CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19923 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di: BI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova ha assolto NO BI da plurimi reati di peculato a lui ascritti per essersi appropriato, quale Presidente di un Consorzio di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, di somme destinate al pagamento di oblazioni cui era stato ammesso al fine di estinguere i plurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256, commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19923 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 26/02/2026 2. Ha proposto ricorso immediato innanzi a questa Corte di cassazione il Procuratore della Repubblica di Genova, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Il Tribunale ha erroneamente ravvisato un interesse pubblico del Consorzio presieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a lui contestati, correlato alla circostanza che sarebbe stato preferibile evitare il coinvolgimento dell’Ente, per i connessi profili di responsabilità civile, in un giudizio penale, con conseguente danno di immagine, anziché in un giudizio civile. Di contro, un tale interesse non sarebbe ipotizzabile, posto che l’accertamento di responsabilità civile nel processo penale soggiace alla regola di giudizio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre il giudizio civile è regolato dal regime probatorio del “più probabile che non”.
3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 197 cod. pen. Altro interesse pubblico perseguito riguarderebbe, secondo il Tribunale, la finalità di evitare le sanzioni civili previste per le persone giuridiche, in ipotesi di insolvibilità del condannato che sia rappresentante, amministratore o dipendente, dall'art. 197 cod. pen. e tuttavia anche tale argomentazione non sarebbe persuasiva, in quanto la disposizione indicata non è espressamente applicabile allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. Secondo il ricorrente, l’esenzione non può che estendersi, per identità di ratio, ai Consorzi di comuni che - come RI SI - svolgano attività di competenza comunale, i quali non rientrano nel novero degli enti esclusi sol perché ai tempi dell’adozione del codice penale tale tipologia di enti non esisteva. La ratio della norma, finalizzata ad escludere un meccanismo che porti a sanzionare gli enti pubblici in luogo degli amministratori infedeli - così finendo col trasferire sulla collettività il costo delle sanzioni - ne impone una interpretazione estensiva, che non risulta nella specie preclusa perché operante a favore del soggetto pubblico, del quale limita, appunto, la responsabilità.
3.3. Con il terzo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. anche in relazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente. Va privilegiata una interpretazione della norma in tema di peculato conforme al diritto dell’Unione. I provvedimenti amministrativi di autorizzazione all’impiego di somme per l’estinzione di illeciti penali mediante oblazione, che sono stati adottati nella specie, hanno carattere preventivo e generale ed estensione temporale indefinita, essendo intesi a tenere indenne l'amministratore dal pagamento di qualunque somma derivante dalla irrogazione di sanzioni penali collegate con la gestione della discarica. Ciò determinerebbe una vanificazione della tutela penale dell’ambiente. L’interpretazione sostenuta in sentenza sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con l’art. 5 della Direttiva 2008/99 cit., laddove impone agli Stati membri di istituire sanzioni penali a presidio dei reati ambientali, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni penali sono maggiormente dissuasive, in quanto indicative di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile e, dunque, più efficaci. In linea gradata, viene sollecitata la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di verificare se l’art. 5 della Direttiva osti ad una normativa nazionale che consente – secondo l'interpretazione dell'art. 314 cod. pen. affermata da questa Corte di legittimità - la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi che escludano, in via generale, l’applicabilità di sanzioni penali nei confronti degli autori di reati ambientali, ponendo le sanzioni pecuniarie a carico della collettività. 3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Preliminarmente deve essere valutata la questione della qualificazione soggettiva di incaricato di pubblico servizio attribuita all’imputato, non controversa nel giudizio di merito, ma posta in discussione nelle note conclusionali del Procuratore generale. La questione della qualificazione giuridica rientra, invero, tra quelle che la Corte di cassazione può decidere ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, [...], Rv. 272651 - 01). Il capoverso dell'art. 358 cod. pen. esplicita la nozione di servizio pubblico, ritenendo lo stesso formalmente omologo alla pubblica funzione di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica – dovendo l’attività essere “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi” - che vincola l'operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità (secondo il c.d. criterio di 3 disciplina) in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell’autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, [...], Rv. 261835). Dunque, oltre che per il requisito positivo, costituito dal regime giuridico, la nozione dell’incaricato di pubblico servizio si connota per il requisito negativo della assenza dei poteri della pubblica funzione e, infine, è delimitata verso il basso, essendo escluso che vi rientrino lo svolgimento di mansioni di ordine e la prestazione d’opera meramente materiale. Come affermato dalle Sezioni Unite, al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto (Sez. U, n. 10086 del 13/7/1998, [...], Rv. 211190). In coerenza con tali linee ricostruttive, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha spiegato le ragioni per le quali l’attività svolta dal Consorzio RI SI, costituito ai sensi dell'art. 25 legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, poi sostituito dall'art 31 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme regolative delle aziende speciali, vada qualificata come servizio pubblico. Le finalità della costituzione del detto Consorzio, quale strumento organizzatorio dei soggetti costituenti (enti locali ed altri enti pubblici autorizzati per legge) dotato di autonomia gestionale (v. art. 1 dello statuto consortile) erano individuate nel completamento e nella gestione della discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché nella organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto degli stessi rifiuti prodotti nei comuni consorziati, previa definizione delle modalità di conferimento, di raccolta differenziata e di trasporto (v. art. 2 dello statuto). Il ricorrente, all’apice della struttura consortile che organizzava e gestiva i relativi servizi, regolati da normativa pubblicistica ed oggetto di interesse pubblico per l’impatto sull’ambiente e sulla salute collettiva, era ad ogni effetto incaricato di servizio pubblico. In senso contrario non rileva che il Consorzio detto sia dotato di una struttura gestionale complessa e dedito allo svolgimento di talune attività con strumenti privatistici, né rileva che esso sia inquadrabile nel paradigma dell’Ente pubblico economico. L’aspetto, non approfondito in sentenza, non rileva ai fini del decidere. Vengono in rilievo, invero, attività del Consorzio inerenti alla gestione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tali attività, sottoposte ad una pregnante regolamentazione pubblicistica per la loro incidenza sugli interessi collettivi, restano sottoposte a privativa, ossia riservate alla gestione esclusiva degli enti locali, ai sensi dell’art. 198, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico. 4 Tale impostazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente che, nell’ambito del sistema integrato del ciclo dei rifiuti, ha affermato essere, invece, soggette alle regole del mercato e della libera concorrenza le attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (v. Cons. Stato, sent. n. 1976 del 2026 e sent. n. 827 del 2025). Anche il richiamo del Procuratore generale al principio affermato da questa Corte, secondo cui non può essere considerato pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio, il Presidente di un Ente pubblico economico quando operi nell'ambito di rapporti commerciali di natura esclusivamente privatistica (Sez. 6, n. 33549 del 25/02/2013, [...], Rv. 256125), non coglie nel segno. In tale decisione questa Corte ha escluso profili pubblicistici nella condotta del Presidente di un consorzio, gestore di un impianto di depurazione, che, nell'attività di smaltimento di rifiuti costituiti da acque di falda - nel cui ambito si inscriveva la contestata condotta concussiva - operava in regime di libera concorrenza con altre strutture societarie esistenti nella medesima area territoriale. La stessa pronuncia ha tuttavia precisato, in motivazione, che deve essere riconosciuta natura di servizio pubblico locale al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e non anche alle altre tipologie di rifiuti destinati allo smaltimento (c.d. rifiuti speciali). In una coeva decisione, è stata affermata la qualifica pubblicistica in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio, formato da Enti pubblici territoriali, istituito per il coordinamento dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani (Sez. 6, n. 15723 del 06/02/2013, [...], Rv. 256006 - 01). 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Entrambi pongono la questione della mancanza di uno specifico interesse pubblico, in capo al Consorzio intercomunale RI SI, al pagamento delle oblazioni per estinguere i reati contravvenzionali in materia ambientale ascritte a NO BI, quale suo Presidente. Il tema ha diretta incidenza sulla configurabilità del reato di peculato contestato all’imputato, posto che la ricorrenza di un interesse pubblico, ancorché concorrente con quello privato, varrebbe ad escludere la appropriazione, quale elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 314 cod. pen. Secondo un consolidato orientamento, in tema di peculato, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, [...], Rv. 280295 – 02, in linea con Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Vattani Rv. 255299 - 01). Più di recente, questa Corte ha puntualizzato che la condotta di destinazione del 5 denaro pubblico al soddisfacimento degli interessi privati dell'agente e a quelli, concomitanti, istituzionali dell'ente avrebbe dovuto inquadrarsi nell’abuso d'ufficio prima dell'abrogazione della relativa norma incriminatrice;
quindi, anche al fine di delimitare l’area applicativa del reato di indebita distrazione di danaro o cose mobili ex art. 314-bis cod. pen., ha ribadito che solo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblica amministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quella pubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, [...], Rv. 287431 – 01, in parte motiva;
Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, [...], Rv. 287780 – 03). Solo per incidens - trattandosi di aspetto che non è oggetto di ricorso - va rilevato che, al lume di tali coordinate esegetiche, nella vicenda in esame correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non configurabile il reato di indebita destinazione ex art. 314-bis cod. pen. stante la mancata contestazione al BI di specifiche violazioni di legge o di atti aventi forza di legge da cui non residuino margini di opinabilità. 4. Ciò premesso, per apprezzare la ricorrenza di un interesse dell’Ente alla estinzione dei reati ascritti all’imputato, deve tenersi conto della pluralità delle obbligazioni che originano, in dipendenza di un fatto di reato, a carico dell’Ente stesso: i) ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., si configura la responsabilità civile per il reato commesso dal dipendente qualora tra il fatto causativo del danno e le mansioni esercitate sussista un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se abbia violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso, detto rapporto, solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, [...], Rv. 265356 – 01). Più di recente, si è consolidato sul punto l’orientamento per il quale è configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, [...], Rv. 271209 – 01; Sez. 6, n. 23474 del 04/04/2025, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Martucci, Rv. 288247 – 01); ii) ai sensi dell’art. 197 cod. pen., la persona giuridica è, altresì, civilmente obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento della multa e dell’ammenda applicate al proprio legale rappresentante, amministratore o dipendente, allorché si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso nell'interesse dell'ente. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo a reati 6 contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che non integra il delitto di peculato il pagamento, da parte di un ente pubblico, delle sanzioni in forma ridotta a titolo di oblazione delle contravvenzioni contestate ai soggetti ricoprenti incarichi apicali in seno all'ente in connessione all'attività istituzionale dagli stessi svolta, essendo l'ente titolare di un interesse legittimo all'estinzione dei reati, dai quali potrebbero discendere anche eventuali responsabilità a suo carico ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen. (Sez. 6, n. 22399 del 10/05/2022, [...], Rv. 283318, in fattispecie relativa alla emissione, da parte del responsabile dell'area economica di un comune, di autorizzazione al pagamento in favore dell'ASL della somma dovuta a titolo di oblazione per violazioni antinfortunistiche rilevate a carico del Sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale). La citata sentenza BO si pone nel solco dell’orientamento tracciato da altra pronuncia di questa Sezione, in cui si è affermato che ricorre un interesse dell’ente, ove la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria a suo carico ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., in una fattispecie relativa alla condotta del dirigente di una società "in house" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, a condizione che la condotta comporti una responsabilità risarcitoria dell’ente (Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019, [...], Rv. 276713 - 01). 5. Ciò posto, in relazione all’impiego delle somme per il pagamento delle oblazioni finalizzate ad estinguere i reati ascritti a NO BI, va osservato: - l’estinzione del reato mediante oblazione non ha effetto estintivo della responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ. e sembrano alquanto evanescenti le ragioni per cui sarebbe interesse dell’ente evitare il proprio coinvolgimento in un processo penale, maggiormente lesivo della propria immagine, rispetto ad un processo civile;
- l’interesse proprio dell’ente è stato individuato, in termini più concreti, nella circostanza che il pagamento tempestivo dell’oblazione – che avviene in misura ridotta rispetto alla sanzione pecuniaria - vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’ente quanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo. Al riguardo, il Tribunale ha puntualizzato che, a sostanziare l’interesse proprio dell’Ente al pagamento, vi è il dato che il Consorzio RI Grande non rientra gli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) esenti dalle obbligazioni civili sussidiarie per il mancato pagamento di multe e ammende ex art. 197 cod. proc. pen. L’interpretazione estensiva di tale norma, che il Pubblico Ministero ricorrente assume essere imposta dalla identità di ratio, per essere il Consorzio un ente costituito da un’aggregazione di Comuni per l’espletamento di un servizio pubblico, non è tuttavia praticabile, trattandosi di norma che, introducendo eccezioni, è di stretta interpretazione;
sicché non è dato estendere ai Consorzi in oggetto, che sono soggetti ad una disciplina 7 diversa da quella degli enti territoriali (basti pensare che, a termini dell’art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Consorzio possono partecipare anche enti pubblici diversi) tale meccanismo di esenzione. In ogni caso, accogliendo la tesi del ricorrente sulla applicabilità della previsione di cui all’art. 197 cod. pen. anche ai Consorzi, verrebbe ad attuarsi una inammissibile interpretazione estensiva in malam partem, dovendosi considerare non l’effetto di favore per l’ente - di cui tale esegesi limita la sanzionabilità in via sussidiaria – ma quello sfavorevole per l’imputato, beneficiario della garanzia. 6. il Pubblico Ministero impugnante – richiamando la memoria già versata in atti – ha censurato gli atti amministrativi (id est, le due delibere del 2012 e 2013 su cui v. pagine 3 e ss. della sentenza) adottati dall’Ente, con cui si è disposto il pagamento delle oblazioni con fondi del Consorzio, per avere prefigurato un meccanismo di esenzione da responsabilità “preventivo e generale”, contrario ex se all’interesse pubblico. Così non è. Le delibere fanno riferimento ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante dell’Ente nello svolgimento dei compiti istituzionali e prevedono una clausola di esclusione correlata alle ipotesi in cui “si delineasse un potenziale conflitto di interessi tra i soggetti, ovvero emergessero con chiarezza elementi dimostrativi di colpa grave o dolo” da parte dell’agente, al pagamento delle sanzioni per illeciti. L’interesse pubblico al pagamento di quelle oblazioni è dunque, non solo oggettivamente dimostrato, ma anche attestato da atti autorizzativi legittimanti le uscite di cassa;
secondo il principio già affermato da questa Corte ( Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019, [...], Rv. 276713), ciò permette di escludere che si sia in presenza di una condotta distrattiva ad esclusivo vantaggio proprio del soggetto e, dunque, di una condotta appropriativa. Inoltre, la previsione nelle delibere del diritto di rivalsa del Consorzio vale a scongiurare il rischio, stigmatizzato dal ricorrente, della “traslazione” della responsabilità – rectius, del carico della sanzione pecuniaria - dai pubblici amministratori agli enti e, in definitiva, alla collettività. Di contro, la prospettiva del ricorrente di non considerare quegli atti autorizzativi, a fronte della interpretazione affermata dalla sentenza Collesano, si risolve in una sorta di “disapplicazione” di atti amministrativi in malam partem. L’operazione è giuridicamente non corretta. La Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ebbe ad affermare un principio che ha valenza generale in tema di disapplicazioni in malam partem - sia pure nello specifico riferito alla disciplina della prescrizione (secondo tale pronuncia, l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della c.d. “regola Taricco”, viene 8 meno quando ciò comporta: a) una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile;
b) l’applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato) (sul punto si veda anche Corte cost. n. 115 del 2008). In conclusione, secondo una corretta interpretazione logico sistematica, la sentenza impugnata ha ravvisato un interesse, anche dell’Ente, all’impiego di fondi consortili al fine di pagare le oblazioni per reati contravvenzionali ascritti al ricorrente, tale da elidere la materialità oggettiva del reato di peculato. 8. Anche il terzo motivo è infondato. 8.1. Si argomenta, dal Pubblico Ministero ricorrente, che la prevista destinazione delle somme del Consorzio per il pagamento delle oblazioni ascritte al suo legale rappresentante si pone in aperto contrasto con i considerando e con l’art. 5 della Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente 2088/99/CE, finendo col depotenziare l’effetto dissuasivo delle sanzioni penali che sono state irrogate.
8.1.1. Al riguardo, ritiene questa Corte che tale destinazione non possa ritenersi in contrasto con i considerando della Direttiva, i quali prevedono che, ai sensi dell'art. 174, par. 2, del Trattato istitutivo dell’Unione, la politica comunitaria in materia di ambiente debba mirare ad un elevato livello di tutela ed ancora che, rappresentando i reati ambientali una minaccia concreta per la salubrità dell’ambiente, essi esigono una risposta adeguata. Ciò perché, anzitutto, essi racchiudono indicazioni programmatiche ed enunciano le finalità dell’atto normativo, il cui contenuto precettivo può derivare esclusivamente dalle successive disposizioni dell’articolato. Oltretutto, dal considerando n. 10 si evince che l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali nella propria legislazione nazionale concerne le sole «violazioni gravi» delle disposizioni del diritto comunitario in materia dell’ambiente e tali non risultano essere le fattispecie contravvenzionali ascritte all’imputato (ex art. 256, commi 2; art. 256, commi 2 e 4; 29-quattuordecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tutte connotate da modesto disvalore 8.1.2. Ad avviso di questa Corte, nemmeno può dirsi che l’interpretazione delle norme sul peculato sostenuta dal Tribunale confligga con l’art. 5 della Direttiva, là dove stabilisce che gli Stati membri «adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli artt. 3 e 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive». Anche tale disposizione, per vero, non individua neppure un nucleo minimo di condotte sanzionabili e non può essere ritenuta immediatamente vincolante. Assegna allo Stato un obiettivo, ma non è possibile ipotizzarne una applicazione diretta, tanto più in riferimento alla materia delle sanzioni penali, ove il presidio di stretta legalità dell’art. 25 Cost. non può che essere incisivo ed ineludibile. Al riguardo, deve considerarsi che il sistema repressivo delle violazioni in materia ambientale è un sistema complesso e la possibilità di graduare l’illecito (anche in forme oblabili) non è affatto esclusa dalla fonte sovranazionale. Meccanismi gradati di tutela possono rivelarsi anche maggiormente efficaci e dissuasivi, specie ove l’oblazione sia consentita in correlazione con l’adempimento delle prescrizioni da attuare sotto la vigilanza dell’organo di controllo, le quali promuovono la riparazione in forma specifica della lesione del danno ambientale. Tali meccanismi estintivi non depotenziano, dunque, la tutela penale ma possono avere una funzione incentivante della osservanza delle norme in materia ambientale. 8.3. In linea generale, proprio in relazione all’impatto delle fonti sovranazionali sul diritto penale non possono ignorarsi le coordinate interpretative tracciate dalla Corte costituzionale e anche di recente espresse in due importanti pronunce . Con sentenza n. 95 del 2025, in tema di abrogazione del reato di reato di abuso di ufficio, malgrado il riconoscimento degli “indubbi vuoti di tutela” generati dalla scelta di decriminalizzare tale fattispecie, e pur in presenza di scelte di tutela più avanzata dei diritti che promanano dal diritto convenzionale o sovranazionale, ha ribadito i limiti della c.d. regressione alle pregresse incriminazioni mediante il sindacato di costituzionalità. Nel solco di tale indirizzo, con la sentenza n. 185 del 2025, in tema di traffico di influenze illecite, la stessa Corte costituzionale ha puntualizzato come i c.d. “obblighi di criminalizzazione” derivanti da fonti convenzionali e dal diritto dell’Unione non possano spingersi fino alla creazione di una norma incriminatrice, con lesione delle prerogative del legislatore nazionale.
8.4. All’esito di tali considerazioni, non sussistendo dubbi interpretativi, non ricorrono i presupposti per sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea al fine di conoscere se l’art. 5 della direttiva cit. osti ad una interpretazione della normativa nazionale che consente di emettere provvedimenti amministrativi che escludano l’applicabilità di sanzioni penali nei confronti degli autori di reati ambientali. 10. Da ultimo, alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Visto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10 11
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova ha assolto NO BI da plurimi reati di peculato a lui ascritti per essersi appropriato, quale Presidente di un Consorzio di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, di somme destinate al pagamento di oblazioni cui era stato ammesso al fine di estinguere i plurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256, commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19923 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 26/02/2026 2. Ha proposto ricorso immediato innanzi a questa Corte di cassazione il Procuratore della Repubblica di Genova, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Il Tribunale ha erroneamente ravvisato un interesse pubblico del Consorzio presieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a lui contestati, correlato alla circostanza che sarebbe stato preferibile evitare il coinvolgimento dell’Ente, per i connessi profili di responsabilità civile, in un giudizio penale, con conseguente danno di immagine, anziché in un giudizio civile. Di contro, un tale interesse non sarebbe ipotizzabile, posto che l’accertamento di responsabilità civile nel processo penale soggiace alla regola di giudizio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre il giudizio civile è regolato dal regime probatorio del “più probabile che non”.
3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 197 cod. pen. Altro interesse pubblico perseguito riguarderebbe, secondo il Tribunale, la finalità di evitare le sanzioni civili previste per le persone giuridiche, in ipotesi di insolvibilità del condannato che sia rappresentante, amministratore o dipendente, dall'art. 197 cod. pen. e tuttavia anche tale argomentazione non sarebbe persuasiva, in quanto la disposizione indicata non è espressamente applicabile allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. Secondo il ricorrente, l’esenzione non può che estendersi, per identità di ratio, ai Consorzi di comuni che - come RI SI - svolgano attività di competenza comunale, i quali non rientrano nel novero degli enti esclusi sol perché ai tempi dell’adozione del codice penale tale tipologia di enti non esisteva. La ratio della norma, finalizzata ad escludere un meccanismo che porti a sanzionare gli enti pubblici in luogo degli amministratori infedeli - così finendo col trasferire sulla collettività il costo delle sanzioni - ne impone una interpretazione estensiva, che non risulta nella specie preclusa perché operante a favore del soggetto pubblico, del quale limita, appunto, la responsabilità.
3.3. Con il terzo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. anche in relazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente. Va privilegiata una interpretazione della norma in tema di peculato conforme al diritto dell’Unione. I provvedimenti amministrativi di autorizzazione all’impiego di somme per l’estinzione di illeciti penali mediante oblazione, che sono stati adottati nella specie, hanno carattere preventivo e generale ed estensione temporale indefinita, essendo intesi a tenere indenne l'amministratore dal pagamento di qualunque somma derivante dalla irrogazione di sanzioni penali collegate con la gestione della discarica. Ciò determinerebbe una vanificazione della tutela penale dell’ambiente. L’interpretazione sostenuta in sentenza sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con l’art. 5 della Direttiva 2008/99 cit., laddove impone agli Stati membri di istituire sanzioni penali a presidio dei reati ambientali, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni penali sono maggiormente dissuasive, in quanto indicative di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile e, dunque, più efficaci. In linea gradata, viene sollecitata la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di verificare se l’art. 5 della Direttiva osti ad una normativa nazionale che consente – secondo l'interpretazione dell'art. 314 cod. pen. affermata da questa Corte di legittimità - la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi che escludano, in via generale, l’applicabilità di sanzioni penali nei confronti degli autori di reati ambientali, ponendo le sanzioni pecuniarie a carico della collettività. 3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Preliminarmente deve essere valutata la questione della qualificazione soggettiva di incaricato di pubblico servizio attribuita all’imputato, non controversa nel giudizio di merito, ma posta in discussione nelle note conclusionali del Procuratore generale. La questione della qualificazione giuridica rientra, invero, tra quelle che la Corte di cassazione può decidere ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, [...], Rv. 272651 - 01). Il capoverso dell'art. 358 cod. pen. esplicita la nozione di servizio pubblico, ritenendo lo stesso formalmente omologo alla pubblica funzione di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica – dovendo l’attività essere “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi” - che vincola l'operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità (secondo il c.d. criterio di 3 disciplina) in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell’autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, [...], Rv. 261835). Dunque, oltre che per il requisito positivo, costituito dal regime giuridico, la nozione dell’incaricato di pubblico servizio si connota per il requisito negativo della assenza dei poteri della pubblica funzione e, infine, è delimitata verso il basso, essendo escluso che vi rientrino lo svolgimento di mansioni di ordine e la prestazione d’opera meramente materiale. Come affermato dalle Sezioni Unite, al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto (Sez. U, n. 10086 del 13/7/1998, [...], Rv. 211190). In coerenza con tali linee ricostruttive, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha spiegato le ragioni per le quali l’attività svolta dal Consorzio RI SI, costituito ai sensi dell'art. 25 legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, poi sostituito dall'art 31 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme regolative delle aziende speciali, vada qualificata come servizio pubblico. Le finalità della costituzione del detto Consorzio, quale strumento organizzatorio dei soggetti costituenti (enti locali ed altri enti pubblici autorizzati per legge) dotato di autonomia gestionale (v. art. 1 dello statuto consortile) erano individuate nel completamento e nella gestione della discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché nella organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto degli stessi rifiuti prodotti nei comuni consorziati, previa definizione delle modalità di conferimento, di raccolta differenziata e di trasporto (v. art. 2 dello statuto). Il ricorrente, all’apice della struttura consortile che organizzava e gestiva i relativi servizi, regolati da normativa pubblicistica ed oggetto di interesse pubblico per l’impatto sull’ambiente e sulla salute collettiva, era ad ogni effetto incaricato di servizio pubblico. In senso contrario non rileva che il Consorzio detto sia dotato di una struttura gestionale complessa e dedito allo svolgimento di talune attività con strumenti privatistici, né rileva che esso sia inquadrabile nel paradigma dell’Ente pubblico economico. L’aspetto, non approfondito in sentenza, non rileva ai fini del decidere. Vengono in rilievo, invero, attività del Consorzio inerenti alla gestione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tali attività, sottoposte ad una pregnante regolamentazione pubblicistica per la loro incidenza sugli interessi collettivi, restano sottoposte a privativa, ossia riservate alla gestione esclusiva degli enti locali, ai sensi dell’art. 198, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico. 4 Tale impostazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente che, nell’ambito del sistema integrato del ciclo dei rifiuti, ha affermato essere, invece, soggette alle regole del mercato e della libera concorrenza le attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (v. Cons. Stato, sent. n. 1976 del 2026 e sent. n. 827 del 2025). Anche il richiamo del Procuratore generale al principio affermato da questa Corte, secondo cui non può essere considerato pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio, il Presidente di un Ente pubblico economico quando operi nell'ambito di rapporti commerciali di natura esclusivamente privatistica (Sez. 6, n. 33549 del 25/02/2013, [...], Rv. 256125), non coglie nel segno. In tale decisione questa Corte ha escluso profili pubblicistici nella condotta del Presidente di un consorzio, gestore di un impianto di depurazione, che, nell'attività di smaltimento di rifiuti costituiti da acque di falda - nel cui ambito si inscriveva la contestata condotta concussiva - operava in regime di libera concorrenza con altre strutture societarie esistenti nella medesima area territoriale. La stessa pronuncia ha tuttavia precisato, in motivazione, che deve essere riconosciuta natura di servizio pubblico locale al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e non anche alle altre tipologie di rifiuti destinati allo smaltimento (c.d. rifiuti speciali). In una coeva decisione, è stata affermata la qualifica pubblicistica in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio, formato da Enti pubblici territoriali, istituito per il coordinamento dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani (Sez. 6, n. 15723 del 06/02/2013, [...], Rv. 256006 - 01). 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Entrambi pongono la questione della mancanza di uno specifico interesse pubblico, in capo al Consorzio intercomunale RI SI, al pagamento delle oblazioni per estinguere i reati contravvenzionali in materia ambientale ascritte a NO BI, quale suo Presidente. Il tema ha diretta incidenza sulla configurabilità del reato di peculato contestato all’imputato, posto che la ricorrenza di un interesse pubblico, ancorché concorrente con quello privato, varrebbe ad escludere la appropriazione, quale elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 314 cod. pen. Secondo un consolidato orientamento, in tema di peculato, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, [...], Rv. 280295 – 02, in linea con Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Vattani Rv. 255299 - 01). Più di recente, questa Corte ha puntualizzato che la condotta di destinazione del 5 denaro pubblico al soddisfacimento degli interessi privati dell'agente e a quelli, concomitanti, istituzionali dell'ente avrebbe dovuto inquadrarsi nell’abuso d'ufficio prima dell'abrogazione della relativa norma incriminatrice;
quindi, anche al fine di delimitare l’area applicativa del reato di indebita distrazione di danaro o cose mobili ex art. 314-bis cod. pen., ha ribadito che solo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblica amministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quella pubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, [...], Rv. 287431 – 01, in parte motiva;
Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, [...], Rv. 287780 – 03). Solo per incidens - trattandosi di aspetto che non è oggetto di ricorso - va rilevato che, al lume di tali coordinate esegetiche, nella vicenda in esame correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non configurabile il reato di indebita destinazione ex art. 314-bis cod. pen. stante la mancata contestazione al BI di specifiche violazioni di legge o di atti aventi forza di legge da cui non residuino margini di opinabilità. 4. Ciò premesso, per apprezzare la ricorrenza di un interesse dell’Ente alla estinzione dei reati ascritti all’imputato, deve tenersi conto della pluralità delle obbligazioni che originano, in dipendenza di un fatto di reato, a carico dell’Ente stesso: i) ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., si configura la responsabilità civile per il reato commesso dal dipendente qualora tra il fatto causativo del danno e le mansioni esercitate sussista un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se abbia violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso, detto rapporto, solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, [...], Rv. 265356 – 01). Più di recente, si è consolidato sul punto l’orientamento per il quale è configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, [...], Rv. 271209 – 01; Sez. 6, n. 23474 del 04/04/2025, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Martucci, Rv. 288247 – 01); ii) ai sensi dell’art. 197 cod. pen., la persona giuridica è, altresì, civilmente obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento della multa e dell’ammenda applicate al proprio legale rappresentante, amministratore o dipendente, allorché si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso nell'interesse dell'ente. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo a reati 6 contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che non integra il delitto di peculato il pagamento, da parte di un ente pubblico, delle sanzioni in forma ridotta a titolo di oblazione delle contravvenzioni contestate ai soggetti ricoprenti incarichi apicali in seno all'ente in connessione all'attività istituzionale dagli stessi svolta, essendo l'ente titolare di un interesse legittimo all'estinzione dei reati, dai quali potrebbero discendere anche eventuali responsabilità a suo carico ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen. (Sez. 6, n. 22399 del 10/05/2022, [...], Rv. 283318, in fattispecie relativa alla emissione, da parte del responsabile dell'area economica di un comune, di autorizzazione al pagamento in favore dell'ASL della somma dovuta a titolo di oblazione per violazioni antinfortunistiche rilevate a carico del Sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale). La citata sentenza BO si pone nel solco dell’orientamento tracciato da altra pronuncia di questa Sezione, in cui si è affermato che ricorre un interesse dell’ente, ove la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria a suo carico ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., in una fattispecie relativa alla condotta del dirigente di una società "in house" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, a condizione che la condotta comporti una responsabilità risarcitoria dell’ente (Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019, [...], Rv. 276713 - 01). 5. Ciò posto, in relazione all’impiego delle somme per il pagamento delle oblazioni finalizzate ad estinguere i reati ascritti a NO BI, va osservato: - l’estinzione del reato mediante oblazione non ha effetto estintivo della responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ. e sembrano alquanto evanescenti le ragioni per cui sarebbe interesse dell’ente evitare il proprio coinvolgimento in un processo penale, maggiormente lesivo della propria immagine, rispetto ad un processo civile;
- l’interesse proprio dell’ente è stato individuato, in termini più concreti, nella circostanza che il pagamento tempestivo dell’oblazione – che avviene in misura ridotta rispetto alla sanzione pecuniaria - vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’ente quanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo. Al riguardo, il Tribunale ha puntualizzato che, a sostanziare l’interesse proprio dell’Ente al pagamento, vi è il dato che il Consorzio RI Grande non rientra gli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) esenti dalle obbligazioni civili sussidiarie per il mancato pagamento di multe e ammende ex art. 197 cod. proc. pen. L’interpretazione estensiva di tale norma, che il Pubblico Ministero ricorrente assume essere imposta dalla identità di ratio, per essere il Consorzio un ente costituito da un’aggregazione di Comuni per l’espletamento di un servizio pubblico, non è tuttavia praticabile, trattandosi di norma che, introducendo eccezioni, è di stretta interpretazione;
sicché non è dato estendere ai Consorzi in oggetto, che sono soggetti ad una disciplina 7 diversa da quella degli enti territoriali (basti pensare che, a termini dell’art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Consorzio possono partecipare anche enti pubblici diversi) tale meccanismo di esenzione. In ogni caso, accogliendo la tesi del ricorrente sulla applicabilità della previsione di cui all’art. 197 cod. pen. anche ai Consorzi, verrebbe ad attuarsi una inammissibile interpretazione estensiva in malam partem, dovendosi considerare non l’effetto di favore per l’ente - di cui tale esegesi limita la sanzionabilità in via sussidiaria – ma quello sfavorevole per l’imputato, beneficiario della garanzia. 6. il Pubblico Ministero impugnante – richiamando la memoria già versata in atti – ha censurato gli atti amministrativi (id est, le due delibere del 2012 e 2013 su cui v. pagine 3 e ss. della sentenza) adottati dall’Ente, con cui si è disposto il pagamento delle oblazioni con fondi del Consorzio, per avere prefigurato un meccanismo di esenzione da responsabilità “preventivo e generale”, contrario ex se all’interesse pubblico. Così non è. Le delibere fanno riferimento ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante dell’Ente nello svolgimento dei compiti istituzionali e prevedono una clausola di esclusione correlata alle ipotesi in cui “si delineasse un potenziale conflitto di interessi tra i soggetti, ovvero emergessero con chiarezza elementi dimostrativi di colpa grave o dolo” da parte dell’agente, al pagamento delle sanzioni per illeciti. L’interesse pubblico al pagamento di quelle oblazioni è dunque, non solo oggettivamente dimostrato, ma anche attestato da atti autorizzativi legittimanti le uscite di cassa;
secondo il principio già affermato da questa Corte ( Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019, [...], Rv. 276713), ciò permette di escludere che si sia in presenza di una condotta distrattiva ad esclusivo vantaggio proprio del soggetto e, dunque, di una condotta appropriativa. Inoltre, la previsione nelle delibere del diritto di rivalsa del Consorzio vale a scongiurare il rischio, stigmatizzato dal ricorrente, della “traslazione” della responsabilità – rectius, del carico della sanzione pecuniaria - dai pubblici amministratori agli enti e, in definitiva, alla collettività. Di contro, la prospettiva del ricorrente di non considerare quegli atti autorizzativi, a fronte della interpretazione affermata dalla sentenza Collesano, si risolve in una sorta di “disapplicazione” di atti amministrativi in malam partem. L’operazione è giuridicamente non corretta. La Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ebbe ad affermare un principio che ha valenza generale in tema di disapplicazioni in malam partem - sia pure nello specifico riferito alla disciplina della prescrizione (secondo tale pronuncia, l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della c.d. “regola Taricco”, viene 8 meno quando ciò comporta: a) una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile;
b) l’applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato) (sul punto si veda anche Corte cost. n. 115 del 2008). In conclusione, secondo una corretta interpretazione logico sistematica, la sentenza impugnata ha ravvisato un interesse, anche dell’Ente, all’impiego di fondi consortili al fine di pagare le oblazioni per reati contravvenzionali ascritti al ricorrente, tale da elidere la materialità oggettiva del reato di peculato. 8. Anche il terzo motivo è infondato. 8.1. Si argomenta, dal Pubblico Ministero ricorrente, che la prevista destinazione delle somme del Consorzio per il pagamento delle oblazioni ascritte al suo legale rappresentante si pone in aperto contrasto con i considerando e con l’art. 5 della Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente 2088/99/CE, finendo col depotenziare l’effetto dissuasivo delle sanzioni penali che sono state irrogate.
8.1.1. Al riguardo, ritiene questa Corte che tale destinazione non possa ritenersi in contrasto con i considerando della Direttiva, i quali prevedono che, ai sensi dell'art. 174, par. 2, del Trattato istitutivo dell’Unione, la politica comunitaria in materia di ambiente debba mirare ad un elevato livello di tutela ed ancora che, rappresentando i reati ambientali una minaccia concreta per la salubrità dell’ambiente, essi esigono una risposta adeguata. Ciò perché, anzitutto, essi racchiudono indicazioni programmatiche ed enunciano le finalità dell’atto normativo, il cui contenuto precettivo può derivare esclusivamente dalle successive disposizioni dell’articolato. Oltretutto, dal considerando n. 10 si evince che l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali nella propria legislazione nazionale concerne le sole «violazioni gravi» delle disposizioni del diritto comunitario in materia dell’ambiente e tali non risultano essere le fattispecie contravvenzionali ascritte all’imputato (ex art. 256, commi 2; art. 256, commi 2 e 4; 29-quattuordecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tutte connotate da modesto disvalore 8.1.2. Ad avviso di questa Corte, nemmeno può dirsi che l’interpretazione delle norme sul peculato sostenuta dal Tribunale confligga con l’art. 5 della Direttiva, là dove stabilisce che gli Stati membri «adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli artt. 3 e 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive». Anche tale disposizione, per vero, non individua neppure un nucleo minimo di condotte sanzionabili e non può essere ritenuta immediatamente vincolante. Assegna allo Stato un obiettivo, ma non è possibile ipotizzarne una applicazione diretta, tanto più in riferimento alla materia delle sanzioni penali, ove il presidio di stretta legalità dell’art. 25 Cost. non può che essere incisivo ed ineludibile. Al riguardo, deve considerarsi che il sistema repressivo delle violazioni in materia ambientale è un sistema complesso e la possibilità di graduare l’illecito (anche in forme oblabili) non è affatto esclusa dalla fonte sovranazionale. Meccanismi gradati di tutela possono rivelarsi anche maggiormente efficaci e dissuasivi, specie ove l’oblazione sia consentita in correlazione con l’adempimento delle prescrizioni da attuare sotto la vigilanza dell’organo di controllo, le quali promuovono la riparazione in forma specifica della lesione del danno ambientale. Tali meccanismi estintivi non depotenziano, dunque, la tutela penale ma possono avere una funzione incentivante della osservanza delle norme in materia ambientale. 8.3. In linea generale, proprio in relazione all’impatto delle fonti sovranazionali sul diritto penale non possono ignorarsi le coordinate interpretative tracciate dalla Corte costituzionale e anche di recente espresse in due importanti pronunce . Con sentenza n. 95 del 2025, in tema di abrogazione del reato di reato di abuso di ufficio, malgrado il riconoscimento degli “indubbi vuoti di tutela” generati dalla scelta di decriminalizzare tale fattispecie, e pur in presenza di scelte di tutela più avanzata dei diritti che promanano dal diritto convenzionale o sovranazionale, ha ribadito i limiti della c.d. regressione alle pregresse incriminazioni mediante il sindacato di costituzionalità. Nel solco di tale indirizzo, con la sentenza n. 185 del 2025, in tema di traffico di influenze illecite, la stessa Corte costituzionale ha puntualizzato come i c.d. “obblighi di criminalizzazione” derivanti da fonti convenzionali e dal diritto dell’Unione non possano spingersi fino alla creazione di una norma incriminatrice, con lesione delle prerogative del legislatore nazionale.
8.4. All’esito di tali considerazioni, non sussistendo dubbi interpretativi, non ricorrono i presupposti per sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea al fine di conoscere se l’art. 5 della direttiva cit. osti ad una interpretazione della normativa nazionale che consente di emettere provvedimenti amministrativi che escludano l’applicabilità di sanzioni penali nei confronti degli autori di reati ambientali. 10. Da ultimo, alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Visto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10 11