparato.
Ciò posto il ricorrente nega che dalla disciplina generale per l'accesso alle scuole di specializzazione (art.13 d.P.R.10 marzo 1982, n.162), ricordata nella sentenza, possa ricavarsi una norma puntuale che il ER, con la sua omissione, abbia violato. Nè utilmente la Corte ha richiamato l'art.5 del d.P.R. 3 marzo 1957, n.686, il quale è inapplicabile alla materia dell'istruzione universitaria.
4. Ulteriore condotta abusiva attribuita al ER è stata quella di aver attribuito un punteggio ai canditati per pubblicazioni che non potevano ritenersi tali, perché non ancora stampate e perché comunque riguardavano studi scientifici non riferibili ai candidati medesimi.
Il ricorrente contesta l'esegesi effettuata dalla sentenza in ordine alla portata del termine "pubblicazione", locuzione con la quale, nello specifico campo dei concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitaria, e per il raffronto con altre normative e per indicazione della giurisprudenza amministrativa, non richiederebbe l'edizione a stampa.
5. Quanto poi alla condotta concorsuale del BO, in ordine alla valutazione delle pubblicazioni ed anche alla mancata riformulazione delle domande in seguito al furto, il ricorrente rileva una manifesta illogicità della motivazione della sentenza, la quale esclude ogni concertazione tra di lui, extraneus, ed il ER, intraneus. Quest'ultimo infatti, per compiacere il primo, sempre nella ricostruzione della sentenza, avrebbe operato, in itinere, una convergenza per supina accettazione. Ma allora non sarebbe stata delineata una conoscenza del ricorrente (BO) dell'altrui illecito operare (del ER): il BO sarebbe rimasto uno spettatore e non potrebbe rispondere del reato ascrittogli.
6. D'altronde ancora illogicamente sarebbe stato applicato il principio del cui prodest, in primo luogo nel valutare il quadro indiziario interpretato nel senso che già da prima delle prove il BO, direttore dell'Istituto, avrebbe indicato i vincitori del futuro concorso.
Scorretto al riguardo sarebbe trarre elementi dalla scelta processuale del patteggiamento da parte di alcuni coimputati. Illogico poi ritenere che la sentenza di primo grado avesse affermato l'attendibilità del teste CC e corrispondente ad un travisamento del fatto il senso attribuito alle dichiarazioni del ON.
In conclusione sarebbero state valorizzate "voci di corridoio" per trarre elementi di conferma alle affermazioni della denunziante LA CI.
Nè la sentenza aggiunge elementi, quando tratta del furto del questionario. Questo è stato attribuito al LV, ma al ricorrente non è stato mai contestato un concorso nella sottrazione, nemmeno nella forma dell'istigazione. Che poi il LV fosse legato ad un concorrente non si poteva negare, dato che avrebbe sposato quattro anni dopo i fatti, la dottoressa FA, sicché le condotte a lui addebitate potevano essere ispirate da un interesse personale.
D'altronde nemmeno spiegabile era l'efficienza causale di tale furto sull'esito del concorso. I tre candidati, che si presume fossero favoriti, avevano compiuto, infatti e nonostante tutto, un certo numero di errori, identici per tutti gli elaborati, il che dovrebbe escludere ogni combine, in quanto, se questa vi fosse stata, si sarebbe dovuto curare che gli elaborati non fossero eguali. La conclusione, secondo il ricorrente, è quella che i candidati hanno copiato le risposte nel corso della prova d'esame.
7. La parte civile LA CI ha presentato memoria. Considerato in diritto
1. Seguendo in questo l'impostazione del ricorso, conviene muovere dalla valutazione della condotta del concorrente intraneus, prof. ER, condotta che il ricorrente nega sia stata improntata a violazione di legge.
Assume, infatti, che l'art.13 del d.P.R. 10 marzo 1982, n.162 (norma che la Corte d'Appello ritiene trasgredita), nel prevedere l'accesso per concorso alle scuole di specializzazione universitarie, non si occupa affatto del comportamento degli esaminatori e tantomeno del caso in cui vi sia il pericolo che i quesiti possano essere anticipatamente pervenuti ad alcuni candidati. L'ovvio rimedio di riformulare le domande in questa eventualità non sarebbe prescritto dalla disposizione citata (nè da alcuna legge o regolamento applicabile alla materia). Esso, semmai, sarebbe imposto solo dal principio di imparzialità e cioè da una di quelle norme generalissime, la cui violazione, se non accompagnata da quella di una specifica disciplina, non integra, per consolidata giurisprudenza, il reato di cui al nuovo testo dell'art.323 c.p.
2. L'assunto non ha pregio.
Come pure si ricava dai lavori preparatori, l'art.323 c.p., nel prevedere che la condotta del pubblico ufficiale si caratterizzi per la violazione di norme di legge o di regolamento, ha voluto evitare, quanto al controllo del giudice penale, che questi, ispirandosi ad esigenze di giustizia espresse da principi quali l'eguaglianza, l'imparzialità, il buon andamento, possa sindacare i comportamenti che rientrano nell'ambito di discrezionalità del pubblico ufficiale, o sovrapponendo alle scelte dell'amministratore proprie scelte che ritiene più rispettose di canoni fondamentali, o apprezzando in via sintomatica la violazione di legge, valendosi dei tradizionali strumenti del sindacato di eccesso di potere, quali l'irragionevolezza della motivazione addotta, l'inadeguatezza dell'istruttoria, la disparità di trattamento e via dicendo. Quanto appena detto, tuttavia, non esclude che il medesimo giudice si valga, per accertare una violazione di norme di legge, di tutti gli strumenti ermeneutici coessenziali alla sua funzione. La dizione "violazione di norma di legge", insomma, se, nell'alludere alla tripartizione classica dei vizi dell'atto amministrativo, pare impedire la rilevanza penale del merito amministrativo nonché del vizio di eccesso di potere, non circoscrive però al solo tenore letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento il contrasto tra quanto posto in essere e la legge. Sicché tale dizione implica che la violazione possa riguardare anche l'elemento teleologico della norma e possa valutarsi anche sotto il profilo finalistico.
Ne consegue che, se l'infedeltà allo specifico fine indicato dal legislatore si realizza con "svolgimenti della funzione o del servizio" che trasmodano da ogni possibile opzione che è stata commessa al pubblico ufficiale per realizzare tale fine, è del tutto corretto da parte del giudice penale concludere che nella specie la norma di legge è stata violata.
3. Posta questa premessa, va rilevato che il già citato art.13 d.P.R. n.162, prescrive un "concorso" per l'ammissione alle scuole di specializzazione.
Ora l'osservanza del fine posto da tale specifica norma, che è quello di assicurare lo svolgimento di una gara tra i candidati, impone come condizione minimale (al di là di ogni scelta discrezionale, per esempio, sui quesiti e sulla valutazione delle risposte) che la commissione esaminatrice curi che si svolga un concorso vero. E tale naturalmente non può dirsi quella prova in cui v'è il pericolo che alcuni candidati già conoscano le domande che verranno poste.
In questo senso quindi correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che il prof. ER avesse violato la legge, sottoponendo ai concorrenti un questionario che, come gli era stato fatto presente dal segretario, poteva ritenersi già divulgato, perché sottratto alla commissione esaminatrice.
4. Venendo quindi alla condotta concorsuale del ricorrente, la sentenza impugnata ricorda che al ER era stato indicato chi aveva sottratto una copia del questionario e che il nome di quest'ultimo, dott. LV, doveva immediatamente riportare il commissario al dott. BO, di cui il LV, giovane collaboratore, era il braccio nell'Istituto. Ed una volta evocato il BO, chiaro doveva apparire l'intento della sottrazione e cioè quello di avvantaggiare la rosa di nomi che l'attuale ricorrente palesemente caldeggiava e tra i quali figurava perfino sua figlia.
5. A tale ricostruzione, si oppongono, nell'ultima parte del ricorso, una serie di considerazioni che dovrebbero far dubitare sulla ragionevolezza dell'accertamento degli intenti di favoritismo attribuiti al BO ed anche, in ogni caso, dello scopo del LV di favorire la rosa BO e non piuttosto un'altra candidata.
Ora, quanto al primo punto, che il direttore dell'Istituto desiderasse ammettere alla scuola quei soggetti che poi risultarono vincitori, viene correttamente tratto, oltre che dal fatto obbiettivo che uno di questi futuri vincitori doveva appunto essere la figlia, dalla testimonianza della CI e dalla circostanza che il BO dispose che l'editore di certe pubblicazioni includesse, tra gli autori delle stesse, proprio i nomi dei tre futuri ammessi, al fine, confessato, di precostituire loro dei titoli per il concorso e nonostante non abbia mai ragionevolmente spiegato il contributo di costoro a tali pubblicazioni.
Risulta anche dalla sentenza che il ER conosceva il disegno del BO: a parte il richiamo alle "voci di corridoio", lo stesso ricorrente non nega che il ON e il ER, prima del concorso, commentarono la "voce".
6. Quanto al secondo punto, la sentenza, con ragionevole valutazione, non esclude la possibilità che il LV abbia voluto favorire anche un'altra concorrente. Ciò tuttavia non toglie, secondo la medesima valutazione, che la sottrazione fosse anche e principalmente diretta a fornire in anticipo il questionario ai beniamini del direttore dell'Istituto.
E che si tratti di conclusione non arbitraria si ricava da quanto emerge sul LV.
Questi, privo di una posizione specifica, partecipò sin dall'inizio alle operazioni concorsuali. Nè il ER lo allontanò dalla commissione quando gli venne indicato come colui che si era impossessato di una fotocopia del questionario, ma lasciò che presenziasse agli esami scritti e a quelli orali, senza che, si ripete, ne avesse alcun titolo.
Su questa base, le decisioni di merito ben trovano la chiave dell'anomala tolleranza nei confronti del LV nel fatto che egli rappresentasse la longa manus del direttore BO, la cui autorità e i cui desiderata egli dunque tutelava in seno alla commissione di concorso e di fronte a commissari che, come il ER, dovevano alla benevolenza del BO la loro ulteriore comoda permanenza nell'istituzione universitaria. Rappresentanza che del resto ha una conferma postuma nelle diffide e nelle lusinghe che sempre il LV, dicendo di parlare a nome del BO, rivolse alla CI, quando quest'ultima, conosciuto l'esito del concorso, minacciò denunce e ricorsi. Talché non stupisce che il ER, non solo abbia comunque proceduto alle prove scritte, ma anche che non le abbia invalidate, una volta che si accorse che i lavori dei candidati, poi vincitori, presentavano gli stessi errori e di natura tale da escludere la casualità dell'evento.
7. Ma queste stesse circostanze sono anche espressive del concorso del BO nell'abuso perpetrato dal ER. La deliberazione di procedere alla prova scritta, nonostante la divulgazione del questionario, si rivela legata ai suoi intenti da nesso di causalità e condivisa da costui perché corrispondente perfettamente al suo programma di avvantaggiare i propri favoriti, anche mettendoli, prima della prova, al corrente dei quesiti. Nè a contrastare tale accertamento vale addurre che il BO mai è stato indagato per il furto: quello che infatti interessava al direttore era che le domande pervenissero anticipatamente ai suoi protetti e, per raggiungere questo risultato, la sottrazione di una fotocopia era solo uno dei tanti possibili mezzi, evidentemente prescelto dal giovane collaboratore con autonoma iniziativa. Ed è allora del tutto improprio sostenere che il ricorrente rimase un semplice spettatore dell'abuso. Ciò che le decisioni di merito correttamente mostrano è una condotta dell'extraneus di determinazione dell'intraneus nel reato, determinazione realizzata attraverso l'opera di un terzo, LV, che il capo di imputazione efficacemente definisce controllore dell'obbiettivo.
8. Queste considerazioni, che assorbono censure da ritenersi irrilevanti (quali quelle sul significato che nella materia ha il termine pubblicazione, sulla scorrettezza di trarre argomenti dalla scelta del rito da parte di qualche coimputato o sulla valutazione del teste CC) o di fatto (quale quella, che si risolve in una tipica lettura alternativa, sull'efficienza causale della sottrazione sullo svolgimento dei temi), conducono alla reiezione del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile che liquida in lire 3.620.000 complessiva di cui lire 3.500.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002