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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 805/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 25.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in PACHINO, VIALE ALDO MORO N. 67, presso lo studio dell'avv. GIANCARLO RODANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Noto in via Rita Levi Montalcino n. 10, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIALE ALDO
MORO N. 67, presso lo studio dell'avv. GIANCARLO RODANTE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto dal 18.7.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.3.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 29.10.1983 (Atto n.
163, Parte II, Serie A, Anno 1983).
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio a Noto, il giorno 29.10.1983;
-che nel corso del quale sono nati i figli il 15.5.1994 e il 4.3.1988, oggi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti;
-di essersi separati consensualmente con sentenza n. 1127/2017 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 21.6.2017, e di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge, senza la previsione di condizioni economiche.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi summenzionata, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi inoltre non hanno apposto alcuna condizione alla pronuncia del divorzio.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, a Noto, il giorno 29.10.1983 (Atto n. 163, Parte II, Serie A, Anno 1983).
[...]
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 805/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 25.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in PACHINO, VIALE ALDO MORO N. 67, presso lo studio dell'avv. GIANCARLO RODANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Noto in via Rita Levi Montalcino n. 10, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIALE ALDO
MORO N. 67, presso lo studio dell'avv. GIANCARLO RODANTE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto dal 18.7.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.3.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 29.10.1983 (Atto n.
163, Parte II, Serie A, Anno 1983).
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio a Noto, il giorno 29.10.1983;
-che nel corso del quale sono nati i figli il 15.5.1994 e il 4.3.1988, oggi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti;
-di essersi separati consensualmente con sentenza n. 1127/2017 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 21.6.2017, e di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge, senza la previsione di condizioni economiche.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi summenzionata, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi inoltre non hanno apposto alcuna condizione alla pronuncia del divorzio.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, a Noto, il giorno 29.10.1983 (Atto n. 163, Parte II, Serie A, Anno 1983).
[...]
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3