Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
In caso di patteggiamento cosiddetto "allargato", l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida richiede, stante la sua natura discrezionale, una specifica motivazione da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2009, n. 43308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43308 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1806
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 8726/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI GA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Palermo 9 ottobre 2008 n. 1025;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Angelo DI POPOLO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9 ottobre 2008 n. 1025 il Tribunale di Palermo applicava su richiesta a GA AS - per i reati previsti dall'art. 81 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commessi in Palermo il 9, il 14, il 20, il 27 e il 31 marzo, il 5 e il 20
aprile, il 4 maggio e il 16 giugno 2003 detenendo abusivamente nelle diverse circostanze n. 8 panetti di hashish, n. 5 panetti di hashish, il quantitativo di hashish per due canne, kg. 10 di hashish, n. 4 panetti di hashish, gr. 400 di hashish, gr. 100 di hashish, gr. 200 di hashish e n. 4 panetti pari a kg. 1 di hashish - la pena concordata col P.M. di cinque anni di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, parzialmente condonata e ridotta a misura tre anni di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza il Difensore dell'imputato han proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, in relazione all'applicazione, in difformità dall'accordo delle parti, della pena accessoria del ritiro della patente di guida, facoltativa e pertanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice;
2. violazione dell'art. 129 c.p.p., e omessa motivazione in quanto dagli atti processuali emerge con estrema chiarezza che il fatto, come contestato nell'imputazione, non sussiste.
In proposito si osserva che l'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e perciò ne' all'imputato, nè al P.M. è consentito rimettere in discussione i termini della patteggiamento (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2003 n. 38943, ric. P.G. in proc. Conciatori;
Sez. 4^, 8 luglio 2002 n. 38286, ric. P.G. in proc. Leone;
Sez. 3^, 27 marzo 2001 n. 18735, ric. Ciliberti;
Sez. 5^, 28 ottobre 1999 - 4 febbraio 2000 n. 5210. ric. P.M. in proc. Verdi;
Sez. 4^, 23 novembre 1999 n. 4195, ric. P.M. in proc. Drasi;
Sez. 5^, 20 settembre 1999 n. 4118, ric. Espinola Vergara Tegualda de la Mercedes;
Sez. 4^, 19 febbraio 1998 n. 3946, ric. P.M. in proc. Kepec;
Sez. 3^, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri;
Sez. 1^, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese) e neppure al P.G., al quale, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, non può essere riconosciuto un potere che non spetta alle parti (Cass., Sez. 2^, 30 gennaio 2006 n. 3622, ric. P.G. in proc. Laaziz;
Sez. 2^, 12 ottobre 2005 n. 40519, ric. P.M. in proc. Scafidi;
Sez. 4^, 22 dicembre 2003 - 29 aprile 2004 n. 20165, ric. P.M. in proc. Malia ed altro). Infatti, come conseguenza dell'assetto strutturale del procedimento speciale, la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p., e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost., (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale (cfr., Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
Id., 11 dicembre 1992, Greco).
Al di fuori di queste ipotesi l'accordo patteggiato vincola entrambe le parti, la cui impugnazione è, di conseguenza, inammissibile. Nella specie il controllo è stato correttamente eseguito sulla base delle risultanze degli accertamenti investigativi eseguiti, i quali hanno permesso di ricostruire il quadro accusatorio in modo certo, per cui il vizio di motivazione - peraltro formulato in termini assolutamente generici, in contrasto con la prescrizione a pena d'inammissibilità dell'art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - risulta manifestamente privo di fondatezza.
D'altronde, in caso di patteggiamento, la parte che ha chiesto l'applicazione della pena concordata col P.M. non ha interesse a impugnare per generico difetto di motivazione in ordine all'assenza di cause di non punibilità la sentenza che ha applicato la pena in accoglimento della sua richiesta, senza indicare specificamente la causa di non punibilità ritenuta sussistente al fine di inficiare l'accordo erroneamente chiesto e raggiunto.
Appare perciò inammissibile il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente, dopo aver sollecitato e ottenuto l'assenso del P.M. al patteggiamento e concluso il relativo accordo, proponga ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza per vizio di motivazione, asserendo genericamente e apoditticamente, in contrasto con l'esito del controllo del Giudice, che dagli atti processuali emerge con estrema chiarezza che il fatto, così come contestato nell'imputazione, non sussiste.
È invece fondato il primo motivo.
La pena accessoria del ritiro della patente di guida, che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85, ricollega ai reati in materia di stupefacenti, si applica, sia pure discrezionalmente, anche in ipotesi di sentenza di patteggiamento (c.d. patteggiamento allargato, regolato dagli artt. 444 e 445 c.p.p., come modificati dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1).
Il provvedimento è di esclusiva competenza del giudice ed è quindi sottratto alla disponibilità delle parti e non può essere escluso per effetto dell'accordo fra le stesse stabilito.
Infatti, discrezionalità del giudice e disponibilità delle parti sono concetti autonomi, tra i quali non corre alcuna implicazione, sicché la seconda non può farsi discendere implicitamente dalla prima.
Sotto questo profilo non vi è alcuna differenza fra pena accessoria obbligatoria e pena accessoria facoltativa perché anche quest'ultima consegue automaticamente alla sentenza pronunciata su accordo delle parti, sia pure in seguito a una pronuncia discrezionale del giudice. L'unica differenza è che la seconda, in conseguenza della sua natura discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Cass., Sez. 3^, 18 dicembre 2008 n. 16285, ric. De Lisi). Nella specie la motivazione è mancata perché il Giudice ha applicato la pena accessoria facoltativa come se conseguisse necessariamente alla sentenza di patteggiamento.
Pertanto deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009