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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8159/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 11.49, innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono presenti:
l'avv. COSOMATI MASSIMILIANO, per la parte appellante;
l'avv. DIANI DAVIDE, per la parte appellata;
l'avv. Ciro Maggio per delega dell'avv. Maria D'Aranno per la terza chiamata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle 11.50
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8159/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
OB EL, c.f.: [...], elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova
San Rocco 62, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati, c.f.:
[...], dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario ex art. 105 cpc.
-APPELLANTE
E
COMUNE DI NAPOLI, c.f.:80014890638, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Mariarita Grande, c.f.:
[...]giusta procura generale alle liti, conferita con atto rogato per notar
Maurizio Marinelli, in Napoli, il 18 gennaio 2024, rep. n. 20692, racc. n. 9761, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
-APPELLATO
E
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI, in persona del Commissario Straordinario, Arch. Alberto Romeo Gentile, suo legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via M. Cervantes n. 64, presso lo studio dell'avv. Maria D'Aranno c.f.: [...], che lo rappresento e difende in pagina 2 di 8 virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18 co. 5, D.M. Giustizia n. 48/2013.
-APPELLATO
Oggetto: responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; appello avverso la sentenza n. 30921/2020 del Giudice di Pace di Napoli.
Conclusioni: come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AL UA, in qualità di genitore della minore
TA LO, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro occorso alla minore allorchè, in data 05.05.2016, alle ore 17.00 circa, mentre stava camminando a piedi, con le buste della spesa, in via G. Amendola in
Napoli, cadeva a causa della disconnessione della pavimentazione stradale, non segnalata né sorvegliata da operai, per cui veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale A. Cardarelli dove le veniva diagnosticato un “traumatismo di sedi multiple con particolare contusione cranica escoriata”.
Costituitosi il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la generica descrizione dell'evento, dell'indicazione del luogo dell'asserito sinistro, nonché di non essere il titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria pretesa poiché all'epoca dei fatti la strada su cui asseritamente era avvenuto il sinistro era interessata da lavori dello I.A.C.P. per cui, concludeva chiedendo la condanna dello I.A.C.P., di cui otteneva la chiamata in causa, in subordine, rigettarsi la domanda ed, in via ulteriormente subordinata, accertare il concorso di colpa della danneggiata.
Costituitosi lo I.A.C.P., in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento dell'invito alla negoziazione assistita, nel merito, la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento dedotto ed, il difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in favore del Comune di Napoli, in qualità di custode della strada luogo dell'asserito sinistro, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, condannare unicamente il Comune di Napoli, nella sua qualità di Ente proprietario del tratto di strada interessato dal sinistro.
pagina 3 di 8 Divenuta maggiorenne, con intervento volontario, si costituiva in giudizio LO TA, facendo propri tutti gli atti di causa.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice, ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 30921/2020, rigettava la domanda ritenendo che l'istante era in condizione di avvedersi della situazione di pericolo ed adottare tutte le misure necessarie ad evitarlo, disponendo la compensazione sulle spese tra tutte le parti in causa.
Avverso la predetta decisione, TA LO ha proposto appello censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del mal governo delle risultanze istruttorie, nella parte in cui non ha ritenuto che la strada luogo del sinistro presentasse le caratteristiche della pericolosità ed insidiosità tali da ritenere sussistente la responsabilità degli enti convenuti, per cui riproposta la domanda ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Costituitosi, il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma ed, in subordine, riformulate le eccezioni proposte in primo grado, ha chiesto condannarsi lo I.A.C.P. in persona del Commissario Straordinario.
Tempestivamente costituitosi lo I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 e 348bis c.p.c., e, nel merito, condivisa, parimenti, la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma ed, in subordine, riformulate le eccezioni proposte in primo grado, ha chiesto condannarsi il Comune di Napoli, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali di primo grado.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., dato che l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata, le ragioni dell'appello e le modifiche della sentenza che chiede di attuare.
Venendo al merito l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Correttamente il Giudice di Pace ha qualificato la domanda proposta dall'attrice come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che quest'ultima ha fatto valere la responsabilità del Comune convenuto in qualità di custode della strada dove sarebbe asseritamente caduta.
pagina 4 di 8 Infatti, l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, per cui, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa, restando la colpa o l'assenza di colpa del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
E' vero, anche, che l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
In effetti la considerazione della condotta del danneggiato che, entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere previ-sta e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinseca- mente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza,
pagina 5 di 8 ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Nel caso di specie, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di TA LO.
Infatti, dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa è chiaramente visibile il dissesto del manto stradale su cui è asseritamente caduta l'attrice dato che lo stesso appare non asfaltato.
La circostanza che il sinistro sia avvenuto, alle ore 17.00, del mese di maggio e, quindi, in un momento di luce, rendeva la condizione di dissesto della pavimentazione stradale chiaramente visibile e, quindi, evitabile, se solo l'utente della strada vi avesse prestato la dovuta attenzione;
in ogni modo, la presenza di pavimentazione asfaltata accanto al tratto di strada dissestato avrebbe dovuto indurre l'attrice evitare di camminare sul tratto di pavimentazione non manutenuto con la conseguenza che, avendo scelto di transitarvi senza prestare la dovuta attenzione, oltretutto con in mano buste della spesa, ha accettato il rischio degli eventuali danni conseguenti.
In ragione di quanto esposto, stante la condotta negligente dell'attrice va confermato il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da quest'ultima.
Va invece accolto, stante la totale soccombenza di LO TA in primo grado, l'appello incidentale sulle spese proposto dallo I.A.C.P nella comparsa di costituzione in appello tempestivamente depositata ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., atteso che la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace non è conforme al dettato di cui all'art. 92 c.p.c..
Inoltre, sempre in punto di spese di lite, in relazione alla posizione del terzo chiamato I.A.C.P. occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in pagina 6 di 8 cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata;
diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. n. 8363 del
8.4.2010; Cass. n. 12301 del 10.6.2005).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti indicati, palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata in giudizio, quindi, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico di parte attrice, attuale appellante, secondo il principio di soccombenza.
Pertanto, in virtù del criterio della soccombenza condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dello I.A.C.P., in persona del Commissario
Straordinario, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di pace, di valore compreso tra i 1.101,00 e fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, introduttiva istruttoria e decisionale, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto); parimenti condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., e dello I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, di valore compreso tra i 1.101,00 e fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, introduttiva e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali), con una riduzione del 20%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TA LO nei confronti del Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., e I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 30921/2020, così dispone:
pagina 7 di 8 1.rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto dallo I.A.C.P., in persona del Commissario
Straordinario, condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dello I.AC.P., in persona del Commissario Straordinario, che si liquidano in
242,20 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., che si liquidano in 513,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dello I.AC.P., in persona del Commissario Straordinario, che si liquidano in 513,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge:
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di LO TA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 11.49, innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono presenti:
l'avv. COSOMATI MASSIMILIANO, per la parte appellante;
l'avv. DIANI DAVIDE, per la parte appellata;
l'avv. Ciro Maggio per delega dell'avv. Maria D'Aranno per la terza chiamata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle 11.50
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8159/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
OB EL, c.f.: [...], elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova
San Rocco 62, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati, c.f.:
[...], dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario ex art. 105 cpc.
-APPELLANTE
E
COMUNE DI NAPOLI, c.f.:80014890638, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Mariarita Grande, c.f.:
[...]giusta procura generale alle liti, conferita con atto rogato per notar
Maurizio Marinelli, in Napoli, il 18 gennaio 2024, rep. n. 20692, racc. n. 9761, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
-APPELLATO
E
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI, in persona del Commissario Straordinario, Arch. Alberto Romeo Gentile, suo legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via M. Cervantes n. 64, presso lo studio dell'avv. Maria D'Aranno c.f.: [...], che lo rappresento e difende in pagina 2 di 8 virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18 co. 5, D.M. Giustizia n. 48/2013.
-APPELLATO
Oggetto: responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; appello avverso la sentenza n. 30921/2020 del Giudice di Pace di Napoli.
Conclusioni: come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AL UA, in qualità di genitore della minore
TA LO, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro occorso alla minore allorchè, in data 05.05.2016, alle ore 17.00 circa, mentre stava camminando a piedi, con le buste della spesa, in via G. Amendola in
Napoli, cadeva a causa della disconnessione della pavimentazione stradale, non segnalata né sorvegliata da operai, per cui veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale A. Cardarelli dove le veniva diagnosticato un “traumatismo di sedi multiple con particolare contusione cranica escoriata”.
Costituitosi il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la generica descrizione dell'evento, dell'indicazione del luogo dell'asserito sinistro, nonché di non essere il titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria pretesa poiché all'epoca dei fatti la strada su cui asseritamente era avvenuto il sinistro era interessata da lavori dello I.A.C.P. per cui, concludeva chiedendo la condanna dello I.A.C.P., di cui otteneva la chiamata in causa, in subordine, rigettarsi la domanda ed, in via ulteriormente subordinata, accertare il concorso di colpa della danneggiata.
Costituitosi lo I.A.C.P., in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento dell'invito alla negoziazione assistita, nel merito, la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento dedotto ed, il difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in favore del Comune di Napoli, in qualità di custode della strada luogo dell'asserito sinistro, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, condannare unicamente il Comune di Napoli, nella sua qualità di Ente proprietario del tratto di strada interessato dal sinistro.
pagina 3 di 8 Divenuta maggiorenne, con intervento volontario, si costituiva in giudizio LO TA, facendo propri tutti gli atti di causa.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice, ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 30921/2020, rigettava la domanda ritenendo che l'istante era in condizione di avvedersi della situazione di pericolo ed adottare tutte le misure necessarie ad evitarlo, disponendo la compensazione sulle spese tra tutte le parti in causa.
Avverso la predetta decisione, TA LO ha proposto appello censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del mal governo delle risultanze istruttorie, nella parte in cui non ha ritenuto che la strada luogo del sinistro presentasse le caratteristiche della pericolosità ed insidiosità tali da ritenere sussistente la responsabilità degli enti convenuti, per cui riproposta la domanda ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Costituitosi, il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma ed, in subordine, riformulate le eccezioni proposte in primo grado, ha chiesto condannarsi lo I.A.C.P. in persona del Commissario Straordinario.
Tempestivamente costituitosi lo I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 e 348bis c.p.c., e, nel merito, condivisa, parimenti, la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma ed, in subordine, riformulate le eccezioni proposte in primo grado, ha chiesto condannarsi il Comune di Napoli, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali di primo grado.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., dato che l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata, le ragioni dell'appello e le modifiche della sentenza che chiede di attuare.
Venendo al merito l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Correttamente il Giudice di Pace ha qualificato la domanda proposta dall'attrice come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che quest'ultima ha fatto valere la responsabilità del Comune convenuto in qualità di custode della strada dove sarebbe asseritamente caduta.
pagina 4 di 8 Infatti, l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, per cui, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa, restando la colpa o l'assenza di colpa del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
E' vero, anche, che l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
In effetti la considerazione della condotta del danneggiato che, entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere previ-sta e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinseca- mente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza,
pagina 5 di 8 ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Nel caso di specie, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di TA LO.
Infatti, dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa è chiaramente visibile il dissesto del manto stradale su cui è asseritamente caduta l'attrice dato che lo stesso appare non asfaltato.
La circostanza che il sinistro sia avvenuto, alle ore 17.00, del mese di maggio e, quindi, in un momento di luce, rendeva la condizione di dissesto della pavimentazione stradale chiaramente visibile e, quindi, evitabile, se solo l'utente della strada vi avesse prestato la dovuta attenzione;
in ogni modo, la presenza di pavimentazione asfaltata accanto al tratto di strada dissestato avrebbe dovuto indurre l'attrice evitare di camminare sul tratto di pavimentazione non manutenuto con la conseguenza che, avendo scelto di transitarvi senza prestare la dovuta attenzione, oltretutto con in mano buste della spesa, ha accettato il rischio degli eventuali danni conseguenti.
In ragione di quanto esposto, stante la condotta negligente dell'attrice va confermato il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da quest'ultima.
Va invece accolto, stante la totale soccombenza di LO TA in primo grado, l'appello incidentale sulle spese proposto dallo I.A.C.P nella comparsa di costituzione in appello tempestivamente depositata ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., atteso che la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace non è conforme al dettato di cui all'art. 92 c.p.c..
Inoltre, sempre in punto di spese di lite, in relazione alla posizione del terzo chiamato I.A.C.P. occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in pagina 6 di 8 cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata;
diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. n. 8363 del
8.4.2010; Cass. n. 12301 del 10.6.2005).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti indicati, palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata in giudizio, quindi, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico di parte attrice, attuale appellante, secondo il principio di soccombenza.
Pertanto, in virtù del criterio della soccombenza condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dello I.A.C.P., in persona del Commissario
Straordinario, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di pace, di valore compreso tra i 1.101,00 e fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, introduttiva istruttoria e decisionale, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto); parimenti condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., e dello I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, di valore compreso tra i 1.101,00 e fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, introduttiva e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali), con una riduzione del 20%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TA LO nei confronti del Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., e I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 30921/2020, così dispone:
pagina 7 di 8 1.rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto dallo I.A.C.P., in persona del Commissario
Straordinario, condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dello I.AC.P., in persona del Commissario Straordinario, che si liquidano in
242,20 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., che si liquidano in 513,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna LO TA al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dello I.AC.P., in persona del Commissario Straordinario, che si liquidano in 513,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge:
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di LO TA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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