Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
La richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera deve ritenersi sufficientemente motivata anche quando si limiti a fare riferimento agli effetti previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., atteso che in tal modo può ritenersi comunque assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa dell'interessato.
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- 1. Art. 730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penalehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 734 - Deliberazione della corte di appellohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2011, n. 31377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31377 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 909
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 2051/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/09/2010 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze deliberava nei confronti di ER RA il riconoscimento agli effetti dell'art. 12 c.p., comma 1, n. 1, della sentenza del 12 marzo 2007 della Corte di appello di Aix en Provence, con la quale il predetto era stato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore del RA, deducendo;
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 733 c.p.p., comma 1. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla doglianza mossa dal difensore circa la contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano della sentenza francese oggetto di riconoscimento, quanto alla mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto assolto tale obbligo da parte della sentenza francese nell'aver fatto riferimento allo stato di latitanza del RA, nella specie inesistente, posto che la Corte francese ha indicato la sola condizione di contumace dell'imputato. Risulterebbe inoltre contrario ai principi fondamentali ai quali si ispira il nostro ordinamento l'aver valutato, per riformare in termini peggiorativi la pena, sia il comportamento processuale del RA di non comparire al processo, trattandosi di diritto dell'imputato, sia la condizione di straniero, residente all'estero.
Risulterebbero violati inoltre gli obblighi motivazionali imposti al giudice nel determinare il trattamento sanzionatorio. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed e), in relazione agli artt. 178, 179 c.p.p. e all'art. 730 c.p.p., comma 3. La motivazione risulterebbe carente quanto all'eccezione di nullità della richiesta di riconoscimento formulata dal Procuratore generale, perché priva dell'indicazione degli effetti per il quale è stato domandato il riconoscimento, funzionale all'interessato per poter esercitare il diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non merita pertanto accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, deve preliminarmente osservarsi che l'art.733 cod. proc. pen. esclude che possa essere riconosciuta nello Stato
una sentenza contenente disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Peraltro, il suddetto contrasto deve riguardare quelle disposizioni emesse nei confronti dell'imputato costituenti la premessa storica per statuire giudizialmente determinate situazioni giuridiche nel nostro ordinamento.
Nel caso in esame, il ricorrente ritiene che la sentenza straniera non sia riconoscibile, in quanto la motivazione della determinazione della pena inflitta risulterebbe contraria ai suddetti principi fondamentali.
Orbene, anche a voler tacere della fondatezza del dedotto contrasto (la Corte francese ha invero motivato la determinazione della pena su indici legittimamente valutabili anche nel nostro ordinamento, in ordine ai quali il ricorrente oppone tra l'altro mere rivalutazioni in fatto, non deducibili in questa sede), appare dirimente rilevare che il riconoscimento in esame non ha ad oggetto le disposizioni relative alla pena.
Nel riconoscimento, agli effetti dell'art. 12 cod. pen. ed in particolare della recidiva, è infatti soltanto la condanna pronunciata dal giudice straniero -ovvero l'affermazione della colpevolezza dell'imputato - a costituire il fatto storico suscettibile di divenire giuridicamente rilevante, quale precedente penale valutabile ai fini di un eventuale ricaduta nel reato.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
La sentenza impugnata da atto che il riconoscimento è stato richiesto dal Procuratore generale per ®gli effetti previsti dall'art. 12 c.p., comma 1, n.
1. Pertanto, attraverso il puntuale riferimento alla norma del codice, la richiesta del procuratore generale ha specificato, se pur in forma concisa, gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, assicurando in tal modo il contraddittorio e la difesa dell'interessato (in tal senso, cfr. in termini Sez. 6 n. 31515 del 16/06/2004, Pazzaia, Rv. 229158).
4. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011