Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
Non costituisce giudicato cautelare il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di una misura cautelare, restituisce gli atti al P.M. affinchè l'accusa esponga in maniera più circostanziata le ragioni poste a fondamento della misura richiesta giacchè tale decreto, da un lato, non ha valore equipollente ad una decisione di rigetto della richiesta stessa, e dall'altro, non è impugnabile dall'organo dell'accusa, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, la Corte ha osservato che il cosiddetto "giudicato cautelare" si configura come una preclusione che deriva dalla irrevocabilità della decisione in materia cautelare, anche quando si tratta di provvedimento che nega o respinge l'applicazione di una misura coercitiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 42901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42901 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Presidente del 28/09/2004
Dott. DE MAIO Guido Consigliere SENTENZA
Dott. FIALE Aldo Consigliere N. 01110
Dott. MANCIANI Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI CIRO Consigliere N. 023947/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI FR N. IL 15/12/1967;
2) SA OB N. IL 17/01/1949;
3) RA AN N. IL 29/06/1951;
avverso ORDINANZA del 24/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore avv. Anna Vittoria VADINO (Roma). MOTIVAZIONE
Con ordinanza del 23.2.2004 il GIP del Tribunale di Venezia dispose, tra l'altro, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VA LA, TT UL, AR SC, CA RO e MU IC, indagati per il reato di cui agli arti 110-81 capv. cp, 53 bis D.L.vo 22/97 e 416 c.p. (in relaz. ai reati di cui agli artt. 52 e 53 DL.vo 22/97 e 483 c.p). Il provvedimento impositivo, a seguito di istanza di riesame proposta da tutti gli indagati, fu confermata nei confronti, tra gli altri, degli attuali ricorrenti AR, CA e MU, con ordinanza 24.3.2004 del Tribunale di Venezia, a sua volta impugnata con ricorso per Cassazione.
I ricorsi, che constano di atti distinti, seguono un medesimo schema, nel senso che propospettano, con i rispettivi primi motivi, l'eccezione di giudicato cautelare (già disattesa dal Tribunale);
con gli altri motivi denunciano l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (secondo motivo) e la non ravvisabilità dell'esigenza cautelare. I ricorsi, quindi, possono essere esaminati con valutandone sostanzialmente unitaria, identiche essendo le posizioni degli indagati e le questioni dedotte;
ove questioni particolari e distinte siano dedotte, saranno distintamente enunciate e valutate. Il primo motivo consiste nella censura di inosservanza di norme processuali stabilite a stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non avendo il Tribunale riconosciuto l'intervenuta formazione di un giudicato cautelare anteriormente alla pronuncia del GIP in esame. I ricorrenti premettono che in data 22.9.2003 il GIP si era già pronunciato sulla richiesta di emissione di ordinanza impositiva di misura cautelare personale a carico degli indagati per le medesime ipotesi di reato e per i medesimi fatti, rigettandola e che il Tribunale, in sede di riesame, aveva rigettato l'eccezione di giudicato cautelare, osservando:
1) che "detto istituto, di creazione giurisprudenziale, si forma solo in positivo, id est a fronte di un provvedimento che disponga una misura coercitiva";
2) che, inoltre, "nel caso di specie non vi era neppure stata da parte del GIP il rigetto della richiesta ex art. 291 cpp, bensì la mera restituzione degli atti accompagnata da missiva in cui si invitava il PM a circostanziare la richiesta, in quanto non poteva essere presa in considerazione per genericità". I ricorrenti denunciano l'erroneità di tali assunti e, in particolare, del secondo, che emergerebbe chiaramente dalla lettera del comb. disp. degli artt. 291 e 292 cpp e sostengono che, comunque si voglia interpretare il provvedimento del GIP, si trattava di una ordinanza "la cui mancata impugnazione da parte del PM ha permesso la formazione di un giudicato cautelare preclusivo rispetto alla riproposizione della medesima richiesta per i medesimi fatti e sulla scorta dei medesimi elementi di prova". Le censure in tal senso dei ricorrenti non meritano accoglimento, dovendosi condividere l'affermazione del Tribunale secondo cui nel caso in esame non vi è stato "da parte del GIP il rigetto della richiesta ex art. 291 co. 1 cpp, bensì la mera restituzione degli atti accompagnata da missiva in cui si invitava il PM a circostanziare la richiesta, in quanto non poteva essere presa in considerazione per genericità". L'inesistenza del dedotto giudicato cautelare discende dall'impossibilità di qualificare come ordinanza una restituzione degli atti con l'invito a meglio precisare la richiesta;
in tal modo operando, il GIP non emetteva, sulla richiesta del PM, provvedimento alcuno, appunto perché si limitava, formalmente e sostanzialmente, a restituire gli atti in ragione della necessità, proprio ai fini dell'emissione del provvedimento richiesto, di una più circostanziata esposizione. Deve, in definitiva, ritenersi che il GIP, con quella restituzione, non emetteva sulla richiesta del PM pronuncia alcuna, come è dimostrato dal fatto innegabile che il PM stesso non avrebbe potuto, in considerazione anche della tipicità dei mezzi di impugnazione, in alcun modo impugnare l'avvenuta restituzione di atti (tanto meno con l'istanza di riesame).
Condivisibili, invece, sono i rilievi dei ricorrenti circa l'inesattezza dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'istituto del cd. giudicato cautelare, "di creazione giurisprudenziale, si forma solo in positivo, id est a fronte di un provvedimento che disponga una misura coercitiva". Ed invero, non esiste alcuna ragione, ne' normativa ne' sistematica, per una limitazione della portata dell'istituto nel senso indicato dal Tribunale. Il giudicato si configura come una preclusione del bis in idem che deriva dalla irrevocabilità di una determinata decisione e consegue a una decisione in relazione alla quale sia previsto, qualunque ne sia il contenuto;
del tutto arbitraria è l'affermazione di una distinzione, quanto all'ambito di operatività della preclusione, connessa al contenuto della decisione;
una distinzione siffatta vulnererebbe la nozione stessa dell'istituto. Trattasi, comunque, di un errore della motivazione che non ha avuto influenza sulla decisione (determinante essendo stato, invece, la reale entità della disposizione del GIP, esattamente individuata dal Tribunale) che, come tale, può esser rettificato a norma dell'art. 619 cpp. Il secondo motivo investe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendosi dai ricorrenti vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità. I gravi indizi, secondo i ricorrenti, consisterebbero "sostanzialmente nella consulenza tecnica redatta... su incarico del PM, oltre che nei brogliacci delle intercettazioni telefoniche operate a carico di alcuni indagati". La consulenza del PM sarebbe -secondo il ricorrente- stata infirmata dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa e tuttavia il Tribunale avrebbe liquidato apoditticamente tale confutazione, al punto da far ritenere che 'le risultanze della consulenza tecnica prodotta dalla difesa non siano state tenute nel minimo conto dal Tribunale". Il ricorso del CA rileva, inoltre, "il grave errore in cui e' incorso il consulente del PM, "che ha utilizzato, ai fini della sua statistica valutativa, non le quantità dei rifiuti ma il numero dei movimenti e ciò con riferimento al solo mese di marzo 2003...". La censura è infondata sia nelle singole considerazioni che nel suo complesso. Va, innanzi tutto, precisato che la valutazione dei gravi indizi compiuta dai giudici di merito prescinde quasi del tutto dalle risultanze di entrambe le consulenze acquisite, la cui valutazione comparativa e complessiva è stata dal Tribunale rimessa a una futura perizia ("... non sussistono elementi sufficienti a conferire alluna o all'altra delle consulenze maggior pregio, potendo piuttosto ravvisarsi l'opportunità di superare le diverse posizioni attraverso una futura perizia"), senza che ciò possa in qualche modo aver inciso sul diritto di difesa e sulla ravvisabilità dei gravi indizi di colpevolezza. Questi, infatti, sono stati ravvisati, in modo del tutto esauriente e giuridicamente corretto, nel sequestro in data 24.9.2001 di 17.000 tonnellate di fanghi industriali e rocce e negli esiti delle successive indagini sui materiali stessi;
nei contenuti delle intercettazioni telefoniche e nell'informativa 28.8.2003 del N.O.E.; nell'esito dei controlli effettuati presso la sede di Marcon della Nuova Esa;
nei sequestri effettuali in più località del territorio italiano e nelle analisi effettuate sul meteriale prelevato, oltre che "...lavoro di raffronto tra i FIR operato dal NOE, che evidenziano in più ipotesi la non corrispondenza tra il rifiuto gestito e il formulario di identificazione allo stesso attribuito"); nei rilievi fotografici e nel contenuto di intercettazioni disposte nell'ambito di indagini strettamente collegate, nella copiosa documentazione acquisita;
nella mancata documentazione dell'attività di miscelazione;
nel fatto che le autorizzazioni all'attività di miscelazione dei rifiuti, di cui alcuni degli indagati erano in possesso, erano relative ai soli fini del successivo smaltimento "e non certo in funzione del successivo avvio del rifiuto al recupero"; nella vicenda concernente i 312 fusti contenenti pentasolfuro di fosforo rinvenuti il 17.4.2003 fuori della Nuova Esa srl caricati su due camion della ditta Recuperi Pugliesi srl;
nelle indagini del NOE circa i trasporti di rifiuti conferiti dalla Nuova Esa nella provincia di Treviso presso le discariche Focal e SEV;
nell'ulteriore vicenda relativa al ribaltamento avvenuto il 29.10.2002 in provincia di Ravenna di un camion di rifiuti proveniente dalla Nuova Esa e diretto verso la G.I.T. di Bomarzo. In ordine a tali elementi, accuratamente esaminati sia nel provvedimento impositivo che nell'ordinanza impugnata, manca nei motivi di ricorso una confutazione rilevante e decisiva.
Il terzo motivo concerne, sempre sotto i profili del vizio di motivazione e di violazione delle norme processuali, la sussistenza del pericolo di reiterazione. In particolare, le difese dei ricorrenti lamentano che il Tribunale ha ravvisato la detta esigenza cautelare, "ponendo a fondamento... sempre e soltanto le modalità dei fatti contestati..., continuando a nulla dire in ordine alla personalità degli indagati (il AR e il AL sono incensurati;
il CA "è attinto da precedenti trascurabili, risalenti nel tempo, non ostativi alla concessione della sospensione condizionale e anche i suoi carichi pendenti "appaiono modesti e risalenti nel tempo"). Le censure sono infondate, dovendosi, innanzi tutto, rilevare che le argomentazioni del Tribunale vanno integrate con quelle dell'ordinanza impositiva, delle quali si deve tener conto essendo state richiamate in toto ("Va sul punto richiamata integralmente l'ordinanza genetica..."), in base ai principi elaborati da questa Corte in tema di motivazione per relationem;
che, dunque, l'ordinanza impugnata, coordinata con l'ordinanza impositiva della misura, fornisce un quadro allarmante della complessa vicenda e, di conseguenza, anche, sulle tematiche riproposte in questa sede, risposte esaurienti e decisive. Su tali basi, va ritenuta del tutto corretta e, in particolare, rispettosa dei criteri indicati negli artt. 274 lett. c) e 275 cpp, la motivazione sui punti dedotti dell'ordinanza impugnata: Questa, infatti, in aggiunta al segnalato richiamo dell'ordinanza impositiva, ha rilevato che "la vicenda attiene a un numero assolutamente elevato di episodi, reiterati nel tempo, che hanno interessato quasi l'intero territorio nazionale, di sicura gravità per le devastanti conseguenze in ambito ambientale, per le sicure - ancorché non documentabili - ricadute sulla salute pubblica"; ha, inoltre, sottolineato "La spregiudicatezza dimostrata nel proseguire la gestione illecita dei rifiuti motivata dalla cupidigia di guadagni ulteriori oltre a quelli derivanti dall'attività autorizzata, pur a fronte di controlli e indagini delle Forze dell'Ordine...", rilievo, quest'ultimo, che, da solo, varebbe a giustificare l'esigenza socialpreventiva e il pieno rispetto dei criteri di scelta della misura (art. 275 cpp), e in particolare dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Il CA e il MU deducono, inoltre, che il Collegio del riesame sarebbe incorso "nell'errore di diritto di valorizzare negativamente, ai fini della ravvisabilità della esigenza cautelare, l'esercizio da parte degli indagati del proprio diritto, costituzionalmente garantito, di non rispondere". Anche tale censura è infondata, in quanto il Tribunale ha accennato al comportamento processuale degli indagati solo in chiusura del discorso sulla ravvisabilità dell'esigenza cautelare ("Va comunque ricordato...") e al solo limitato fine di rilevare che il comportamento stesso "... non ha consentito al GIP di apprezzare eventuali prospettazioni difensive", considerazione che chiaramente non ha avuto efficienza causale alcuna sulla concreta configurazione dell'esigenza cautelare. I predetti indagati, infine, deducono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di due fatti sopravvenuti che, "se correttamente ponderati, avrebbero dovuto indurre a ritenere completamente insussistente l'esigenza di specialprevenzione": 1) l'impianto della società Nuova Est srl e tutta l'area sulla quale lo stesso insiste sono stati sottoposti a sequestro preventivo contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza custodiate"; 2)in data 10.3.2004 l'assemblea dei soci della Nuova Esa ha deliberato la revoca immediata del consiglio di amministrazione e prescritto che i nuovi amministratori "dovranno interrompere ogni rapporto di natura professionale della società con le persone destinatane dell'ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Venezia". Anche tale prospettazione non merita accoglimento, anche se manca nell'ordinanza impugnata la considerazione, quanto meno esplicita, di relazione tra la ravvisata esigenza cautelare e il provvedimento di sequestro;
e, tuttavia, la stessa si deduce, implicitamente ma in termini di certezza, dai rilievi circa la già segnalata prosecuzione della gestione illecita ("pur a fronte di controlli e indagini delle forze dell'Ordine") coordinati con gli altri circa l'impossibilità di tutela dell'esigenza cautelare con la misura degli arresti domiciliari ("...la pluralità degli episodi che attingono gli indagati, il ruolo insostituibile rivestito nella vicenda e la fitta relazione con soggetti sparsi sul territorio italiano..."). Quanto, poi, all'assemblea 10.3.2004, la stessa è stata presa in considerazione dal Tribunale, ma in una valutazione negativa ("... la Nuova Esa è società a base familiare di cui non risulta la volontà di cessazione... e dopo lo scioglimento dei Servizi Costieri, alcuni dei soggetti coinvolti... continuarono a lavorare presso la società a questa succeduta nella gestione dei rifiuti").
Dovendo pertanto ritenersi infondate tutte le censure mosse il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese. Essendo gli imputati detenuti, conseguono, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cpp.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 co. 1 bis c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004