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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 22/05/2025, nella causa R.G. n. 7484/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
,C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE OM e dall'avv. Laura OM per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via Piemonte n. 39/A; RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
«««»»»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/2/2024, la Sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta
[...] dal 1° marzo 2022 al 2 febbraio 2024, con la qualifica di impiegata amministrativa e Controparte_1 inquadramento al livello 3 del CCNL Terziario – Commercio e Servizi (acconciatura ed estetica), con orario di lavoro di circa 35 ore settimanali. La ricorrente ha riferito di aver svolto, oltre alle mansioni di estetista, anche funzioni di responsabile tecnico, responsabile di cassa, addetta alla segreteria e agli ordini ai fornitori, e, all'occorrenza, anche mansioni di pulizia. Ha dedotto di aver percepito una retribuzione mensile di euro 700,00, inferiore a quanto risultante dalle buste paga e, comunque, non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. Ha altresì lamentato: il mancato pagamento della tredicesima mensilità e delle ferie retribuite;
il mancato versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) pari ad euro 1.881,31; il mancato pagamento della mensilità di gennaio 2024, pari ad euro 1.200,00; la illegittimità del licenziamento intimatole in data 5 febbraio 2024 senza preavviso e senza giusta causa. Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. e la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 13.865,13 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario. La società regolarmente citata, non si è costituita e non ha depositato memorie Controparte_1 difensive, rimanendo contumace. All'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo in udienza.
«««»»» MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia della parte convenuta non esonera il Giudice dall'onere di verificare la fondatezza della domanda sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. Dalla documentazione prodotta (buste paga, comunicazioni via PEC, conteggi, ecc.) risulta provato che la ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, con continuità, subordinazione e inserimento nell'organizzazione aziendale, elementi che integrano gli estremi del rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ. La stessa documentazione, non contestata, dimostra che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile inadeguata rispetto ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di categoria, in violazione dell'art. 36 Cost., che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Sono parimenti fondate le pretese relative al mancato pagamento della tredicesima mensilità, delle ferie retribuite e del TFR, come da conteggio analitico non specificamente contestato. La somma complessivamente dovuta alla ricorrente risulta pertanto pari ad euro 13.865,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, 1) accerta e dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. tra la sig.ra e la società al 1° marzo Parte_1 Controparte_1
2022 al 2 febbraio 2024 sino alla data del recesso aziendale e per l'effetto;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 13.865,13 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.;
3) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali nella misura di € euro 3.500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. LE OM e avv. Laura OM. Così deciso in Roma, il 22/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 22/05/2025, nella causa R.G. n. 7484/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
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TRA
,C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE OM e dall'avv. Laura OM per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via Piemonte n. 39/A; RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/2/2024, la Sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta
[...] dal 1° marzo 2022 al 2 febbraio 2024, con la qualifica di impiegata amministrativa e Controparte_1 inquadramento al livello 3 del CCNL Terziario – Commercio e Servizi (acconciatura ed estetica), con orario di lavoro di circa 35 ore settimanali. La ricorrente ha riferito di aver svolto, oltre alle mansioni di estetista, anche funzioni di responsabile tecnico, responsabile di cassa, addetta alla segreteria e agli ordini ai fornitori, e, all'occorrenza, anche mansioni di pulizia. Ha dedotto di aver percepito una retribuzione mensile di euro 700,00, inferiore a quanto risultante dalle buste paga e, comunque, non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. Ha altresì lamentato: il mancato pagamento della tredicesima mensilità e delle ferie retribuite;
il mancato versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) pari ad euro 1.881,31; il mancato pagamento della mensilità di gennaio 2024, pari ad euro 1.200,00; la illegittimità del licenziamento intimatole in data 5 febbraio 2024 senza preavviso e senza giusta causa. Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. e la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 13.865,13 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario. La società regolarmente citata, non si è costituita e non ha depositato memorie Controparte_1 difensive, rimanendo contumace. All'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo in udienza.
«««»»» MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia della parte convenuta non esonera il Giudice dall'onere di verificare la fondatezza della domanda sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. Dalla documentazione prodotta (buste paga, comunicazioni via PEC, conteggi, ecc.) risulta provato che la ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, con continuità, subordinazione e inserimento nell'organizzazione aziendale, elementi che integrano gli estremi del rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ. La stessa documentazione, non contestata, dimostra che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile inadeguata rispetto ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di categoria, in violazione dell'art. 36 Cost., che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Sono parimenti fondate le pretese relative al mancato pagamento della tredicesima mensilità, delle ferie retribuite e del TFR, come da conteggio analitico non specificamente contestato. La somma complessivamente dovuta alla ricorrente risulta pertanto pari ad euro 13.865,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, 1) accerta e dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. tra la sig.ra e la società al 1° marzo Parte_1 Controparte_1
2022 al 2 febbraio 2024 sino alla data del recesso aziendale e per l'effetto;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 13.865,13 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.;
3) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali nella misura di € euro 3.500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. LE OM e avv. Laura OM. Così deciso in Roma, il 22/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile