Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
Il reato di abuso di ufficio, connotato da violazione di norme di legge o di regolamento, è configurabile non solo quando la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il suddetto reato in capo ai pubblici amministratori addetti al controllo di una fondazione ex art. 25 cod. civ., allorquando il potere loro affidato per assicurare l'aderenza dell'operato dell'ente alle finalità previste dall'atto costitutivo sia esercitato in modo da ignorare tali obiettivi e al solo fine di procacciare vantaggi patrimoniali agli amministratori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 38965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38965 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1277
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 10112/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FIORI FRANCESCO, N. IL 14/04/1953;
2) GO ROBERTO, N. IL 30/03/1947;
3) OT CEI FABIO, N. IL 21/08/1943;
4) SALA MAURIZIO, N. IL 26/05/1950;
5) SANESE NICOLA MARIA, N. IL 04/03/1942;
6) AR TT, N. IL 10/12/1920;
e da tutti costoro ad eccezione del Sarchi,avverso la sentenza del 21/09/2004 della Corte Appello Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Cons. Dott. SERPICO Francesco;
udito il Procuratore Generale in Persona del SPG Dott. DE SANDRO A.M., che ha concluso per: Accogliersi il ricorso del PG e rigettarsi i ricorsi degli imputati;
uditi i difensori Avv.ti P. Corsi per Fiori;
P. Severino e M. Brusa per Formigoni;
E. Amodio per PI Cei;
N. Diodà per Sala;
T. Padovani per Sanese;
C.E. Paliero per Sarchi che hanno concluso per il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA
Che gli imputati di cui in epigrafe sono stati tratti a giudizio dal Tribunale di Milano per rispondere di concorso nel reato di abuso di ufficio continuato ed aggravato come da imputazione in atti e, all'esito di istruttoria dibattimentale, il predetto Tribunale, con sentenza in data 20.10.02, mandava assolti tutti i predetti imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste con riferimento al vantaggio patrimoniale del AR e perché il fatto non costituisce reato con riferimento al vantaggio patrimoniale del PI;
che, in particolare, il detto Tribunale, pur avendo rilevato la comprovata violazione dell'art.25 c.c. nella condotta rispettivamente ascritta ai prevenuti,
aveva escluso che sussistesse la prova di un rapporto di causalità tra tali condotte e l'evento riferito al vantaggio patrimoniale del AR (con conseguente assoluzione per tale parte dell'imputazione perché il fatto non sussiste), ritenendo, quanto al vantaggio patrimoniale in favore del PI Cei, che difettasse, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova del dolo intenzionale nella determinazione dell'evento, con la conseguente formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato;
Rilevato:
che avverso tale sentenza il locale P.M. ed il P.G. Presso la Corte di Appello di Milano e tutti gli imputati, ad eccezione del AR, proponevano appello, rispettivamente invocando - gli Uffici requirenti - la dichiarazione di colpevolezza di tutti gli imputati, emergendo dalle risultanze processuali la comprovata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato e gli anzidetti imputati l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in difetto della contestata violazione di legge;
che la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21.9.2004, in parziale riforma della decisione impugnata, assolveva FIORI, GO, OT CEI, SALA e SENESE, con riferimento al vantaggio patrimoniale del OT CEI, perché il fatto come contestato non è previsto dalla legge come reato, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
che, in particolare, i giudici della Corte territoriale milanese, con la cennata sentenza, nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato in data 29.4.2003, ritenevano non configurabile la violazione di legge, presupposto stesso del reato contestato, non potendosi - in questa - far rientrare l'ipotesi di eventuale eccesso di potere, alla luce della portata della novella del 1997 in tema di abuso di ufficio, posto che, secondo detta Corte territoriale, "affinché la violazione di legge integri il reato di cui all'art. 323 c.p. occorrono due presupposti: che l'agente violi leggi e regolamenti - non essendo sufficiente il contenuto materialmente normativo della disposizione trasgredita - e che la norma non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio;
e appunto per questo sono irrilevanti violazioni di norme a carattere meramente procedimentale ovvero violazioni di norme generalissime o di principio come quella prevista dall'art. 97 Cost. sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione che appare di carattere organizzativo e non prescrive specifici comportamenti a singoli soggetti";
che, alla stregua di tale impostazione tecnico-giuridica, va esclusa, ad avviso della Corte territoriale milanese, anche la violazione dell'art. 25 c.c. come violazione utile alla configurazione del reato ascritto, posto che la contestata violazione di tale normativa avrebbe potuto inquadrarsi nella sintomatica figura di eccesso di potere nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, come tale posto al di fuori dell'area penalmente rilevante agli effetti del reato di cui all'art. 323 c.p.; che avverso tale sentenza il PG presso la Corte di Appello di Milano e tutti gli imputati di cui in epigrafe, ad eccezione di AR, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo a rispettivi motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
il P.G.
1) Illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'incidenza sui fatti in contestazione della sentenza 29.4.03 del Consiglio di Stato;
2) Erronea applicazione dell'art. 25 c.c. quanto alla sua portata precettiva agli effetti dell'art. 323 c.p. 3) Erronea applicazione dell'art. 25 c.c. in ordine alla contrarietà all'ordine pubblico della delibera 16.4.1999 (lett. b capo imputazione);
4) Mancanza di motivazione delle delibere di cui al capo di imputazione ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in tema di irrilevanza di tali violazioni;
5) Mancanza di motivazione in ordine alla posizione dell'imputato AR;
FIORI
1) Insussistenza del fatto tipico della normativa incriminatrice contestata. Manifestata illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e);
2) Insussistenza di un rapporto casuale, a titolo commissivo od omissivo, nella condotta del ricorrente. Manifesta illogicità della sentenza, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e);
GO, SALA e SANESE
Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), quanto alla pronuncia di assoluzione perché il fatto, come contestato, non è previsto dalla legge come reato e inosservanza e/o erronea applicazione della legge, in violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), quanto al diritto dell'imputato di vedersi applicata formula assolutoria più favorevole ex art. 530 c.p.p.;
OT CEI
1) Difetto di giurisdizione con riguardo alla ritenuta sussistenza di un eccesso di potere in alcuni comportamenti dei pubblici ufficiali, in violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 20 c.p.p.;
2) Inosservanza dell'art. 530 c.p.p., comma 1, con riferimento all'applicazione della formula assolutoria "il fatto non è previsto dalla legge come reato", in violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c);
ritenuto:
Che, ai fini di una corretta impostazione logico-giuridica dell'intera vicenda in esame, appare preliminarmente opportuno ribadire l'indirizzo di questo giudice di legittimità in tema di valutazione dei termini di riferimento concettuale alla violazione di legge o di regolamento che la novella del 1997 ha posto a cardine portante del reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. in uno al dolo intenzionale finalizzato al procurare per sè o/e altri ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero danno ingiusto ad altri;
che, in proposito il novellato art. 323 c.p., nel prevedere che la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si caratterizzi per la violazione di norme di legge o di regolamento, ha voluto evitare, quanto al controllo del giudice penale, che questi, ispirandosi ad esigenze di giustizia, espresse da principi quali l'eguaglianza, l'imparzialità ed il buon andamento della P.A., possa sindacare i comportamenti che rientrano nell'ambito della discrezionalità del pubblico ufficiale o incaricato di p.s., o sovrapponendo alle scelte dell'amministratore proprie scelte che ritiene più rispettose dei canoni fondamentali, o apprezzando in via sintomatica la violazione di legge, valendosi dei tradizionali strumenti del sindacato di eccesso di potere, quali la irragionevolezza della motivazione addotta, l'inadeguatezza dell'istruttoria, la disparità di trattamento, etc.";
che tale puntualizzazione, tuttavia, non esclude affatto che lo stesso giudice penale si valga, per accertare una violazione di legge, di tutti gli strumenti ermeneutici coessenziali alla sua funzione;
che, in sostanza, la dizione "violazione di legge", nell'alludere alla tripartizione classica dei vizi dell'atto amministrativo, sembra impedire la rilevanza penale del merito amministrativo nonché del vizio di eccesso di potere, ma, in realtà, "non circoscrive, al solo tenore letterale, logico e sistematico della disposizione di riferimento, il contrasto tra quanto posto in essere e la legge, sicché tale dizione implica che la violazione possa riguardare anche l'elemento teleologico della norma e possa valutarsi anche sotto il profilo finalistico";
che, pertanto, "se l'infedeltà allo specifico fine indicato dal legislatore si realizza con "svolgimento di funzione o del servizio che trasmodano da ogni possibile opzione che è stata commessa dal pubblico ufficiale per realizzare tale fine", deve ritenersi di certo corretto che il giudice penale possa dire che, nella specie, la norma di legge è stata violata (cfr. in termini Cass. pen. Sez. VI, 10.12.2001 - Bocchiotti);
che, alla stregua di tali osservazioni, appare nella specie evidente come il potere discrezionale affidato ai p.u. dall'art.25 c.c. per assicurare l'aderenza dell'operato della fondazione alle finalità consacrate nelle tavole costitutive, sia stato esercitato in maniera tale da ignorare tali obbiettivi e al solo fine di procacciare vantaggi patrimoniali agli amministratori;
che, su tale conclusione in nessun modo incide la decisione del Consiglio di Stato, citata dalla Corte di Appello, nella quale ci si limita a considerare la natura della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a quel Consesso;
che, quindi, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio, perché l'intera vicenda, nei termini di cui alla contestazione e rispetto al ruolo ed alla condotta di ciascun imputato, possa essere opportunamente e correttamente riesaminata;
che, tuttavia, per effetto della novella L. n. 46 del 2006, art.10, comma 2, gli appelli proposti dalle parti (pubblica e privata)
avverso la sentenza di 1^ grado di assoluzione degli imputati sono divenuti inammissibili e tali vanno fin d'ora dichiarati, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con richiesta alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, per la proposizione di ricorso contro la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnate, la norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, dichiara inammissibili gli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 29.10.2002. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006