Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
In tema di riconoscimento di una sentenza penale straniera, ai fini dell'applicazione di una pena accessoria rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, è necessario che il fatto per il quale l'imputato è stato punito all'estero costituisca reato secondo la legge italiana del tempo in cui fu commesso.
Commentari • 3
- 1. Art. 733 - Presupposti del riconoscimentohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Autoriciclaggio all’estero e confisca in Italia: doppia incriminazione richiesta solo al momento della domanda di riconoscimento della sentenza stranieraVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2020
- 3. Estradizione verso gli USA, ma non verso il Messico (Cass.14941/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2016, n. 21348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21348 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
2 134 8 та REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 622 Francesco Ippolito - Presidente - Carlo Citterio CC 27/04/2016 Anna Petruzzellis R.G.N. 36351/2015 Andrea Tronci Relatore - Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2015 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia riconosceva, ai sensi dell'art. 12 cod. pen., la sentenza del Tribunale federale di Bellinzona (Svizzera) del 3 settembre 2013, che aveva condannato IC CO alla pena di anni quattro e mesi undici di reclusione per reati in materia di stupefacenti, di falsità in certificati e per riciclaggio di danaro, ed applicava al predetto le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, del ritiro della patente e del divieto di espatrio per un anno.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione IC CO, articolando motivi per violazioni di legge e vizi di motivazione e segnatamente: - l'erronea applicazione dell'art. 733, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la normativa italiana non puniva all'epoca della commissione dei fatti (tra il marzo 2003 e l'ottobre 2009) l'ipotesi dell'auto-riciclaggio, per il quale il CO è stato condannato in Svizzera;
- la violazione dell'art. 730, comma 3, cod. proc. pen., non contenendo la richiesta del Procuratore generale comunicata all'interessato la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento era stato domandato;
-la violazione dell'art. 12 cod. pen. e dell'art. 85 T.U. stup. e vizio di motivazione, per non aver la sentenza impugnata motivato in ordine all'applicazione delle sanzioni del ritiro della patente e del divieto di espatrio;
- la illegittimità costituzionale degli artt. 730 e ssgg. cod. proc. pen., art. 12 cod. pen. e art. 85 T.U. stup., in quanto consentono l'applicazione di pene accessorie anche in relazione a pene patteggiate all'estero, nonostante non sia possibile apporre una condizione volta alla loro esclusione, come previsto invece per la procedura ex art. 444 cod. proc. pen. svoltasi in Italia per pene superiori a due anni di pena detentiva;
- la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. f) e g) cod. proc. pen. e la omessa acquisizione di una prova decisiva, in relazione alla verifica della pendenza in Italia di un procedimento a carico del CO per gli stessi fatti;
la violazione dell'art. 37 cod. pen., avendo la sentenza impugnata applicato la pena dell'interdizione temporanea per una durata superiore alla pena principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il secondo motivo non ha fondamento. La richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera di cui all'art. 731 cod. proc. pen. deve ritenersi sufficientemente motivata anche quando la stessa contenga come nel caso in esame il puntuale riferimento alle ipotesi previste dalla norma del codice, atteso che in tal modo può ritenersi comunque assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa dell'interessato (Sez. 6, n. 31377 G del 14/06/2011, Piras, Rv. 250547). 2 Una volta che la richiesta risulti presentata alla corte di appello nelle suddette forme, non è previsto come pretende il ricorrente che la stessa venga comunicata con l'avviso di fissazione dell'udienza camerale.
3. Non può essere accolto il terzo motivo. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio, che questo Collegio condivide, che l'applicazione di una pena accessoria, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice quali sono le pene accessorie previste - dall'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 - deve essere specificamente motivata anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera (Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 23851 del 24/04/2013, Nella, Rv. 255743; Sez. 6, n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812). La motivazione deve dare conto delle ragioni di concreta ed individualizzante opportunità afferenti il singolo caso (tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 43308 del 29/10/2009, Garasi, Rv. 245025). Nel caso in esame, la Corte territoriale, nell'applicare al CO le pene accessorie di cui all'art. 85 d. P.R. n. 309 del 1990 ha fornito una motivazione sintetica ma adeguata, considerato che le stesse sono state determinate in misura molto contenuta rispetto al massimo consentito. La sentenza impugnata ha invero giustificato l'applicazione delle suddette pene accessorie, facendo riferimento alla gravità dei fatti relativi all'importazione di cocaina dal Brasile in Svizzera, in considerazione del considerevole quantitativo (61 chili con un grado di purezza pari al 73%).
4. Non ha pregio giuridico la questione posta dal ricorrente al quarto motivo. Il ricorrente pretende infatti di parificare la procedura svoltasi all'estero con quella prevista dall'ordinamento processuale italiano del patteggiamento della pena, per farne scaturire la medesima disciplina. Presupposto per farsi luogo al riconoscimento è infatti soltanto il giudicato penale straniero, essendo irrilevante il rito in base al quale il soggetto è stato giudicato (Sez. 4, n. 1077 del 10/04/1996, Fagnin, Rv. 204445), purché lo stesso non sia in contrasto con «i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano» (Sez. 4, n. 10885 del 09/02/2012, Marsalone, Rv. 252025). In altri termini, la sentenza straniera costituisce soltanto «la premessa storica≫ per statuire giudizialmente determinate situazioni giuridiche in modo del tutto indipendente da quelle che abbiano già prodotto nell'ordinamento di riferimento. G Pertanto, quando l'art. 12, primo comma, n. 2), cod. pen. stabilisce che dal riconoscimento può derivare l'applicazione di pene accessorie che, secondo la legge italiana, discenderebbero dalla «condanna», intende esclusivamente riferirsi all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato contenuta nella sentenza straniera. Nel caso in esame, dagli allegati prodotti dalla difesa, va rilevato che la sentenza straniera, emessa a seguito di procedura abbreviata secondo gli artt. 358 e seguenti del codice di procedura penale svizzero, contiene il riconoscimento della colpevolezza dell'imputato per i reati contestati, con conseguente condanna dello stesso alle pene sopra indicate. Quanto poi alle esigenze di difesa prospettate nel ricorso, basti evidenziare che era agevole per l'imputato, cittadino italiano, prima di aderire al rito speciale in Svizzera, valutare gli effetti che tale condanna avrebbe prodotto in Italia, sulla base dell'art. 12 cod. pen. e di quanto prevede la normativa in materia di cooperazione giudiziaria vigente tra i due Stati (cfr. art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, nonché art. XXVII dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la suddetta Convenzione del 10 settembre 1998, che stabiliscono la reciproca comunicazione dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini, per consentire l'adozione di misure sul piano interno).
5. La censura versata nel quinto motivo è infondata. La condizione ostativa al riconoscimento, prevista dall'art. 733, comma 1, lett. g) cod. proc. pen., ha la funzione di raccordare l'istituto del riconoscimento della sentenza penale straniera con la possibilità, prevista dall'art. 11 cod. pen., di rinnovare in Italia il giudizio già svoltosi all'estero, cosi da attuare in via prioritaria la giurisdizione nazionale. La locuzione «è in corso nello Stato procedimento penale», al pari di quella analoga contenuta nell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in tema di estradizione passiva che persegue la medesima finalità, va intesa nel senso che non è sufficiente la mera iscrizione della notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen., ma è necessario l'inizio dell'azione penale, in una delle forme di cui all'art. 405 cod. proc. pen., perché si possa correttamente affermare la pendenza del procedimento penale (cfr. in tema di estradizione, tra le tante, Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256565) Pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto non sussistente la preclusione derivante dalla citata norma, posto che il ricorrente aveva solamente esibito un decreto di perquisizione, che attestava lo svolgimento di indagini preliminari a suo carico. Inoltre, in maniera del tutto congetturale, il ricorrente ha prospettato che si trattasse di procedimento per gli stessi fatti, posto che il decreto di perquisizione in questione fa genericamente riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso nel distretto di Venezia sino al novembre 2009. Sulla base della situazione prospettata dall'interessato, la Corte d'appello non aveva quindi neppure il dovere di disporre verifiche per stabilire se fosse intervenuta nel frattempo una pronuncia ostativa ai sensi dell'art. 733, comma 1, lett. f) cod. proc. pen., circostanza che tra l'altro ben poteva documentare il ricorrente.
6. Non può essere accolto l'ultimo motivo. In tema di interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'art. 29 cod. pen. fissa regole di carattere generale, stabilendo i casi nei quali alla condanna segue la pena accessoria in questione e stabilendo la relativa durata perpetua o - temporanea a seconda dell'entità della sanzione della reclusione concretamente irrogata dal giudice. Il tenore letterale della disposizione e la sua lettura logica sistematica con l'art. 37 cod. pen. rendono evidente che quest'ultima disposizione svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen. ed è destinata ad operare nei soli casi di omessa predeterminazione legislativa della durata delle pene accessorie temporanee (Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677). Nel caso in esame si verte in un'ipotesi di espressa previsione legislativa della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e, pertanto, deve trovare applicazione la regola generale fissata dall'art. 29 cod. pen. e non disposto dell'art. 37 cod. pen.
8. Va accolto invece il primo motivo. Dovendosi far luogo all'applicazione di pene accessorie, è condizione necessaria per il riconoscimento della sentenza straniera che il fatto per il quale l'imputato è stato punito all'estero costituisca reato, secondo la legge italiana del tempo in cui fu commesso. Il riconoscimento della sentenza straniera nel caso in esame non è stato invero pronunciato per realizzare esigenze di cooperazione giudiziaria, ovvero per consentire l'esecuzione di statuizioni penali nella stessa contenute, bensì per far discendere dal giudicato effetti penali che, secondo la legge italiana deriverebbero dalla condanna se questa fosse stata pronunciata in Italia. La natura sanzionatoria, appunto «penale», delle conseguenze correlate alla condanna straniera implica che la condizione ostativa al suddetto riconoscimento contenuta nell'art. 733, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. («il fatto per il quale è G 5 stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana») vada coniugata con la previsione contenuta nell'art. 2, primo comma, cod. pen. Dall'esame della sentenza straniera oggetto di riconoscimento, prodotta dal ricorrente, risulta dal capo di imputazione che questi è stato condannato in Svizzera anche per il riciclaggio di valori di pertinenza di RO RA di provenienza dai traffici di stupefacenti nei quali è stata accertata la sua partecipazione a titolo di concorso. Sul punto, oggetto di eccezione difensiva, la Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi. La sentenza deve essere quindi annullata, perché la Corte territoriale verifichi se i fatti addebitati al CO costituissero reato secondo la legge italiana al momento della loro commissione, tenuto conto anche dei principi espressi in tema di «auto» riciclaggio e reimpiego dalle Sezioni Unite, prima della novella della legge n. 186 del 2014 (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259590, Iavarazzo, Rv. 259590, secondo cui l'assenza, nell'art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, di una clausola di esclusione della responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi consente di affermare che il soggetto attivo del reato può essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego).
9. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. Così deciso il 27/04/2016. Presidenteast Il Consigliere estensore Francesco Ippolito Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A EM Fiera Esposito 6