Sentenza 9 febbraio 2012
Massime • 1
È legittimo il riconoscimento della sentenza penale straniera di patteggiamento a pena detentiva pari ad anni sei, posto che essa, benché avente ad oggetto una pena superiore ai limiti edittali previsti per l'applicazione del corrispondente istituto disciplinato dalla normativa processuale interna, non contiene statuizioni radicalmente contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di cui all'art. 733, comma primo lett. b), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2012, n. 10885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10885 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente del 09/02/2012
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 255
Dott. MASSAFRA Umberto rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 34126/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO SE N. IL 25/04/1972;
2) ON SE N. IL 06/07/1970;
avverso la sentenza n. 25/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 14/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 14.3.2011 la Corte di Appello di Palermo accoglieva la richiesta, formulata dal Procuratore generale, di riconoscimento della sentenza penale straniera di condanna, irrevocabile, alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di concorso d'importazione illecita di sostanze stupefacenti in quantità non modica e di commercio illecito di sostanze stupefacenti in quantità non modica, commesso in territorio tedesco il 30 ottobre 2003, emessa dal Tribunale Regionale di Nurberg - Furth (RFG) a carico AL IU e MA IU ed applicava ad entrambi i predetti la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il AL e il MA, con distinti ma identici atti, deducendo: 1) la violazione dell'art. 12 c.p. poiché il Procuratore Generale in sede di richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera non aveva specificato dettagliatamente la motivazione del richiesto riconoscimento;
2) la violazione dell'art. 19 c.p., comma 1, n. 1 ed il vizio motivazionale: si rileva che la sentenza tedesca
è di mero patteggiamento e, come tale, in violazione del nostro ordinamento processuale che non prevede un patteggiamento su sei anni di pena detentiva;
inoltre, non era stata offerta alcuna motivazione in ordine alla pena accessoria.
I ricorsi sono Infondati e vanno respinti.
Quanto alla censura sub 1) si rileva che "La richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera deve ritenersi sufficientemente motivata anche quando si limiti a fare riferimento agli effetti previsti dall'art. 12 c.p.p., atteso che in tal modo può ritenersi comunque assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa dell'interessato" (Cass. pen. Sez. 6, n. 31377 del 14.6.2011, Rv. 250547). E a tanto hanno puntualmente assolto le richieste del P.G. nei confronti di entrambi gli odierni ricorrenti (art. 730 c.p.p., comma 3). Quanto alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicabile dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 735 c.p.p., comma 1, essa consegue di diritto, cioè ex officio come effetto penale della condanna (art. 20 c.p.), all'irrogazione della reclusione non inferiore ai 5 anni ex art. 19, comma 1 e art. 29 c.p., comma 1, e, quindi, non necessita di alcuna motivazione ne' di apposita richiesta del P.M..
Nè si ritiene che la sentenza straniera, di cui è stata accertata l'irrevocabilità per rinuncia al mezzi d'impugnazione da parte degli interessati, sia in contrasto, ai sensi dell'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b), con "i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano", in questo non potendosi far rientrare i limiti previsti dal nostro sistema processuale per la sentenza di patteggiamento allargato. Invero, se non è necessario che il reato riceva identico o analogo trattamento sanzionatorio nell'ordinamento italiano ed in quello straniero (Cass. pen. Sez. 6, n. 40883 del 17.10.2007, Rv. 237676), a maggior ragione una sentenza straniera in cui le parti abbiano concordemente, e nel pieno rispetto dei diritti di difesa, determinato una pena rientrante nei limiti di quella prevista per il corrispondente reato contemplato dal nostro ordinamento penale, non si pone in contraddizione con l'ordinamento giuridico italiano solo perché l'accordo dinanzi all'A.G. straniera non sarebbe stato possibile in sede giudiziaria italiana, essendo tal accordo certamente più favorevole del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato riservato dal rito penale ordinario tedesco ed italiano. La "disposizione contraria" all'ordinamento giuridico italiano, concerne una disposizione che esula radicalmente dal contesto processuale, cioè rappresenta un dictum della sentenza straniera esorbitante dai principi regolatori (costituzionali) del nostro ordinamento (ad esempio: un obbligo accessorio di natura religiosa ovvero politica ovvero una modalità di esecuzione della pena non previsto nello Stato italiano, come i lavori forzati). Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi del l'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012